Art. 24 
 
                       Ordinamento del Circolo 
 
1. Il Circolo e' posto ordinativamente alle dipendenze del Segretario
generale della difesa. 
2.  Il  Segretario  generale  della  difesa  esercita   funzioni   di
indirizzo, coordinamento e programmazione delle  risorse  finanziarie
da  destinare  al  funzionamento  del  Circolo,   nell'ambito   della
pianificazione generale dell'area tecnico-amministrativa, nonche'  di
controllo sull'ente, tenendone informato il Ministro della difesa. 
3. Il Segretario generale della difesa puo' delegare le  funzioni  di
cui al comma 2 ad uno dei Vice segretari generali della difesa. 
4. La struttura organizzativa del Circolo e' articolata in  organi  e
uffici, deputati a compiti di gestione ordinaria o erariale. 
5. Il Segretario generale della difesa,  sentito  il  Capo  di  stato
maggiore della difesa, puo' assegnare al Circolo  un  contingente  di
personale militare e civile tra le unita' in  servizio  e,  comunque,
nell'ambito delle dotazioni  organiche  complessive  vigenti  per  il
relativo personale. 
6. Il personale militare e civile destinato al Circolo, ai sensi  del
comma 2, e' amministrato dagli enti delle Forze armate, ovvero  dagli
uffici del Ministero della difesa per il personale civile, secondo  i
rispettivi ordinamenti. 
7. Sono organi del Circolo: 
a) il presidente; 
b) il direttore; 
c) il consiglio di amministrazione; 
d) il collegio dei revisori dei conti. 
8. I componenti degli organi svolgono i  propri  incarichi  a  titolo
gratuito, restano in carica per tre anni e possono essere confermati,
una sola volta, per un ulteriore triennio.