Art. 24 Ordinamento del Circolo 1. Il Circolo e' posto ordinativamente alle dipendenze del Segretario generale della difesa. 2. Il Segretario generale della difesa esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e programmazione delle risorse finanziarie da destinare al funzionamento del Circolo, nell'ambito della pianificazione generale dell'area tecnico-amministrativa, nonche' di controllo sull'ente, tenendone informato il Ministro della difesa. 3. Il Segretario generale della difesa puo' delegare le funzioni di cui al comma 2 ad uno dei Vice segretari generali della difesa. 4. La struttura organizzativa del Circolo e' articolata in organi e uffici, deputati a compiti di gestione ordinaria o erariale. 5. Il Segretario generale della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa, puo' assegnare al Circolo un contingente di personale militare e civile tra le unita' in servizio e, comunque, nell'ambito delle dotazioni organiche complessive vigenti per il relativo personale. 6. Il personale militare e civile destinato al Circolo, ai sensi del comma 2, e' amministrato dagli enti delle Forze armate, ovvero dagli uffici del Ministero della difesa per il personale civile, secondo i rispettivi ordinamenti. 7. Sono organi del Circolo: a) il presidente; b) il direttore; c) il consiglio di amministrazione; d) il collegio dei revisori dei conti. 8. I componenti degli organi svolgono i propri incarichi a titolo gratuito, restano in carica per tre anni e possono essere confermati, una sola volta, per un ulteriore triennio.