Art. 9


                     Clausola di corrispondenza

  1.  A decorrere dal 9 ottobre 2010, i rinvii contenuti nel presente
decreto  a  disposizioni  originariamente previste da fonti diverse e
attualmente  riprodotte nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
e  nel  decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,
si  intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni del decreto
legislativo  n.  66  del  2010  e  del  decreto  del Presidente della
Repubblica n. 90 del 2010.