Art. 8 Realizzazione e gestione dei centri di raccolta 1. La realizzazione e la gestione di centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e c) del decreto legislativo n. 151 del 2005, si svolge con le modalita' previste dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'8 aprile 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 aprile 2008, n. 99 e successive modifiche ed integrazioni.
Note all'art. 8: - Le lettere a) e c) del comma 1, dell'articolo 6, del citato decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, sono riportate nelle note alle premesse. - Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'8 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 aprile 2008, n. 99, reca: «Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.».