Art. 22 
 
                        Disposizioni generali 
 
1. Ai fini del presente capo si intende per: 
a)  «capo  della  gestione  finanziaria»,  l'agente  che  espleta  le
attivita' di predisposizione e di esecuzione degli atti  negoziali  e
che sovrintende ai conseguenti adempimenti contabili; 
b)  «capo  della  gestione  patrimoniale»,  l'agente  che  svolge  le
attivita' connesse alla gestione dei materiali; 
c) «capo del servizio amministrativo», il responsabile dell'attivita'
gestionale del Circolo; 
d) «centro di costo», l'unita' organizzativa cui vengono  imputati  i
costi diretti e indiretti al fine di conoscerne il costo complessivo; 
e) «Circolo», il Circolo Ufficiali delle Forze armate d'Italia; 
f) «codice dei contratti pubblici», il codice dei contratti  pubblici
relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture,  emanato   con   decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e  successive  modificazioni,  in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 
g)  «costo»,  la  causa  economica  dell'uscita  finanziaria  diretta
all'acquisizione di beni  o  servizi  che  incide  negativamente  sul
patrimonio del Circolo; 
h)  «direttore»,  l'organo  con  funzione  di  comandante  dell'ente,
competente  a  decidere   anche   in   ordine   all'indirizzo,   alla
pianificazione e alla programmazione dell'attivita' del Circolo sulla
base del programma di attivita'; 
i)  «entrata  finanziaria»,  l'aumento  di  valori  numerari   certi,
assimilati  e  presunti  attivi,  ovvero  la  diminuzione  di  valori
numerari assimilati e presunti passivi; 
l) «gestione erariale», il complesso delle risorse umane, strumentali
e finanziarie del Ministero della difesa  dedicate  al  funzionamento
del Circolo, nonche' la gestione amministrativo-contabile dei beni  e
delle assegnazioni di fondi nell'ambito degli  ordinari  stanziamenti
di bilancio dello stesso Dicastero; 
m) «gestione  ordinaria»,  la  gestione  economico-finanziaria  delle
risorse diverse da  quelle  costituite  dalle  assegnazioni  disposte
nell'ambito degli ordinari stanziamenti  di  bilancio  del  Ministero
della difesa; 
n) «istituto», l'istituto di credito o  la  Societa'  poste  italiane
s.p.a. che, previa sottoscrizione di specifica convenzione,  provvede
a riscuotere le entrate e a pagare le spese per conto del Circolo; 
o) «programma di attivita'», il programma di massima delle  attivita'
che si svolgono nel  corso  dell'esercizio  successivo  a  quello  di
riferimento,  elaborato  in  base  alle  indicazioni  formulate   dal
Consiglio di amministrazione; 
p) «ricavo o provento», la causa economica  dell'entrata  finanziaria
derivante dallo scambio di beni o servizi  che  incide  positivamente
sul patrimonio del Circolo; 
q) «risultato di amministrazione», la somma algebrica tra l'attivo  o
il deficit di cassa, i residui attivi e  i  residui  passivi.  Se  il
saldo e' di segno positivo, negativo o uguale a zero, il risultato e'
considerato, rispettivamente, di  avanzo,  disavanzo  o  pareggio  di
amministrazione; 
r) «spesa», l'aspetto economico di un'uscita finanziaria  consistente
nell'impiego di risorse finanziarie; 
s) «uscita finanziaria», la diminuzione  di  valori  numerari  certi,
assimilati e presunti attivi, ovvero  l'aumento  di  valori  numerari
assimilati e presunti passivi. 
2. Il Circolo e' un organismo dotato di  autonomia  amministrativa  e
contabile, inserito in struttura ordinativa nell'ambito degli  uffici
di organizzazione del Ministero della difesa, ai sensi  dell'articolo
19 del codice. L'organismo e la struttura ordinativa  sono  preposti,
rispettivamente, alla gestione ordinaria e a quella erariale. 
3. Il Circolo e' posto sotto l'alto patronato  del  Presidente  della
Repubblica. Ne e' Presidente onorario il Ministro della  difesa,  che
esercita l'alta vigilanza. 
4. Il Circolo persegue le seguenti finalita': 
a) sviluppo e consolidamento dello spirito di  corpo  tra  tutti  gli
ufficiali appartenenti alle Forze armate e al Corpo della guardia  di
finanza; 
b) promozione delle attivita' culturali, ricreative e  di  protezione
sociale a favore degli iscritti e dei loro familiari; 
c) funzioni  di  rappresentanza  del  vertice  politico-militare  del
Ministero della difesa e del Corpo della guardia di finanza. 
5. Il Circolo svolge la propria attivita' istituzionale in Roma,  con
sede principale nel «comprensorio  Barberini»,  presso  la  Palazzina
Savorgnan di Brazza' e le Antiche scuderie. Il Circolo puo' destinare
a proprie sedi ulteriori strutture concesse in uso, ovvero  acquisite
a qualsiasi titolo. 
 
 
          Note all'art. 22: 
          - Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture
          in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE),  e'
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale del 2 maggio 2006, n. 100.