Art. 14 
 
Patto  di  stabilita'  interno  ed  altre  disposizioni  sugli   enti
                            territoriali 
 
  1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica,  le
regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i
comuni con popolazione superiore a  5.000  abitanti  concorrono  alla
realizzazione degli obiettivi di finanza  pubblica  per  il  triennio
2011-2013  nelle  misure  seguenti  in  termini   di   fabbisogno   e
indebitamento netto: 
    a) le regioni a statuto ordinario per 4.000 milioni di  euro  per
l'anno 2011 e per 4.500 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno
2012; 
    b) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e Bolzano per 500 milioni di euro per l'anno 2011 e 1.000 milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2012; 
    c) le province per 300 milioni di euro per l'anno 2011 e per  500
milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno  2012,  attraverso  la
riduzione di cui al comma 2; 
    d) i comuni per 1.500 milioni di euro per  l'anno  2011  e  2.500
milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno  2012,  attraverso  la
riduzione di cui al comma 2. 
  2. Il comma 302 dell'articolo 1 della legge 24  dicembre  2007,  n.
244 e' abrogato  e  al  comma  296,  secondo  periodo,  dello  stesso
articolo 1 sono  soppresse  le  parole  "  e  quello  individuato,  a
decorrere dall'anno 2011, in base  al  comma  302".  I  trasferimenti
statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario
sono ridotti in misura pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e
4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012  da  ripartire
proporzionalmente secondo criteri e modalita' stabiliti  con  decreto
del Ministro dell'economia e  delle  finanze  sentita  la  Conferenza
Stato Regioni. In sede di attuazione dell'art. 8 della legge 5 maggio
2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di
quanto previsto dal primo e dal secondo periodo del presente comma. I
trasferimenti correnti, comprensivi  della  compartecipazione  IRPEF,
dovuti alle province dal Ministero dell'interno sono ridotti  di  300
milioni per l'anno 2011 e di 500 milioni annui a decorrere  dall'anno
2012. La  riduzione  e'  effettuata  con  criterio  proporzionale.  I
trasferimenti correnti dovuti ai comuni con popolazione  superiore  a
5.000 abitanti dal  Ministero  dell'interno  sono  ridotti  di  1.500
milioni per  l'anno  2011  e  di  2.500  milioni  annui  a  decorrere
dall'anno   2012.   La   riduzione   e'   effettuata   con   criterio
proporzionale. 
  3. In caso di mancato rispetto  del  patto  di  stabilita'  interno
relativo agli anni 2010 e successivi i trasferimenti dovuti agli enti
locali  che  risultino  inadempienti  nei  confronti  del  patto   di
stabilita' interno sono ridotti, nell'anno successivo, in misura pari
alla  differenza  tra   il   risultato   registrato   e   l'obiettivo
programmatico predeterminato. La riduzione e' effettuata con  decreto
del Ministro  dell'interno,a  valere  sui  trasferimenti  corrisposti
dallo stesso Ministero, con esclusione di quelli destinati  all'onere
di ammortamento dei mutui. A  tal  fine  il  Ministero  dell'economia
comunica al Ministero dell'interno, entro i 60 giorni  successivi  al
termine  stabilito  per  la  certificazione  relativa  al  patto   di
stabilita' interno, l'importo della riduzione  da  operare  per  ogni
singolo ente  locale.  In  caso  di  mancata  trasmissione  da  parte
dell'ente locale della  predetta  certificazione,  entro  il  termine
perentorio   stabilito   dalla   normativa   vigente,   si    procede
all'azzeramento   automatico   dei   predetti    trasferimenti    con
l'esclusione  sopra  indicata.   In   caso   di   insufficienza   dei
trasferimenti, ovvero nel caso in cui fossero stati  in  parte  o  in
tutto gia' erogati,  la  riduzione  viene  effettuata  a  valere  sui
trasferimenti degli anni successivi. 
  4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non
rispettino il patto di stabilita' interno relativo agli anni  2010  e
successivi sono tenute a versare  all'entrata  del  bilancio  statale
entro 60 giorni dal termine stabilito per la certificazione  relativa
al rispetto del patto di stabilita',  l'importo  corrispondente  alla
differenza tra il risultato registrato  e  l'obiettivo  programmatico
predeterminato. Per gli enti per i quali il patto  di  stabilita'  e'
riferito al  livello  della  spesa  si  assume  quale  differenza  il
maggiore degli scostamenti  registrati  in  termini  di  cassa  o  di
competenza . In caso di mancato versamento si procede, nei 60  giorni
successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle  giacenze
depositate nei conti aperti presso la  tesoreria  statale.  Trascorso
inutilmente il termine perentorio stabilito dalla  normativa  vigente
per  la  trasmissione  della  certificazione   da   parte   dell'ente
territoriale si procede al blocco di  qualsiasi  prelievo  dai  conti
della tesoreria statale sino a quando  la  certificazione  non  viene
acquisita. 
