Art. 57. 
 
              (Misure alternative alla pena detentiva) 
 
  1.  In  luogo  della   misura   detentiva   dell'arresto   prevista
dall'articolo 116 del decreto legislativo n. 285  del  1992  e  dagli
articoli 186, 186-bis e 187 del decreto legislativo n. 285 del  1992,
come   da   ultimo,   rispettivamente,   modificati   e    introdotto
dall'articolo 33 della presente legge,  a  richiesta  di  parte  puo'
essere disposta la misura alternativa dell'affidamento  in  prova  ai
servizi sociali di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n.
354, e successive modificazioni, individuati con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro
della giustizia, preferibilmente tra i servizi sociali che esercitano
l'attivita' nel settore  dell'assistenza  alle  vittime  di  sinistri
stradali e alle loro famiglie. 
 
 
          Note all'articolo 57. 
            Si riporta il  testo  dell'articolo  47  della  legge  26
          luglio 1975, n. 354: 
            "47. Affidamento in prova al servizio sociale. 
            1. Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni,  il
          condannato puo' essere affidato al servizio  sociale  fuori
          dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena  da
          scontare. 
            2. Il provvedimento e' adottato sulla base dei  risultati
          della    osservazione    della    personalita',    condotta
          collegialmente per almeno un mese in istituto, nei casi  in
          cui si puo' ritenere che  il  provvedimento  stesso,  anche
          attraverso le prescrizioni di cui al comma 5,  contribuisca
          alla rieducazione del reo e  assicuri  la  prevenzione  del
          pericolo che egli commetta altri reati. 
            3. L'affidamento in prova al servizio sociale puo' essere
          disposto  senza  procedere  all'osservazione  in   istituto
          quando il condannato, dopo la  commissione  del  reato,  ha
          serbato comportamento tale da consentire il giudizio di cui
          al comma 2. 
            4. Se l'istanza  di  affidamento  in  prova  al  servizio
          sociale e' proposta dopo che ha avuto  inizio  l'esecuzione
          della pena, il magistrato  di  sorveglianza  competente  in
          relazione al  luogo  dell'esecuzione,  cui  l'istanza  deve
          essere rivolta, puo' sospendere l'esecuzione della  pena  e
          ordinare la liberazione del condannato, quando sono offerte
          concrete  indicazioni  in  ordine  alla   sussistenza   dei
          presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e  al
          grave pregiudizio derivante dalla protrazione  dello  stato
          di detenzione e non vi sia pericolo di fuga. La sospensione
          dell'esecuzione della pena opera sino  alla  decisione  del
          tribunale   di   sorveglianza,   cui   il   magistrato   di
          sorveglianza  trasmette  immediatamente  gli  atti,  e  che
          decide entro quarantacinque giorni.  Se  l'istanza  non  e'
          accolta, riprende  l'esecuzione  della  pena,  e  non  puo'
          essere accordata altra sospensione, quale che sia l'istanza
          successivamente proposta. 
            5. All'atto dell'affidamento e' redatto  verbale  in  cui
          sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovra' seguire
          in ordine ai suoi rapporti con il  servizio  sociale,  alla
          dimora,  alla  liberta'  di  locomozione,  al  divieto   di
          frequentare determinati locali ed al lavoro. 
            6. Con lo stesso provvedimento puo' essere  disposto  che
          durante tutto o parte del periodo di affidamento  in  prova
          il condannato  non  soggiorni  in  uno  o  piu'  comuni,  o
          soggiorni in un comune  determinato;  in  particolare  sono
          stabilite  prescrizioni  che  impediscano  al  soggetto  di
          svolgere  attivita'  o  di  avere  rapporti  personali  che
          possono portare al compimento di altri reati. 
            7. Nel verbale deve anche stabilirsi  che  l'affidato  si
          adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo
          reato ed adempia puntualmente agli obblighi  di  assistenza
          familiare. 
            8. Nel corso  dell'affidamento  le  prescrizioni  possono
          essere modificate dal magistrato di sorveglianza. 
            9. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto
          e lo aiuta a superare le difficolta'  di  adattamento  alla
          vita sociale, anche mettendosi  in  relazione  con  la  sua
          famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita. 
            10.  Il  servizio  sociale  riferisce  periodicamente  al
          magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto. 
            11. L'affidamento e' revocato  qualora  il  comportamento
          del soggetto, contrario  alla  legge  o  alle  prescrizioni
          dettate, appaia incompatibile  con  la  prosecuzione  della
          prova. 
            12. L'esito positivo del periodo  di  prova  estingue  la
          pena detentiva ed ogni altro effetto penale.  Il  tribunale
          di  sorveglianza,  qualora  l'interessato   si   trovi   in
          disagiate condizioni economiche,  puo'  dichiarare  estinta
          anche la pena pecuniaria che non sia stata gia' riscossa. 
            12-bis. All'affidato in prova  al  servizio  sociale  che
          abbia dato prova nel  periodo  di  affidamento  di  un  suo
          concreto  recupero  sociale,  desumibile  da  comportamenti
          rivelatori del positivo evolversi della  sua  personalita',
          puo'  essere  concessa  la  detrazione  di  pena   di   cui
          all'articolo 54. Si applicano gli articoli 69, comma  8,  e
          69-bis nonche' l'articolo 54, comma 3."