Art. 25 Organi del Circolo 1. Il presidente e' ufficiale generale, anche appartenente ad una delle categorie di personale in congedo e iscritto a domanda al Circolo. E' nominato con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Segretario generale della difesa. Rappresenta l'organismo nei rapporti con l'Amministrazione della difesa e verso l'esterno, secondo gli indirizzi e le decisioni del consiglio di amministrazione, al quale risponde del proprio operato. Si avvale di un vicepresidente, ai sensi del comma 5. 2. Il direttore e' tratto dagli ufficiali generali o colonnelli in servizio delle Forze armate, e nominato con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Segretario generale della difesa, da cui dipende, sentito il consiglio di amministrazione agli effetti della gestione ordinaria. Limitatamente all'ambito della gestione erariale e delle relative attivita', svolge le funzioni di cui all'articolo 449. 3. Il direttore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione e, in caso di impedimento, puo' farsi rappresentare dal capo del servizio amministrativo. 4. Ai fini della gestione ordinaria, di cui all'articolo 27, il direttore assicura: a) la corretta applicazione della normativa; b) l'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione; c) il regolare svolgimento di tutte le attivita' del Circolo; d) la predisposizione e la presentazione, nei termini previsti, del bilancio di previsione e del rendiconto generale, concernente la gestione ordinaria, da sottoporre alla deliberazione del consiglio di amministrazione e all'approvazione del Segretario generale della difesa, cui compete il potere di vigilanza, ai sensi dell'articolo 24, comma 2. 5. Il Consiglio di amministrazione del Circolo, nominato con decreto del Ministro della difesa, e' composto da otto membri, di cui almeno tre scelti tra i soci di diritto: a) il Presidente del Circolo, che convoca e presiede il consiglio; b) un ufficiale generale, designato consigliere dal Capo di stato maggiore della difesa preferibilmente tra i soci iscritti a domanda delle categorie in congedo, che assume anche la carica di vicepresidente del Circolo e sostituisce nelle funzioni il presidente in caso di sua assenza o impedimento; c) tre ufficiali generali o grado corrispondente, rispettivamente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, designati consiglieri dai rispettivi Capi di stato maggiore; d) un ufficiale generale, designato consigliere dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; e) un ufficiale generale, designato consigliere dal Comandante generale della Guardia di finanza; f) un dirigente civile, designato consigliere dal Ministero dell'economia e delle finanze. 6. Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente o almeno tre consiglieri ne facciano richiesta. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza di almeno cinque componenti, compreso il Presidente o il Consigliere che lo sostituisce ai sensi del comma 1. 7. Agli effetti dell'articolo 24 e dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo, il consiglio di amministrazione relaziona il Segretario generale della difesa, per il tramite del Presidente, in ordine a eventuali situazioni problematiche insorte nei rapporti funzionali con il direttore, rispetto ai compiti di gestione ordinaria. 8. Il Consiglio di amministrazione, con riguardo alla gestione ordinaria: a) sovrintende alle attivita' del Circolo; b) delibera il bilancio di previsione e il rendiconto generale, relativo alla gestione ordinaria, da sottoporre all'approvazione del Segretario generale della difesa, ai sensi del comma 4, lettera d); c) propone, per l'approvazione del Ministro della difesa, le norme interne di funzionamento e quelle per la regolamentazione delle relative attivita' e dei servizi resi dal Circolo; d) delibera le spese di straordinaria amministrazione; e) indirizza il direttore in ordine alle spese di ordinaria amministrazione; f) autorizza l'impiego in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato delle risorse finanziarie eventualmente eccedenti le normali esigenze di spesa; g) propone gli importi delle quote dovute da ciascuna categoria di iscritti, da stabilire con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 19 del codice; h) delibera il piano dettagliato delle attivita' negoziali di cui all'articolo 42, comma 2; i) propone le modifiche al presente capo; l) delibera sulle ammissioni dei soci e degli associati al Circolo, nei casi previsti dall'articolo 23 e su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno, connesso alle esigenze istituzionali e di funzionamento del Circolo. 9. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parita', prevale il voto del Presidente. 10. Il collegio dei revisori dei conti svolge le funzioni previste dal presente capo limitatamente alla gestione ordinaria, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera m) e all'articolo 27, comma 2. Esso e' composto da quattro ufficiali superiori, dei quali tre scelti tra i soci di diritto e uno tra i soci iscritti a domanda delle categorie degli ufficiali in congedo, nominati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Segretario generale della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa, nonche' da un funzionario designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Uno degli ufficiali svolge le funzioni di presidente. 11. Il collegio dei revisori dei conti vigila sull'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari, verifica la regolarita' della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione e contabilita'. In particolare, provvede a: a) controllare l'andamento contabile e amministrativo; b) accertare, almeno ogni trimestre, la concordanza tra le risultanze delle scritture contabili e le risultanze dei conti correnti bancario o postale e degli eventuali titoli in custodia; c) fornire valutazioni sul bilancio di previsione e sul rendiconto generale. 12. Fermo restando il carattere collegiale dell'organo, i revisori dei conti possono procedere, in qualsiasi momento e anche individualmente, ad atti ispettivi e di controllo, a prendere visione di atti e documenti amministrativi o contabili. Essi sono tenuti a riferirne al Collegio. 13. I revisori assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione la cui convocazione viene loro notificata. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 09/07/2010, n. 158 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.