Art. 23 
 
                         Iscritti al Circolo 
 
1. Gli aderenti al Circolo si distinguono in: 
a) iscritti a titolo d'onore; 
b) iscritti di diritto; 
c) iscritti a domanda; 
d) iscritti a titolo straordinario; 
e) associati. 
2. Gli iscritti a titolo d'onore, esentati dal pagamento delle quote,
sono: 
a) il Presidente  della  Repubblica  e  i  Presidenti  emeriti  della
Repubblica; 
b) il Ministro della difesa e i precedenti Ministri della difesa; 
c) i Sottosegretari di Stato per la difesa in carica; 
d) gli ufficiali delle Forze armate e  del  Corpo  della  guardia  di
finanza decorati di Medaglia d'oro al valor militare; 
e) gli ufficiali che hanno ricoperto le  cariche  di  Capo  di  Stato
maggiore  della  difesa,  di  Segretario  generale  della  difesa   e
Direttore nazionale degli armamenti, di Capo  di  Stato  maggiore  di
Forza armata, di Comandante generale dell'Arma dei carabinieri  e  di
Comandante generale del Corpo  della  guardia  di  finanza,  dopo  la
cessazione dal servizio; 
f) alte personalita' che  hanno  acquisito  titoli  significativi  di
benemerenza, nel campo  militare  e  civile,  con  deliberazione  del
consiglio di amministrazione preventivamente comunicata  al  Ministro
della difesa. 
3. Gli iscritti di diritto, tenuti al  pagamento  obbligatorio  della
quota mensile, sono gli ufficiali in servizio delle  Forze  armate  e
del Corpo della guardia di finanza, ai  sensi  dell'articolo  19  del
codice. 
4. Gli iscritti a domanda, tenuti al pagamento anticipato della quota
di partecipazione per un'intera annualita', sono: 
a) gli ufficiali in ausiliaria, nella riserva o in congedo  assoluto,
anche nel caso in cui siano trattenuti o richiamati  in  servizio,  a
qualunque titolo; 
b) i coniugi superstiti degli ufficiali, se non hanno contratto nuove
nozze e, in ogni caso, gli orfani  maggiorenni,  previa  approvazione
del Consiglio di amministrazione. 
5. Gli iscritti a titolo straordinario che ne fanno richiesta, previa
approvazione del Consiglio di amministrazione e tenuti  al  pagamento
anticipato della quota di partecipazione  per  un'intera  annualita',
pari al doppio di quella dovuta dagli iscritti di diritto, sono: 
a) i dirigenti civili con incarichi di livello dirigenziale  generale
e non generale nell'Amministrazione della difesa; 
b) i membri del Consiglio della magistratura militare in carica  e  i
magistrati militari. 
6. Sono ammessi all'ingresso e alla fruizione dei servizi ordinari: 
a) i familiari di tutti gli iscritti; 
b) gli orfani minorenni degli ufficiali; 
c) gli ospiti dei soggetti iscritti, solo se accompagnati  da  questi
ultimi. 
7. Coloro i quali sono stati  allievi  delle  scuole  militari  delle
Forze armate e  sono  iscritti  alle  relative  associazioni  possono
essere associati al Circolo, previa domanda, da  presentarsi  per  il
tramite   dell'associazione   di    appartenenza,    da    sottoporre
all'approvazione del Consiglio di amministrazione. La quota a  carico
degli  associati  e'  quella  prevista  per  gli  iscritti  a  titolo
straordinario di cui al comma 5.