Art. 11 
 
 
                          Norme transitorie 
 
  1.  In  sede  di  prima  applicazione  del  presente   regolamento,
l'obbligo di  iscrizione  all'Albo  dei  gestori  ambientali  di  cui
all'articolo 3 del  presente  decreto,  si  intende  assolto  con  la
presentazione  alla  sezione  regionale   o   provinciale   dell'Albo
territorialmente competente della comunicazione effettuata  ai  sensi
di quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 3 medesimo. 
  2. L'iscrizione  di  cui  al  precedente  comma  1  deve  ritenersi
validamente operante fino a che la  competente  sezione  regionale  o
provinciale dell'Albo non adotti una formale pronuncia di  iscrizione
o di rigetto della domanda. 
  Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
    Roma, 8 marzo 2010 
 
                      Il Ministro dell'ambiente 
                    e della tutela del territorio 
                             e del mare 
                            Prestigiacomo 
 
 
                             Il Ministro 
                      dello sviluppo economico 
                               Scajola 
 
 
                      Il Ministro della salute 
                                Fazio 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 
Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2010 
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto  del
territorio, registro n. 4, foglio n. 289