  5. Le disposizioni  recate  dai  commi  3  e  4  modificano  quanto
stabilito  in  materia  di   riduzione   di   trasferimenti   statali
dall'articolo 77-bis, comma 20, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e
integrano le disposizioni recate dall'articolo 77-ter, commi 15 e 16, 
dello stesso decreto-legge n. 112 del 2008 
  6. In funzione della riforma del  Patto  europeo  di  stabilita'  e
crescita ed in applicazione dello stesso nella  Repubblica  italiana,
con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  previa
deliberazione del Consiglio  dei  Ministri  da  adottare  sentita  la
Regione  interessata,  puo'  essere  disposta  la   sospensione   dei
trasferimenti erariali nei confronti delle Regioni che  risultino  in
deficit eccessivo di bilancio. 
  7. L'art.1, comma 557, della legge  27  dicembre  2006,  n.  296  e
successive modificazioni e' sostituito dal seguente: 
"1. Ai fini del  concorso  delle  autonomie  regionali  e  locali  al
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti  al
patto di stabilita' interno assicurano la riduzione  delle  spese  di
personale,  al  lordo   degli   oneri   riflessi   a   carico   delle
amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri  relativi  ai
rinnovi  contrattuali,  garantendo  il  contenimento  della  dinamica
retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della
propria autonomia e rivolte, in termini  di  principio,  ai  seguenti
ambiti prioritari di intervento: 
a) riduzione dell'incidenza  percentuale  delle  spese  di  personale
rispetto al  complesso  delle  spese  correnti,  attraverso  parziale
reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per  il  lavoro
flessibile; 
b)    razionalizzazione     e     snellimento     delle     strutture
burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti  di  uffici
con l'obiettivo di ridurre l'incidenza  percentuale  delle  posizioni
dirigenziali in organici; 
c) contenimento delle  dinamiche  di  crescita  della  contrattazione
integrativa, tenuto anche  conto  delle  corrispondenti  disposizioni
dettate per le amministrazioni statali. 
2. Ai fini  dell'applicazione  della  presente  norma,  costituiscono
spese  di  personale  anche  quelle  sostenute  per  i  rapporti   di
collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione  di
lavoro,  per  il  personale  di  cui  all'articolo  110  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' per tutti  i  soggetti  a
vario titolo utilizzati, senza estinzione del  rapporto  di  pubblico
impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o
comunque facenti capo all'ente. 
3. In caso di mancato rispetto della presente norma,  si  applica  il
divieto di cui all'art. 76, comma  4,  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 
2008, n.133." 
  8. I commi 1, 2, e 5 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,
n.133 sono abrogati. 
  9. Il comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.133
e' sostituito dal seguente: 
"E' fatto divieto agli enti nei  quali  l'incidenza  delle  spese  di
personale e'  pari  o  superiore  al  40%  delle  spese  correnti  di
procedere ad  assunzioni  di  personale  a  qualsiasi  titolo  e  con
qualsivoglia  tipologia  contrattuale;  i   restanti   enti   possono
procedere ad assunzioni di personale nel  limite  del  20  per  cento
della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente".  La
disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio
2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010. 
  10. All'art.1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296  e
successive modificazioni e' soppresso il terzo periodo. 
  11. Le province e i comuni  con  piu'  di  5.000  abitanti  possono
escludere dal saldo rilevante ai  fini  del  rispetto  del  patto  di
stabilita' interno  relativo  all'anno  2010  i  pagamenti  in  conto
capitale effettuati entro il 31 dicembre  2010  per  un  importo  non
superiore allo 0,78 per cento dell'ammontare dei residui  passivi  in
conto capitale  risultanti  dal  rendiconto  dell'esercizio  2008,  a
condizione che abbiano rispettato  il  patto  di  stabilita'  interno
relativo all'anno 2009. 
