Art. 53. 
 
(Principi e criteri direttivi di attuazione  della  decisione  quadro
2001/220/GAI  del  Consiglio,  del  15  marzo  2001,  relativa   alla
          posizione della vittima nel procedimento penale) 
 
1. Nell'esercizio della delega  di  cui  all'articolo  52,  comma  1,
lettera a), il Governo segue i principi e criteri direttivi  generali
di cui agli articoli 2 e 52, comma 3, nonche' i seguenti  principi  e
criteri direttivi specifici: 
a) introdurre nel libro I, titolo VI, del codice di procedura  penale
una o piu' disposizioni che riconoscano alla persona offesa dal reato
il diritto  a  ricevere  da  parte  dell'autorita'  giudiziaria,  nel
rispetto delle norme sul segreto investigativo, in forme  adeguate  a
garantire la comprensione e in una lingua generalmente  compresa,  le
informazioni  relative  all'esito  della  sua  denuncia  o   querela,
all'assistenza che essa puo' ricevere nel  procedimento,  ai  diritti
processuali e sostanziali  a  essa  riconosciuti  dalla  legge,  alla
decisione  finale  dell'autorita'  giudiziaria,   alla   data   della
liberazione della persona indagata, imputata o condannata, riservando
alla  persona  offesa  il  diritto  di  non  ricevere   le   suddette
informazioni, tranne quando la loro trasmissione sia obbligatoria  in
base alla legge; 
b) introdurre nel libro V, titoli VII e IX, e nel libro  VII,  titolo
II, del codice di  procedura  penale  una  o  piu'  disposizioni  che
riconoscano alla persona offesa dal reato, che  sia  da  considerare,
per ragioni di eta' o condizione psichica o  fisica,  particolarmente
vulnerabile, la possibilita' di rendere la propria testimonianza, nel
corso  dell'incidente  probatorio,  dell'udienza  preliminare  e  del
dibattimento,  secondo  modalita'  idonee   a   proteggere   la   sua
personalita' e a preservarla dalle conseguenze della sua  deposizione
in udienza; 
c) introdurre nel libro V, titoli II e III, del codice  di  procedura
penale una o piu' disposizioni che riconoscano alla persona offesa da
un reato commesso nel territorio dello Stato italiano,  residente  in
un altro Stato membro dell'Unione europea, il  diritto  a  presentare
denuncia o querela davanti alle autorita' competenti dello  Stato  di
residenza e che attribuiscano a tale  forma  di  presentazione  della
denuncia  o  querela,  successivamente   trasmesse   alle   autorita'
italiane, la stessa validita' garantita alla denuncia e alla  querela
presentate in Italia o nelle altre  forme  previste  dall'ordinamento
vigente, ferma l'applicazione del diritto italiano; 
d) introdurre nel libro V, titoli II e III, del codice  di  procedura
penale una o piu' disposizioni che riconoscano alla persona offesa da
un reato commesso nel territorio di un altro Stato membro,  residente
in Italia, il diritto a presentare denuncia o  querela  davanti  alle
autorita'  competenti  nazionali  e  che  stabiliscano  modalita'  di
trasmissione delle stesse alle autorita'  di  tale  Stato,  ferme  le
norme sulla giurisdizione.