Art. 22 Disposizioni generali 1. Ai fini del presente capo si intende per: a) «capo della gestione finanziaria», l'agente che espleta le attivita' di predisposizione e di esecuzione degli atti negoziali e che sovrintende ai conseguenti adempimenti contabili; b) «capo della gestione patrimoniale», l'agente che svolge le attivita' connesse alla gestione dei materiali; c) «capo del servizio amministrativo», il responsabile dell'attivita' gestionale del Circolo; d) «centro di costo», l'unita' organizzativa cui vengono imputati i costi diretti e indiretti al fine di conoscerne il costo complessivo; e) «Circolo», il Circolo Ufficiali delle Forze armate d'Italia; f) «codice dei contratti pubblici», il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, emanato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; g) «costo», la causa economica dell'uscita finanziaria diretta all'acquisizione di beni o servizi che incide negativamente sul patrimonio del Circolo; h) «direttore», l'organo con funzione di comandante dell'ente, competente a decidere anche in ordine all'indirizzo, alla pianificazione e alla programmazione dell'attivita' del Circolo sulla base del programma di attivita'; i) «entrata finanziaria», l'aumento di valori numerari certi, assimilati e presunti attivi, ovvero la diminuzione di valori numerari assimilati e presunti passivi; l) «gestione erariale», il complesso delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero della difesa dedicate al funzionamento del Circolo, nonche' la gestione amministrativo-contabile dei beni e delle assegnazioni di fondi nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio dello stesso Dicastero; m) «gestione ordinaria», la gestione economico-finanziaria delle risorse diverse da quelle costituite dalle assegnazioni disposte nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della difesa; n) «istituto», l'istituto di credito o la Societa' poste italiane s.p.a. che, previa sottoscrizione di specifica convenzione, provvede a riscuotere le entrate e a pagare le spese per conto del Circolo; o) «programma di attivita'», il programma di massima delle attivita' che si svolgono nel corso dell'esercizio successivo a quello di riferimento, elaborato in base alle indicazioni formulate dal Consiglio di amministrazione; p) «ricavo o provento», la causa economica dell'entrata finanziaria derivante dallo scambio di beni o servizi che incide positivamente sul patrimonio del Circolo; q) «risultato di amministrazione», la somma algebrica tra l'attivo o il deficit di cassa, i residui attivi e i residui passivi. Se il saldo e' di segno positivo, negativo o uguale a zero, il risultato e' considerato, rispettivamente, di avanzo, disavanzo o pareggio di amministrazione; r) «spesa», l'aspetto economico di un'uscita finanziaria consistente nell'impiego di risorse finanziarie; s) «uscita finanziaria», la diminuzione di valori numerari certi, assimilati e presunti attivi, ovvero l'aumento di valori numerari assimilati e presunti passivi. 2. Il Circolo e' un organismo dotato di autonomia amministrativa e contabile, inserito in struttura ordinativa nell'ambito degli uffici di organizzazione del Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 19 del codice. L'organismo e la struttura ordinativa sono preposti, rispettivamente, alla gestione ordinaria e a quella erariale. 3. Il Circolo e' posto sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica. Ne e' Presidente onorario il Ministro della difesa, che esercita l'alta vigilanza. 4. Il Circolo persegue le seguenti finalita': a) sviluppo e consolidamento dello spirito di corpo tra tutti gli ufficiali appartenenti alle Forze armate e al Corpo della guardia di finanza; b) promozione delle attivita' culturali, ricreative e di protezione sociale a favore degli iscritti e dei loro familiari; c) funzioni di rappresentanza del vertice politico-militare del Ministero della difesa e del Corpo della guardia di finanza. 5. Il Circolo svolge la propria attivita' istituzionale in Roma, con sede principale nel «comprensorio Barberini», presso la Palazzina Savorgnan di Brazza' e le Antiche scuderie. Il Circolo puo' destinare a proprie sedi ulteriori strutture concesse in uso, ovvero acquisite a qualsiasi titolo.
Note all'art. 22: - Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2006, n. 100.