Art. 9 Requisiti per la richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attivita' di trapianto di rene da donatore vivente 1. I centri gia' autorizzati al trapianto da donatore cadavere, previa acquisizione del parere della regione territorialmente competente, possono richiedere al Ministero della salute l'autorizzazione a svolgere attivita' di trapianto di rene da donatore vivente a condizione che rispondano ai seguenti requisiti: aver effettuato nell'anno solare precedente un numero di trapianti di rene da donatore cadavere non inferiore a 30; aver elevati standard di qualita' verificati dal Centro nazionale trapianti.