Art. 8 
 
 
           Realizzazione e gestione dei centri di raccolta 
 
  1. La realizzazione e la gestione di  centri  di  raccolta  di  cui
all'articolo 6, comma 1, lettere a) e c) del decreto  legislativo  n.
151 del 2005, si svolge con le modalita'  previste  dal  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare
dell'8  aprile  2008,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana del 28 aprile 2008, n. 99 e successive  modifiche
ed integrazioni. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Le lettere a) e c) del comma 1, dell'articolo 6,  del
          citato decreto legislativo 25 luglio  2005,  n.  151,  sono
          riportate nelle note alle premesse. 
              - Il decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela
          del territorio e del mare dell'8  aprile  2008,  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  28
          aprile  2008,  n.  99,  reca:  «Disciplina  dei  centri  di
          raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato,
          come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera  cc)  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e  successive
          modifiche.».