Art. 53. (Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale) 1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 52, comma 1, lettera a), il Governo segue i principi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 2 e 52, comma 3, nonche' i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) introdurre nel libro I, titolo VI, del codice di procedura penale una o piu' disposizioni che riconoscano alla persona offesa dal reato il diritto a ricevere da parte dell'autorita' giudiziaria, nel rispetto delle norme sul segreto investigativo, in forme adeguate a garantire la comprensione e in una lingua generalmente compresa, le informazioni relative all'esito della sua denuncia o querela, all'assistenza che essa puo' ricevere nel procedimento, ai diritti processuali e sostanziali a essa riconosciuti dalla legge, alla decisione finale dell'autorita' giudiziaria, alla data della liberazione della persona indagata, imputata o condannata, riservando alla persona offesa il diritto di non ricevere le suddette informazioni, tranne quando la loro trasmissione sia obbligatoria in base alla legge; b) introdurre nel libro V, titoli VII e IX, e nel libro VII, titolo II, del codice di procedura penale una o piu' disposizioni che riconoscano alla persona offesa dal reato, che sia da considerare, per ragioni di eta' o condizione psichica o fisica, particolarmente vulnerabile, la possibilita' di rendere la propria testimonianza, nel corso dell'incidente probatorio, dell'udienza preliminare e del dibattimento, secondo modalita' idonee a proteggere la sua personalita' e a preservarla dalle conseguenze della sua deposizione in udienza; c) introdurre nel libro V, titoli II e III, del codice di procedura penale una o piu' disposizioni che riconoscano alla persona offesa da un reato commesso nel territorio dello Stato italiano, residente in un altro Stato membro dell'Unione europea, il diritto a presentare denuncia o querela davanti alle autorita' competenti dello Stato di residenza e che attribuiscano a tale forma di presentazione della denuncia o querela, successivamente trasmesse alle autorita' italiane, la stessa validita' garantita alla denuncia e alla querela presentate in Italia o nelle altre forme previste dall'ordinamento vigente, ferma l'applicazione del diritto italiano; d) introdurre nel libro V, titoli II e III, del codice di procedura penale una o piu' disposizioni che riconoscano alla persona offesa da un reato commesso nel territorio di un altro Stato membro, residente in Italia, il diritto a presentare denuncia o querela davanti alle autorita' competenti nazionali e che stabiliscano modalita' di trasmissione delle stesse alle autorita' di tale Stato, ferme le norme sulla giurisdizione.