Art. 28 
 
                              Materiali 
 
1. I beni immobili sono dati in consegna al direttore del Circolo, il
quale e' personalmente responsabile dei beni affidatigli, nonche'  di
qualsiasi danno che possa derivare dalla sua azione od omissione e ne
risponde secondo le norme di contabilita' generale dello Stato. 
2.  La  consegna  e'  effettuata  in  base  a  verbali   redatti   in
contraddittorio fra chi effettua la consegna e chi la  riceve  o  fra
l'agente  cessante  e  quello  subentrante,  alla  presenza   di   un
rappresentante  del  Segretariato  generale  della  difesa   all'uopo
incaricato. 
3. L'uso di locali, impianti e attrezzature  del  Circolo,  da  parte
delle ditte o societa' affidatarie di appalto di servizi, si  intende
in comodato d'uso per i soli scopi istituzionali del Circolo indicati
nei relativi atti negoziali di affidamento. 
4. Il Circolo provvede all'acquisizione, conservazione,  manutenzione
ed uso dei beni mobili necessari al proprio funzionamento. 
5. Le modalita' di inventariazione, di classificazione e di  gestione
dei beni mobili e del materiale di facile consumo, nonche' la  nomina
dei consegnatari, sono disciplinate dal capo VIII del  titolo  I  del
libro III.