Art. 9 Esonero dalla comunicazione di cui all'art. 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - MUD 1. I soggetti che effettuano attivita' di raccolta e di trasporto dei RAEE ai sensi del presente regolamento sono esonerati dall'obbligo della comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Note all'art. 9: - Si riporta il testo del comma 3, dell'articolo 189, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152: «3. Chiunque effettua a titolo professionale attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonche' le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), comunicano annualmente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalita' previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantita' e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attivita'. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonche', per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno piu' di dieci dipendenti.».