Art. 7


Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
                                 385

  1.  Il  titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
e' sostituito dal seguente:

                              "Titolo V


              SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO


                              Art. 106.


                 Albo degli intermediari finanziari

  1.   L'esercizio  nei  confronti  del  pubblico  dell'attivita'  di
concessione  di finanziamenti sotto qualsiasi forma e' riservato agli
intermediari  finanziari  autorizzati,  iscritti  in un apposito albo
tenuto dalla Banca d'Italia.
  2.  Oltre  alle  attivita'  di  cui  al  comma  1  gli intermediari
finanziari  possono  prestare  servizi di pagamento, a condizione che
siano  a cio' autorizzati ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4,
e   iscritti   nel   relativo   albo,  nonche'  prestare  servizi  di
investimento  se  autorizzati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del
decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58.  Gli  intermediari
finanziari  possono  altresi'  esercitare  le  altre attivita' a loro
eventualmente  consentite  dalla  legge  nonche' attivita' connesse o
strumentali,  nel  rispetto  delle  disposizioni  dettate dalla Banca
d'Italia.
  3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, sentita la Banca
d'Italia,  specifica  il contenuto delle attivita' indicate nel comma
1, nonche' in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del
pubblico.

                              Art. 107.


                           Autorizzazione

  1.  La  Banca  d'Italia  autorizza  gli  intermediari finanziari ad
esercitare   la   propria   attivita'  al  ricorrere  delle  seguenti
condizioni:
  a) sia adottata la forma di societa' di capitali;
  b)  la  sede  legale  e  la  direzione  generale  siano situate nel
territorio della Repubblica;
  c)  il  capitale  versato  sia  di ammontare non inferiore a quello
determinato  dalla  Banca  d'Italia  anche  in  relazione  al tipo di
operativita';
  d) venga presentato un programma concernente l'attivita' iniziale e
la  struttura  organizzativa,  unitamente all'atto costitutivo e allo
statuto;
  e)  il  possesso  da  parte  dei  titolari di partecipazioni di cui
all'articolo 19 e degli esponenti aziendali dei requisiti previsti ai
sensi degli articoli 25 e 26;
  f) non sussistano, tra gli intermediari finanziari o i soggetti del
gruppo   di   appartenenza  e  altri  soggetti,  stretti  legami  che
ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;
  g)  l'oggetto  sociale  sia  limitato alle sole attivita' di cui ai
commi 1 e 2 dell'articolo 106.
  2.  La  Banca  d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica
delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e
prudente gestione.
  3.  La  Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione, i
casi   di   revoca,  nonche'  di  decadenza,  quando  l'intermediario
autorizzato  non  abbia  iniziato l'esercizio dell'attivita', e detta
disposizioni attuative del presente articolo.

                              Art. 108.


                              Vigilanza

  1.  La  Banca  d'Italia  emana  disposizioni  di carattere generale
aventi  a  oggetto  l'adeguatezza  patrimoniale,  il contenimento del
rischio    nelle   sue   diverse   configurazioni,   l'organizzazione
amministrativa   e   contabile   e   i   controlli  interni,  nonche'
l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie. La Banca
d'Italia  puo' adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti
specifici  nei  confronti  di  singoli intermediari per le materie in
precedenza  indicate. Con riferimento a determinati tipi di attivita'
la   Banca  d'Italia  puo'  inoltre  dettare  disposizioni  volte  ad
assicurarne il regolare esercizio.
  2.  Le  disposizioni emanate ai sensi del comma 1 prevedono che gli
intermediari finanziari possano utilizzare:
  a)  le  valutazioni del rischio di credito rilasciate da societa' o
enti esterni previsti dall'articolo 53, comma 2-bis, lettera a);
  b)  sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione
dei   requisiti   patrimoniali,  previa  autorizzazione  della  Banca
d'Italia.
  3. La Banca d'Italia puo':
  a)  convocare  gli  amministratori,  i  sindaci e i dirigenti degli
intermediari finanziari per esaminare la situazione degli stessi;
  b)   ordinare   la   convocazione  degli  organi  collegiali  degli
intermediari  finanziari,  fissandone l'ordine del giorno, e proporre
l'assunzione di determinate decisioni;
  c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali
degli  intermediari  finanziari  quando  gli  organi  competenti  non
abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);
  d)  adottare per le materie indicate nel comma 1, ove la situazione
lo   richieda,  provvedimenti  specifici  nei  confronti  di  singoli
intermediari  finanziari,  riguardanti  anche  la  restrizione  delle
attivita'  o  della  struttura  territoriale,  nonche'  il divieto di
effettuare  determinate  operazioni, anche di natura societaria, e di
distribuire utili o altri elementi del patrimonio.
  4.  Gli intermediari finanziari inviano alla Banca d'Italia, con le
modalita' e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche
nonche' ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche
i  bilanci  con  le  modalita'  e  nei  termini stabiliti dalla Banca
d'Italia.
  5.   La   Banca  d'Italia  puo'  effettuare  ispezioni  presso  gli
intermediari finanziari e richiedere a essi l'esibizione di documenti
e gli atti che ritenga necessari.
  6.  Nell'esercizio  dei poteri di cui al presente articolo la Banca
d'Italia  osserva  criteri  di  proporzionalita', avuto riguardo alla
complessita'    operativa,   dimensionale   e   organizzativa   degli
intermediari, nonche' alla natura specifica dell'attivita' svolta.

