Art. 9 
 
Requisiti per la richiesta  di  autorizzazione  allo  svolgimento  di
  attivita' di trapianto di rene da donatore vivente 
  1. I centri gia' autorizzati al  trapianto  da  donatore  cadavere,
previa  acquisizione  del  parere  della   regione   territorialmente
competente,   possono   richiedere   al   Ministero   della    salute
l'autorizzazione  a  svolgere  attivita'  di  trapianto  di  rene  da
donatore vivente a condizione che rispondano ai seguenti requisiti: 
    aver  effettuato  nell'anno  solare  precedente  un   numero   di
trapianti di rene da donatore cadavere non inferiore a 30; 
    aver elevati standard di qualita' verificati dal Centro nazionale
trapianti.