Art. 59. 
 
(Rilascio di un  permesso  di  guida  provvisorio  in  occasione  del
                       rinnovo della patente) 
 
  1. Ai titolari di patente di guida, chiamati  per  sottoporsi  alla
prescritta visita medica presso  le  competenti  commissioni  mediche
locali  per  il  rinnovo  della  patente  stessa,  gli  uffici  della
motorizzazione civile sono autorizzati a  rilasciare,  per  una  sola
volta, un permesso di guida provvisorio, valido fino all'esito finale
delle procedure di rinnovo. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo  non  si
applicano in favore dei titolari  di  patente  di  guida  che  devono
sottoporsi a visita medica ai sensi degli articoli 186,  comma  8,  e
187, comma 6, del decreto legislativo n. 285 del 1992.