                              Art. 109.


                        Vigilanza consolidata

  1.  La  Banca  d'Italia  emana  disposizioni volte a individuare il
gruppo   finanziario,   composto   da  un  intermediario  finanziario
capogruppo  e  dalle societa' finanziarie come definite dall'articolo
59,  comma  1,  lettera  b),  che  sono  controllate  direttamente  o
indirettamente  da  un  intermediario  finanziario ovvero controllano
direttamente o indirettamente un intermediario finanziario e non sono
sottoposte  a vigilanza consolidata ai sensi del capo II, titolo III,
ovvero del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
  2.   La  Banca  d'Italia  puo'  esercitare  la  vigilanza  su  base
consolidata,  oltre  che nei confronti dei soggetti di cui al comma 1
inclusi nel gruppo finanziario, nei confronti di:
  a)  intermediari  finanziari  e  societa'  bancarie,  finanziarie e
strumentali  partecipate per almeno il venti per cento dalle societa'
appartenenti   a   un   gruppo  finanziario  o  da  un  intermediario
finanziario;
  b)  intermediari  finanziari  e  societa'  bancarie,  finanziarie e
strumentali  non  comprese  in  un gruppo finanziario, ma controllate
dalla  persona fisica o giuridica che controlla un gruppo finanziario
o un intermediario finanziario;
  c)  societa'  diverse  dagli  intermediari  finanziari  e da quelle
bancarie,  finanziarie  e  strumentali quando siano controllate da un
intermediario  finanziario  ovvero  quando societa' appartenenti a un
gruppo    finanziario    detengano,    anche    congiuntamente,   una
partecipazione di controllo.
  3.  Al fine di esercitare la vigilanza ai sensi dei commi 1 e 2, la
Banca d'Italia:
  a)  puo'  impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere
generale   o   particolare,   disposizioni   concernenti   il  gruppo
finanziario  complessivamente  considerato o i suoi componenti, sulle
materie  indicate  nell'articolo  108,  comma  1.  L'articolo  108 si
applica  anche  al  gruppo finanziario. Le disposizioni emanate dalla
Banca  d'Italia  per  esercitare  la  vigilanza  su  base consolidata
possono  tenere conto, anche con riferimento al singolo intermediario
finanziario,  della  situazione  dei  soggetti  indicati nel comma 2,
lettere  a) e b). La Banca d'Italia puo' impartire disposizioni anche
nei   confronti   di  un  solo  o  di  alcuni  componenti  il  gruppo
finanziario;
  b)  puo'  richiedere, nei termini e con le modalita' dalla medesima
determinati,  alle  societa'  appartenenti  al  gruppo finanziario la
trasmissione,  anche  periodica,  di  situazioni e dati, nonche' ogni
altra  informazione utile e ai soggetti indicati nel comma 2, lettera
c), nonche' alle societa' che controllano l'intermediario finanziario
e  non  appartengono al gruppo finanziario, le informazioni utili per
consentire  l'esercizio  della  vigilanza  consolidata; tali soggetti
forniscono  alla  capogruppo  ovvero all'intermediario finanziario le
situazioni,  i  dati  e  le  informazioni  richieste  per  consentire
l'esercizio della vigilanza consolidata;
  c) puo' effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti
e  gli  atti  che  ritenga  necessari;  le ispezioni nei confronti di
societa'  diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali hanno
il  fine  esclusivo  di  verificare  l'esattezza  dei  dati  e  delle
informazioni forniti per il consolidamento.