  12. Per l'anno 2010 non si applicano  i  commi  23,  24,  25  e  26
dell'art.  77-bis  del  decreto-legge  25  giugno   2008,   n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
  13. Per l'anno 2010 e' attribuito ai comuni un  contributo  per  un
importo complessivo di 200  milioni  da  ripartire  con  decreto  del
Ministro  dell'interno,  emanato  di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e  di  intesa  con  la   Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali. I criteri devono tener conto  della
popolazione e  del  rispetto  del  patto  di  stabilita'  interno.  I
suddetti contributi non sono conteggiati tra  le  entrate  valide  ai
fini del patto di stabilita' interno. 
  14. In vista della compiuta attuazione di quanto previsto ai  sensi
dell'articolo  24  della  legge  5  maggio  2009,   n.   42,   e   in
considerazione dell'eccezionale situazione di squilibrio  finanziario
del Comune di Roma,  come  emergente  ai  sensi  di  quanto  previsto
dall'articolo 78 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito
con  modificazioni  dalla  legge  6  agosto  2008,   n.   133,   fino
all'adozione del decreto legislativo previsto  ai  sensi  del  citato
articolo 24, e' costituito un fondo allocato su un apposito  capitolo
di bilancio del Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze  con  una
dotazione annua di 300 milioni di euro, a decorrere  dall'anno  2011,
per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del
piano di rientro approvato con decreto del Presidente  del  Consiglio
dei  Ministri  5  dicembre  2008.  La  restante  quota  delle   somme
occorrenti a fare fronte agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del
predetto piano di rientro  e'  reperita  mediante  l'istituzione,  su
richiesta del Commissario preposto alla gestione commissariale e  del
Sindaco di Roma, fino al conseguimento di 200 milioni di  euro  annui
complessivi: 
    a) di un'addizionale commissariale sui  diritti  di  imbarco  dei
passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della  citta'
di Roma fino ad un massimo di 1 euro per passeggero; 
    b) di un incremento  dell'addizionale  comunale  all'imposta  sul
reddito delle persone fisiche fino al limite massimo dello 0,4%. 
  15. Le entrate derivanti dall'adozione delle misure di cui al comma
14, disciplinate con appositi regolamenti comunali adottati ai  sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.  446,
sono  segregate  in  un   apposito   fondo   per   essere   destinate
esclusivamente all'attuazione del piano di rientro e l'ammissibilita'
di azioni esecutive o cautelari aventi ad oggetto le predette risorse
e' consentita esclusivamente  per  le  obbligazioni  imputabili  alla
gestione commissariale, ai sensi del citato articolo 78  del  decreto
legge n. 112. 
  16. Ferme le altre misure di contenimento della spesa previste  dal
presente provvedimento, in considerazione della specificita' di  Roma
quale Capitale della Repubblica, e fino alla compiuta  attuazione  di
quanto previsto ai sensi dell'articolo 24 della legge 5 maggio  2009,
n.  42,  per  garantire  l'equilibrio   economico-finanziario   della
gestione ordinaria, il Comune  di  Roma  puo'  adottare  le  seguenti
apposite misure: 
    a) conformazione dei servizi resi dal  Comune  a  costi  standard
unitari di maggiore efficienza; 
    b) adozione di pratiche di  centralizzazione  degli  acquisti  di
beni e servizi di pertinenza comunale e  delle  societa'  partecipate
dal  Comune  di  Roma,  anche  con  la  possibilita'  di  adesione  a
convenzioni stipulate  ai  sensi  dell'articolo  26  della  legge  23
dicembre 1999, n. 488 e dell'articolo  58  della  legge  23  dicembre
2000, n. 388; 
    c) razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dal
Comune di Roma con  lo  scopo  di  pervenire,  con  esclusione  delle
societa' quotate nei mercati regolamentati, ad una riduzione delle 
societa' in essere, concentrandone i compiti e le funzioni, e 
    riduzione  dei  componenti  degli  organi  di  amministrazione  e
controllo; 
d) riduzione, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 80 
del testo unico degli enti locali, approvato con decreto  legislativo
18 agosto 2000, n.  267,  dei  costi  a  carico  del  Comune  per  il
funzionamento dei propri organi, compresi  i  rimborsi  dei  permessi
retribuiti riconosciuti per gli amministratori; 
    e) introduzione di un contributo di soggiorno a carico di  coloro
che alloggiano nelle strutture ricettive della citta',  da  applicare
secondo   criteri   di   gradualita'   in   proporzione   alla   loro
classificazione fino all'importo massimo di  10  euro  per  notte  di
soggiorno; 
    f) contributo  straordinario  sulle  valorizzazioni  immobiliari,
mediante l'applicazione del  contributo  di  costruzione  sul  valore
aggiuntivo  derivante   da   sopravvenute   previsioni   urbanistiche
utilizzabile anche per il finanziamento della spesa corrente;  a  tal
fine, il predetto valore aggiuntivo viene computato  fino  al  limite
massimo dell'80%; 
    g) maggiorazione, fino al 3 per mille, dell'ICI sulle  abitazioni
diverse dalla prima casa, tenute a disposizione; 
    h) utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione anche per  le
spese  di  manutenzione  ordinaria  nonche'  utilizzo  dei   proventi
derivanti dalle concessioni  cimiteriali  anche  per  la  gestione  e
manutenzione ordinaria dei cimiteri. 
