Art. 25 
 
                         Organi del Circolo 
 
  1. Il presidente e' ufficiale generale, anche appartenente  ad  una
delle categorie di personale in  congedo  e  iscritto  a  domanda  al
Circolo. E' nominato  con  decreto  del  Ministro  della  difesa,  su
proposta  del   Segretario   generale   della   difesa.   Rappresenta
l'organismo nei rapporti con l'Amministrazione della difesa  e  verso
l'esterno, secondo gli indirizzi e  le  decisioni  del  consiglio  di
amministrazione, al quale risponde del proprio operato. Si avvale  di
un vicepresidente, ai sensi del comma 5. 
  2. Il direttore e' tratto dagli ufficiali generali o colonnelli  in
servizio delle Forze armate, e  nominato  con  decreto  del  Ministro
della difesa, su proposta del Segretario generale  della  difesa,  da
cui dipende, sentito il consiglio  di  amministrazione  agli  effetti
della gestione ordinaria.  Limitatamente  all'ambito  della  gestione
erariale e delle  relative  attivita',  svolge  le  funzioni  di  cui
all'articolo 449. 
  3. Il direttore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del
consiglio di amministrazione e, in caso di  impedimento,  puo'  farsi
rappresentare dal capo del servizio amministrativo. 
  4. Ai fini della gestione ordinaria, di  cui  all'articolo  27,  il
direttore assicura: 
    a) la corretta applicazione della normativa; 
    b)   l'attuazione   delle   deliberazioni   del   consiglio    di
amministrazione; 
    c) il regolare svolgimento di tutte le attivita' del Circolo; 
    d) la predisposizione e la presentazione, nei  termini  previsti,
del bilancio di previsione e del rendiconto generale, concernente  la
gestione ordinaria, da sottoporre alla deliberazione del consiglio di
amministrazione e  all'approvazione  del  Segretario  generale  della
difesa, cui compete il potere di vigilanza,  ai  sensi  dell'articolo
24, comma 2. 
  5. Il  Consiglio  di  amministrazione  del  Circolo,  nominato  con
decreto del Ministro della difesa, e' composto da otto membri, di cui
almeno tre scelti tra i soci di diritto: 
    a)  il  Presidente  del  Circolo,  che  convoca  e  presiede   il
consiglio; 
    b) un ufficiale generale, designato consigliere dal Capo di stato
maggiore della difesa preferibilmente tra i soci iscritti  a  domanda
delle  categorie  in  congedo,  che  assume  anche   la   carica   di
vicepresidente del Circolo e sostituisce nelle funzioni il presidente
in caso di sua assenza o impedimento; 
    c) tre ufficiali generali o grado corrispondente, rispettivamente
dell'Esercito italiano,  della  Marina  militare  e  dell'Aeronautica
militare,  designati  consiglieri  dai  rispettivi  Capi   di   stato
maggiore; 
    d) un ufficiale generale, designato  consigliere  dal  Comandante
generale dell'Arma dei carabinieri; 
    e) un ufficiale generale, designato  consigliere  dal  Comandante
generale della Guardia di finanza; 
    f) un  dirigente  civile,  designato  consigliere  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  6. Il Consiglio di amministrazione si  riunisce  almeno  una  volta
ogni tre mesi e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente o
almeno tre consiglieri ne facciano richiesta. Per la validita'  delle
sedute  e'  necessaria  la  presenza  di  almeno  cinque  componenti,
compreso il Presidente o il Consigliere che lo sostituisce  ai  sensi
del comma 1. 
  7. Agli effetti dell'articolo 24 e dei commi 2, 3 e 4 del  presente
articolo, il consiglio di  amministrazione  relaziona  il  Segretario
generale della difesa, per il tramite del  Presidente,  in  ordine  a
eventuali situazioni problematiche insorte  nei  rapporti  funzionali
con il direttore, rispetto ai compiti di gestione ordinaria. 
  8. Il Consiglio di  amministrazione,  con  riguardo  alla  gestione
ordinaria: 
    a) sovrintende alle attivita' del Circolo; 
    b) delibera il bilancio di previsione e il  rendiconto  generale,
relativo alla gestione ordinaria, da sottoporre all'approvazione  del
Segretario generale della difesa, ai sensi del comma 4, lettera d); 
    c) propone, per l'approvazione  del  Ministro  della  difesa,  le
norme interne di funzionamento e quelle per la regolamentazione delle
relative attivita' e dei servizi resi dal Circolo; 
    d) delibera le spese di straordinaria amministrazione; 
    e) indirizza il direttore  in  ordine  alle  spese  di  ordinaria
amministrazione; 
    f) autorizza l'impiego in titoli dello Stato  o  garantiti  dallo
Stato delle risorse finanziarie eventualmente  eccedenti  le  normali
esigenze di spesa; 
    g) propone gli importi delle quote dovute da  ciascuna  categoria
di iscritti, da stabilire con decreto del Ministro della  difesa,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  ai  sensi
dell'articolo 19 del codice; 
    h) delibera il piano dettagliato delle attivita' negoziali di cui
all'articolo 42, comma 2; 
    i) propone le modifiche al presente capo; 
    l) delibera sulle  ammissioni  dei  soci  e  degli  associati  al
Circolo, nei casi previsti dall'articolo 23 e su ogni altro argomento
iscritto all'ordine del giorno, connesso alle esigenze  istituzionali
e di funzionamento del Circolo. 
  9. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti  e,  in
caso di parita', prevale il voto del Presidente. 
  10. Il collegio dei revisori dei conti svolge le funzioni  previste
dal presente capo  limitatamente  alla  gestione  ordinaria,  di  cui
all'articolo 22, comma 1, lettera m) e all'articolo 27, comma 2. Esso
e' composto da quattro ufficiali superiori, dei quali tre scelti  tra
i soci di diritto e uno tra i soci iscritti a domanda delle categorie
degli ufficiali in congedo, nominati con decreto del  Ministro  della
difesa, su proposta del Segretario generale della difesa, sentito  il
Capo di stato  maggiore  della  difesa,  nonche'  da  un  funzionario
designato dal Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.  Uno  degli
ufficiali svolge le funzioni di presidente. 
  11. Il collegio dei revisori dei conti vigila sull'osservanza delle
disposizioni legislative e  regolamentari,  verifica  la  regolarita'
della  gestione  e  la   corretta   applicazione   delle   norme   di
amministrazione e contabilita'. In particolare, provvede a: 
    a) controllare l'andamento contabile e amministrativo; 
    b) accertare,  almeno  ogni  trimestre,  la  concordanza  tra  le
risultanze delle  scritture  contabili  e  le  risultanze  dei  conti
correnti bancario o postale e degli eventuali titoli in custodia; 
    c)  fornire  valutazioni  sul  bilancio  di  previsione   e   sul
rendiconto generale. 
  12. Fermo restando il carattere collegiale dell'organo, i  revisori
dei  conti  possono  procedere,  in   qualsiasi   momento   e   anche
individualmente, ad atti ispettivi e di controllo, a prendere visione
di atti e documenti amministrativi o contabili. Essi  sono  tenuti  a
riferirne al Collegio. 
  13.  I  revisori  assistono  alle   riunioni   del   consiglio   di
amministrazione la cui convocazione viene loro notificata. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 09/07/2010,  n.
158 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.