Art. 58. 
 
(Modifiche all'articolo 74 del codice in materia  di  protezione  dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
 concernente contrassegni su veicoli a servizio di persone invalide) 
 
  1. All'articolo 74 del codice in materia  di  protezione  dei  dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «di simboli o diciture dai  quali  puo'
desumersi la speciale natura dell'autorizzazione  per  effetto  della
sola visione del contrassegno» sono sostituite  dalle  seguenti:  «di
diciture dalle  quali  puo'  essere  individuata  la  persona  fisica
interessata»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Per fini di cui al comma 1, le generalita' e l'indirizzo  della
persona  fisica  interessata  sono  riportati  sui  contrassegni  con
modalita' che non consentono la loro diretta visibilita'  se  non  in
caso di richiesta di esibizione o di necessita' di accertamento». 
 
 
          Note all'articolo 58. 
            Si riporta il testo dell'articolo 74 decreto  legislativo
          30 giugno 2003, n.  196,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
            "74. Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici. 
            1. I contrassegni rilasciati a qualunque  titolo  per  la
          circolazione e la sosta di veicoli a  servizio  di  persone
          invalide, ovvero per il transito  e  la  sosta  in  zone  a
          traffico limitato, e che devono essere esposti su  veicoli,
          contengono  i  soli  dati  indispensabili  ad   individuare
          l'autorizzazione  rilasciata  e  senza   l'apposizione   di
          diciture dalle quali puo'  essere  individuata  la  persona
          fisica interessata. 
            2.  Per  fini  di  cui  al  comma  1,  le  generalita'  e
          l'indirizzo della persona fisica interessata sono riportati
          sui contrassegni con modalita' che non consentono  la  loro
          diretta  visibilita'  se  non  in  caso  di  richiesta   di
          esibizione o di necessita' di accertamento. 
            3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche  in
          caso di fissazione a qualunque  titolo  di  un  obbligo  di
          esposizione  sui  veicoli  di   copia   del   libretto   di
          circolazione o di altro documento. 
            4. Per il trattamento dei dati raccolti mediante impianti
          per la rilevazione  degli  accessi  di  veicoli  ai  centri
          storici  ed  alle  zone  a  traffico  limitato  continuano,
          altresi', ad applicarsi le  disposizioni  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.".