Art. 26 Servizio amministrativo, Ufficio attivita' istituzionali, Ufficio segreteria e personale 1. Il servizio amministrativo del Circolo e' diretto dal Capo del servizio amministrativo con riguardo sia alla gestione erariale sia a quella ordinaria di cui all'articolo 27, comma 1 e 2. 2. Il Capo del servizio amministrativo svolge, relativamente alle due distinte gestioni, le funzioni di cui all'articolo 451. In particolare: a) adotta gli atti negoziali connessi con le due gestioni; b) ordina i pagamenti e le riscossioni; c) ordina il carico e lo scarico dei materiali; d) dirige e coordina la gestione amministrativa e finanziaria del Circolo nel suo complesso. 3. Il Capo del servizio amministrativo e' nominato dal Segretario generale della difesa tra gli ufficiali superiori del Corpo di commissariato dell'Esercito italiano, della Marina militare o dell'Aeronautica militare, ovvero del ruolo tecnico-logistico, specialita' di amministrazione, dell'Arma dei carabinieri, su designazione dello stato maggiore di forza armata competente o del Comando generale dell'Arma dei carabinieri. 4. Per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 25, comma 4, il direttore del Circolo, in qualita' di Comandante dell'ente, si avvale del servizio amministrativo di cui al comma 1 e dei seguenti uffici: a) ufficio attivita' istituzionali, retto da un ufficiale superiore, con il compito di presiedere a tutte le attivita' volte al conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 22, comma 4; b) ufficio segreteria e personale, retto da un ufficiale superiore che espleta le attivita' di segreteria del Circolo, di supporto al consiglio di amministrazione e al collegio dei revisori dei conti e di gestione del personale militare e civile in servizio presso il Circolo, nonche' altri servizi di carattere generale. 5. Per l'espletamento dei compiti amministrativi e contabili, relativi alla gestione erariale e a quella ordinaria, il capo servizio amministrativo si avvale del capo della gestione finanziaria e del capo della gestione patrimoniale, che sono posti alle sue dirette dipendenze, nonche' del cassiere che dipende dal capo della gestione finanziaria. Tali organi esercitano le funzioni di cui all'articolo 451, comma 3, lettere a), b) e c).