Art. 54. 
 
(Principi e criteri direttivi di attuazione  della  decisione  quadro
2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa  alla  lotta
contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai
                              contanti) 
 
1.  Il  Governo  adotta  il  decreto  legislativo  recante  le  norme
occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2001/413/GAI del
Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi  e
le falsificazioni di mezzi di pagamento  diversi  dai  contanti,  nel
rispetto  dei  principi  e  criteri  direttivi   generali   stabiliti
dall'articolo 2, comma 1, lettere a), e), f) e  h),  e  dall'articolo
52,  comma  3,  della  presente  legge  nonche'  nel  rispetto  delle
disposizioni previste dalla decisione quadro medesima  e  sulla  base
del  seguente  principio  e  criterio   direttivo,   realizzando   il
necessario  coordinamento  con   le   altre   disposizioni   vigenti:
introdurre nel titolo V del decreto legislativo 21 novembre 2007,  n.
231, e successive modificazioni, una fattispecie criminosa  la  quale
punisca con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da  310
a 1.550 euro la condotta di chi fabbrica, acquista, detiene o  aliena
strumenti,  articoli,  programmi  informatici  e  ogni  altro   mezzo
destinato esclusivamente alla contraffazione o alla falsificazione di
strumenti di pagamento diversi  dai  contanti,  del  tipo  di  quelli
indicati nell'articolo 55 del medesimo decreto legislativo n. 231 del
2007, nonche' una fattispecie  criminosa  la  quale  punisca  con  la
reclusione da uno a tre anni e con la multa da 200 a  1.000  euro  la
condotta di  chi  fabbrica,  acquista,  detiene  o  aliena  programmi
informatici destinati esclusivamente al trasferimento di denaro o  di
altri valori monetari, allo scopo di procurare a se' o  ad  altri  un
indebito vantaggio economico, mediante l'introduzione, la  variazione
o la soppressione non autorizzata di dati elettronici, in particolare
di dati personali, oppure mediante  un'interferenza  non  autorizzata
con il funzionamento del programma o del sistema elettronico. 
 
 
          Note all'art. 54. 
          - Si riporta il testo dell'art. 55 del decreto  legislativo
          21  novembre  2007,  n.  231  (Attuazione  della  direttiva
          2005/60/CE concernente  la  prevenzione  dell'utilizzo  del
          sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi  di
          attivita'  criminose  e  di  finanziamento  del  terrorismo
          nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne  reca  misure  di
          esecuzione): 
          «Art. 55  (Sanzioni  penali).  -  1.  Salvo  che  il  fatto
          costituisca piu' grave reato,  chiunque  contravviene  alle
          disposizioni contenute nel Titolo II, Capo  I,  concernenti
          l'obbligo di identificazione, e' punito  con  la  multa  da
          2.600 a 13.000 euro. 
          2.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,
          l'esecutore  dell'operazione  che  omette  di  indicare  le
          generalita' del soggetto per conto del quale  eventualmente
          esegue l'operazione o le indica  false  e'  punito  con  la
          reclusione da sei mesi a un anno e con la multa  da  500  a
          5.000 euro. 
          3.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,
          l'esecutore dell'operazione che non  fornisce  informazioni
          sullo  scopo  e  sulla   natura   prevista   dal   rapporto
          continuativo  o  dalla  prestazione  professionale   o   le
          fornisce false e' punito con l'arresto da sei  mesi  a  tre
          anni e con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro. 
          4.  Chi,  essendovi  tenuto,  omette   di   effettuare   la
          registrazione di cui all'art. 36,  ovvero  la  effettua  in
          modo tardivo o incompleto e' punito con la multa da 2.600 a
          13.000 euro. 
          5.  Chi,  essendovi  tenuto,  omette   di   effettuare   la
          comunicazione di cui all'art. 52, comma 2, e' punito con la
          reclusione fino a un anno e con la multa  da  100  a  1.000
          euro. 
          6. Qualora gli obblighi di identificazione e  registrazione
          siano assolti avvalendosi di mezzi fraudolenti,  idonei  ad
          ostacolare l'individuazione del soggetto che ha  effettuato
          l'operazione, la sanzione di cui ai  commi  1,  2  e  4  e'
          raddoppiata. 
          7. Qualora i soggetti di cui all'art. 11, commi 1,  lettera
          h),  e  3,  lettere  c)  e  d),  omettano  di  eseguire  la
          comunicazione prevista dall'art. 36, comma 4, o la eseguano
          tardivamente  o  in  maniera  incompleta,  si  applica   la
          sanzione di cui al comma 4. 
          8. Salvo che il fatto costituisca piu'  grave  reato,  chi,
          essendovi tenuto, viola i divieti di comunicazione  di  cui
          agli articoli 46, comma 1, e 48, comma  4,  e'  punito  con
          l'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 5.000  a
          50.000 euro. 
          9. Chiunque, al fine di  trarne  profitto  per  se'  o  per
          altri,  indebitamente  utilizza,  non  essendone  titolare,
          carte di credito o di  pagamento,  ovvero  qualsiasi  altro
          documento  analogo  che  abiliti  al  prelievo  di   denaro
          contante o all'acquisto  di  beni  o  alla  prestazione  di
          servizi, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e
          con la multa da 310 a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace
          chi, al fine di  trarne  profitto  per  se'  o  per  altri,
          falsifica o altera  carte  di  credito  o  di  pagamento  o
          qualsiasi altro documento analogo che abiliti  al  prelievo
          di  denaro  contante  o  all'acquisto  di   beni   o   alla
          prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o  acquisisce
          tali carte o documenti di provenienza illecita  o  comunque
          falsificati  o  alterati,  nonche'  ordini   di   pagamento
          prodotti con essi.».