Art. 23 Iscritti al Circolo 1. Gli aderenti al Circolo si distinguono in: a) iscritti a titolo d'onore; b) iscritti di diritto; c) iscritti a domanda; d) iscritti a titolo straordinario; e) associati. 2. Gli iscritti a titolo d'onore, esentati dal pagamento delle quote, sono: a) il Presidente della Repubblica e i Presidenti emeriti della Repubblica; b) il Ministro della difesa e i precedenti Ministri della difesa; c) i Sottosegretari di Stato per la difesa in carica; d) gli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza decorati di Medaglia d'oro al valor militare; e) gli ufficiali che hanno ricoperto le cariche di Capo di Stato maggiore della difesa, di Segretario generale della difesa e Direttore nazionale degli armamenti, di Capo di Stato maggiore di Forza armata, di Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e di Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, dopo la cessazione dal servizio; f) alte personalita' che hanno acquisito titoli significativi di benemerenza, nel campo militare e civile, con deliberazione del consiglio di amministrazione preventivamente comunicata al Ministro della difesa. 3. Gli iscritti di diritto, tenuti al pagamento obbligatorio della quota mensile, sono gli ufficiali in servizio delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 19 del codice. 4. Gli iscritti a domanda, tenuti al pagamento anticipato della quota di partecipazione per un'intera annualita', sono: a) gli ufficiali in ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto, anche nel caso in cui siano trattenuti o richiamati in servizio, a qualunque titolo; b) i coniugi superstiti degli ufficiali, se non hanno contratto nuove nozze e, in ogni caso, gli orfani maggiorenni, previa approvazione del Consiglio di amministrazione. 5. Gli iscritti a titolo straordinario che ne fanno richiesta, previa approvazione del Consiglio di amministrazione e tenuti al pagamento anticipato della quota di partecipazione per un'intera annualita', pari al doppio di quella dovuta dagli iscritti di diritto, sono: a) i dirigenti civili con incarichi di livello dirigenziale generale e non generale nell'Amministrazione della difesa; b) i membri del Consiglio della magistratura militare in carica e i magistrati militari. 6. Sono ammessi all'ingresso e alla fruizione dei servizi ordinari: a) i familiari di tutti gli iscritti; b) gli orfani minorenni degli ufficiali; c) gli ospiti dei soggetti iscritti, solo se accompagnati da questi ultimi. 7. Coloro i quali sono stati allievi delle scuole militari delle Forze armate e sono iscritti alle relative associazioni possono essere associati al Circolo, previa domanda, da presentarsi per il tramite dell'associazione di appartenenza, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione. La quota a carico degli associati e' quella prevista per gli iscritti a titolo straordinario di cui al comma 5.