Art. 28 Materiali 1. I beni immobili sono dati in consegna al direttore del Circolo, il quale e' personalmente responsabile dei beni affidatigli, nonche' di qualsiasi danno che possa derivare dalla sua azione od omissione e ne risponde secondo le norme di contabilita' generale dello Stato. 2. La consegna e' effettuata in base a verbali redatti in contraddittorio fra chi effettua la consegna e chi la riceve o fra l'agente cessante e quello subentrante, alla presenza di un rappresentante del Segretariato generale della difesa all'uopo incaricato. 3. L'uso di locali, impianti e attrezzature del Circolo, da parte delle ditte o societa' affidatarie di appalto di servizi, si intende in comodato d'uso per i soli scopi istituzionali del Circolo indicati nei relativi atti negoziali di affidamento. 4. Il Circolo provvede all'acquisizione, conservazione, manutenzione ed uso dei beni mobili necessari al proprio funzionamento. 5. Le modalita' di inventariazione, di classificazione e di gestione dei beni mobili e del materiale di facile consumo, nonche' la nomina dei consegnatari, sono disciplinate dal capo VIII del titolo I del libro III.