Art. 10 Adozione e conferma dell'autorizzazione 1. Il Ministero della salute con specifico provvedimento adotta o conferma l'autorizzazione, con durata triennale, allo svolgimento dell'attivita' di trapianto di rene da donatore vivente, acquisita la relazione tecnica predisposta dal Centro nazionale trapianti, il parere del Consiglio superiore di sanita' e della conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome. 2. Il Centro nazionale trapianti valuta annualmente l'attivita' dei centri e ne riferisce al Ministero della salute, proponendo anche la sospensione o revoca della autorizzazione se non sono raggiunti gli standard previsti o nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2. 3. Il Ministero della salute revoca l'autorizzazione allo svolgimento dell'attivita' di trapianto di rene da donatore vivente qualora non vengano rispettati gli standard qualitativi e quantitativi previsti, nonche' in caso di mancato rispetto delle disposizioni vigenti.