  17. L'accesso  al  fondo  di  cui  al  comma  14  e'  consentito  a
condizione  della  verifica   positiva   da   parte   del   Ministero
dell'economia e delle  finanze  dell'adeguatezza  e  del  l'effettiva
attuazione delle misure occorrenti per il reperimento delle  restanti
risorse  nonche'  di  quelle  finalizzate  a  garantire  l'equilibrio
economico-finanziario  della  gestione  ordinaria.  All'esito   della
predetta  verifica,  le  somme  eventualmente  riscosse   in   misura
eccedente l'importo di 200 milioni di  euro  per  ciascun  anno  sono
riversate alla gestione ordinaria del Comune di Roma e concorrono  al
conseguimento degli obiettivi di stabilita' finanziaria. 
  18. I commi  dal  14  al  17  costituiscono  attuazione  di  quanto
previsto dall'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, del decreto  legge
7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni  dalla  legge  4
dicembre 2008, n. 189. 
  19. Ferme restando le previsioni di cui all'articolo 77-ter,  commi
15 e 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  alle  regioni  che
abbiano certificato il  mancato  rispetto  del  patto  di  stabilita'
interno relativamente all'esercizio finanziario 2009, si applicano le
disposizioni di cui ai commi dal 20 al 24 del presente articolo. 
  20. Gli atti  adottati  dalla  Giunta  regionale  o  dal  Consiglio
regionale durante i dieci mesi antecedenti alla data  di  svolgimento
delle elezioni regionali, con i quali e' stata assunta  le  decisione
di violare il patto  di  stabilita'  interno,  sono  annullati  senza
indugio dallo stesso organo. La disposizione di cui al presente comma
non si applica alle deliberazioni aventi ad oggetto  l'attuazione  di
programmi comunitari. 
  21. I conferimenti di incarichi dirigenziali  a  personale  esterno
all'amministrazione regionale  ed  i  contratti  di  lavoro  a  tempo
determinato,  di   consulenza,   di   collaborazione   coordinata   e
continuativa ed assimilati, nonche' i contratti di  cui  all'articolo
76, comma 4, secondo periodo, del  decreto-legge  n.  112  del  2008,
convertito  con  modificazioni,  dalla  legge  n.   133   del   2008,
deliberati, stipulati o prorogati  dalla  regione  nonche'  da  enti,
agenzie, aziende, societa' e consorzi, anche interregionali, comunque
dipendenti o partecipati  in  forma  maggioritaria  dalla  stessa,  a
seguito degli atti indicati al comma 20, sono revocati di diritto. Il
titolare dell'incarico o  del  contratto  non  ha  diritto  ad  alcun
indennizzo in relazione alle prestazioni non ancora  effettuate  alla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
  22. Il Presidente della Regione, nella qualita' di  commissario  ad
acta,  predispone  un  piano  di  rientro;  il  piano  e'  sottoposto
all'approvazione del Ministero dell'economia e  delle  finanze,  che,
d'intesa con la regione interessata, nomina uno o piu' commissari  ad
acta di qualificate e comprovate professionalita' ed  esperienza  per
l'adozione e l'attuazione degli atti indicati nel piano. 
