Art. 10 
           Riduzione della spesa in materia di invalidita' 
 
  1. Per le domande presentate dal 1° giugno 2010 la  percentuale  di
invalidita'  prevista  dall'articolo  9,   comma   1,   del   decreto
legislativo 23 novembre 1988, n. 509 e' elevata nella misura  pari  o
superiore all'85 per cento. 
  2. Alle prestazioni di invalidita' civile, cecita' civile, sordita'
civile,  handicap  e  disabilita'   nonche'   alle   prestazioni   di
invalidita'  a  carattere  previdenziale  erogate  dall'I.N.P.S.   si
applicano le disposizioni dell'articolo 9 del decreto legislativo  23
febbraio 2000, n. 38 e dell'articolo 55, comma 5, della legge 9 marzo
1989, n. 88. 
  3. Fermo quanto previsto dal  codice  penale,  agli  esercenti  una
professione sanitaria che intenzionalmente attestano  falsamente  uno
stato di malattia  o  di  handicap,  cui  consegua  il  pagamento  di
trattamenti economici di invalidita' civile, cecita' civile, sordita'
civile, handicap e  disabilita'  successivamente  revocati  ai  sensi
dell'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica
21 settembre 1994, n. 698 per accertata insussistenza dei  prescritti
requisiti sanitari, si applicano le disposizioni di cui  al  comma  1
dell'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165 e successive modificazioni. Nei casi di cui al presente comma  il
medico, ferme la responsabilita' penale e disciplinare e le  relative
sanzioni, e' obbligato a risarcire il  danno  patrimoniale,  pari  al
compenso corrisposto a titolo di trattamenti economici di invalidita'
civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e  disabilita'  nei
periodi per i quali sia accertato il godimento da parte del  relativo
beneficiario,    nonche'     il     danno     all'immagine     subiti
dall'amministrazione. Gli organi competenti alla revoca  sono  tenuti
ad inviare copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali
azioni  di  responsabilita'.  Sono  altresi'   estese   le   sanzioni
disciplinari di cui al comma 3 dell'articolo 55-quinquies del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. 
  4. Al fine di proseguire  anche  per  gli  anni  2011  e  2012  nel
potenziamento dei programmi di verifica del  possesso  dei  requisiti
per i percettori di prestazioni di invalidita'  civile  nel  contesto
della complessiva revisione  delle  procedure  in  materia  stabilita
dall'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,  n.  102,  al  comma  2
dello stesso articolo 20 l'ultimo periodo e' cosi'  modificato:  "Per
il triennio  2010-2012  l'INPS  effettua,  con  le  risorse  umane  e
finanziarie  previste  a  legislazione  vigente,  in  via  aggiuntiva
all'ordinaria  attivita'  di  accertamento   della   permanenza   dei
requisiti sanitari e reddituali, un programma  di  100.000  verifiche
per l'anno 2010 e di 200.000 verifiche annue per ciascuno degli  anni
2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici economici di 
invalidita' civile." 
  5. La sussistenza della  condizione  di  alunno  in  situazione  di
handicap di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, e'  accertata  dalle  Aziende  Sanitarie,  mediante  appositi
accertamenti  collegiali  da  effettuarsi  in  conformita'  a  quanto
previsto dagli articoli 12 e 13 della medesima legge. Nel verbale che
accerta la sussistenza della  situazione  di  handicap,  deve  essere
indicata  la  patologia  stabilizzata  o  progressiva  e  specificato
l'eventuale  carattere  di  gravita',  in  presenza  dei  presupposti
previsti dall'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. A
tal  fine  il  collegio  deve  tener  conto   delle   classificazioni
internazionali  dell'Organizzazione   Mondiale   della   Sanita'.   I
componenti del collegio che accerta la sussistenza  della  condizione
di handicap sono responsabili di ogni eventuale danno erariale per il
mancato rispetto di quanto previsto dall'articolo 3,  commi  1  e  3,
della legge 5 febbraio1992, n. 104. I soggetti  di  cui  all'articolo
12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (GLH),  in  sede  di
formulazione del piano educativo individualizzato, elaborano proposte
relative all'individuazione delle risorse  necessarie,  ivi  compresa
l'indicazione del numero delle ore di  sostegno,  che  devono  essere
esclusivamente finalizzate all'educazione e all'istruzione,  restando
a carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle  altre
risorse professionali e materiali  necessarie  per  l'integrazione  e
l'assistenza  dell'alunno  disabile  richieste  dal  piano  educativo
individualizzato.