Art. 10 
 
 
               Adozione e conferma dell'autorizzazione 
 
  1. Il Ministero della salute con specifico provvedimento  adotta  o
conferma l'autorizzazione, con  durata  triennale,  allo  svolgimento
dell'attivita' di trapianto di rene da donatore vivente, acquisita la
relazione tecnica predisposta  dal  Centro  nazionale  trapianti,  il
parere del Consiglio superiore di  sanita'  e  della  conferenza  dei
Presidenti delle regioni e delle province autonome. 
  2. Il Centro nazionale trapianti valuta annualmente l'attivita' dei
centri e ne riferisce al Ministero della salute, proponendo anche  la
sospensione o revoca della autorizzazione se non sono  raggiunti  gli
standard previsti o nel caso di inosservanza  delle  disposizioni  di
cui all'articolo 5, commi 1 e 2. 
  3.  Il  Ministero  della  salute   revoca   l'autorizzazione   allo
svolgimento dell'attivita' di trapianto di rene da  donatore  vivente
qualora  non  vengano   rispettati   gli   standard   qualitativi   e
quantitativi previsti, nonche' in  caso  di  mancato  rispetto  delle
disposizioni vigenti.