  23. Agli interventi indicati nel piano si applicano l'art. 2, comma
95 ed il primo periodo del comma 96, della legge n. 191 del 2009.  La
verifica  sull'attuazione  del  piano  e'  effettuata  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  24. Ferme le limitazioni e le condizioni previste in  via  generale
per le regioni  che  non  abbiamo  violato  il  patto  di  stabilita'
interno, nei limiti stabiliti dal  piano  possono  essere  attribuiti
incarichi ed instaurati rapporti di lavoro a tempo determinato  o  di
collaborazione nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione con
gli organi politici delle regioni; nelle more  dell'approvazione  del
piano possono essere conferiti gli incarichi  di  responsabile  degli
uffici di diretta collaborazione del  presidente,  e  possono  essere
stipulati non piu' di otto rapporti di  lavoro  a  tempo  determinato
nell'ambito dei predetti uffici. 
  25. Le disposizioni dei commi da 26 a 31 sono dirette ad assicurare
il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese
per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni. 
  26.  L'esercizio  delle  funzioni  fondamentali   dei   Comuni   e'
obbligatorio per l'ente titolare. 
  27. Ai fini dei commi da 25 a 31 e fino alla  data  di  entrata  in
vigore della legge con cui sono individuate le funzioni  fondamentali
di  cui  all'articolo  117,  secondo   comma,   lettera   p),   della
Costituzione, sono considerate funzioni fondamentali  dei  comuni  le
funzioni di cui all'articolo 21, comma 3 , della legge 5 maggio 2009,
n. 42. 
  28. Le funzioni fondamentali dei comuni, previste dall'articolo 21,
comma 3, della citata legge n. 42 del  2009,  sono  obbligatoriamente
esercitate in forma associata, attraverso convenzione  o  unione,  da
parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. Tali funzioni
sono obbligatoriamente  esercitate  in  forma  associata,  attraverso
convenzione o unione,  da  parte  dei  comuni,  appartenenti  o  gia'
appartenuti a comunita'  montane,  con  popolazione  stabilita  dalla
legge regionale e comunque inferiore a 3.000 abitanti. 
  29.  I  comuni  non  possono  svolgere  singolarmente  le  funzioni
fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non puo'
essere svolta da piu' di una forma associativa. 
  30. La regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi  terzo
e quarto, della Costituzione, individua  con  propria  legge,  previa
concertazione con i  comuni  interessati  nell'ambito  del  Consiglio
delle autonomie locali, la dimensione territoriale  ottimale  per  lo
svolgimento delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma
3,  della  legge  5  maggio  2009,  n.  42,  secondo  i  principi  di
economicita',  di  efficienza  e  di  riduzione  delle  spese,  fermo
restando  quanto  stabilito  dal  comma  28  del  presente  articolo.
Nell'ambito della normativa regionale i  comuni  avviano  l'esercizio
delle funzioni fondamentali  in  forma  associata  entro  il  termine
indicato dalla stessa normativa. I comuni capoluogo di provincia e  i
comuni con un  numero  di  abitanti  superiore  a  100.000  non  sono
obbligati all'esercizio delle funzioni in forma associata. 
  31. I comuni  assicurano  il  completamento  dell'attuazione  delle
disposizioni di cui ai precedenti commi del presente  articolo  entro
il termine individuato con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri, adottato entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, su proposta del  Ministro  dell'Interno,
di concerto con il Ministro dell'Economia e  delle  finanze,  con  il
Ministro per le riforme per il federalismo, con il  Ministro  per  la
semplificazione normativa e con il Ministro per  i  rapporti  con  le
Regioni. Con il medesimo  decreto  e'  stabilito,  nel  rispetto  dei
principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza, il limite
demografico minimo che  l'insieme  dei  comuni  che  sono  tenuti  ad
esercitare  le  funzioni  fondamentali  in   forma   associata   deve
raggiungere. 
  32. Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27,  28  e  29,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore  a
30.000 abitanti non possono costituire societa'. Entro il 31 dicembre
2010 i comuni mettono in liquidazione  le  societa'  gia'  costituite
alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono
le partecipazioni. La disposizione di cui al presente  comma  non  si
applica  alle  societa',  con  partecipazione  paritaria  ovvero  con
partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite  da
piu' comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000  abitanti;
i comuni con  popolazione  compresa  tra  30.000  e  50.000  abitanti
possono detenere la partecipazione di una sola societa'; entro il  31
dicembre 2010 i predetto comuni  mettono  in  liquidazione  le  altre
societa' gia' costituite. 
  33. Le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura  della
tariffa ivi prevista non e' tributaria. Le controversie relative alla
predetta tariffa, sorte  successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore  del   presente   decreto,   rientrano   nella   giurisdizione
dell'autorita' giudiziaria ordinaria.