                              Art. 110.


                               Rinvio

  1.   Agli   intermediari   finanziari   si   applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 47, 52, 61, commi 4 e 5, 62, 63, 64, 78, 79 e 82.

                              Art. 111.


                            Microcredito

  1.  In  deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti iscritti in un
apposito  elenco,  tenuto  dall'organismo  indicato all'articolo 113,
possono  concedere  finanziamenti  a  persone  fisiche  o societa' di
persone   o  societa'  cooperative,  per  l'avvio  o  l'esercizio  di
attivita'  di  lavoro  autonomo o di microimpresa, a condizione che i
finanziamenti concessi abbiano le seguenti caratteristiche:
  a)  siano  di  ammontare non superiore a euro 25.000,00 e non siano
assistiti da garanzie reali;
  b)  siano  finalizzati  all'avvio  o  allo  sviluppo  di iniziative
imprenditoriali o all'inserimento nel mercato del lavoro;
  c)  siano  accompagnati  dalla  prestazione di servizi ausiliari di
assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.
  2.  L'iscrizione  nell'elenco  di  cui al comma 1 e' subordinata al
ricorrere delle seguenti condizioni:
  a) forma di societa' di capitali;
  b)  capitale  versato di ammontare non inferiore a quello stabilito
ai sensi del comma 5;
  c)  requisiti  di  onorabilita'  dei soci di controllo o rilevanti,
nonche' di onorabilita' e professionalita' degli esponenti aziendali,
ai sensi del comma 5;
  d)  oggetto sociale limitato alle sole attivita' di cui al comma 1,
nonche' alle attivita' accessorie e strumentali;
  e) presentazione di un programma di attivita'.
  3.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1  possono  erogare in via non
prevalente  finanziamenti  anche  a  favore  di  persone  fisiche  in
condizioni di particolare vulnerabilita' economica o sociale, purche'
i finanziamenti concessi siano di importo massimo di euro 10.000, non
siano   assistiti   da   garanzie  reali,  siano  accompagnati  dalla
prestazione  di  servizi ausiliari di bilancio familiare e abbiano lo
scopo   di   consentire   l'inclusione   sociale  e  finanziaria  del
beneficiario  e siano prestati a condizioni piu' favorevoli di quelle
prevalenti sul mercato.
  4.  In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti giuridici senza
fini  di lucro in possesso delle caratteristiche individuate ai sensi
del comma 5, possono, se iscritti in una sezione separata dell'elenco
di  cui  al  comma 1, svolgere le attivita' indicate ai commi 1 e 3 a
condizione  che  i  finanziamenti  siano  concessi  a condizioni piu'
favorevoli  di  quelle  prevalenti  sul  mercato.  L'iscrizione nella
sezione  speciale  e'  subordinata al possesso dei requisiti previsti
dal comma 2, lettere c) ed e).
  5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, sentita la Banca
d'Italia,  emana  disposizioni attuative del presente articolo, anche
disciplinando:
  a)  requisiti  concernenti  i  beneficiari  e le forme tecniche dei
finanziamenti;
  b)  limiti  oggettivi,  riferiti  al  volume  delle attivita', alle
condizioni  economiche  applicate e all'ammontare massimo dei singoli
finanziamenti,  anche  modificando  i  limiti  stabiliti dal comma 1,
lettera a) e dal comma 3;
  c)  le  caratteristiche  dei  soggetti che beneficiano della deroga
prevista dal comma 4;
  d) le informazioni da fornire alla clientela.

                              Art. 112.


               Altri soggetti operanti nell'attivita'
                   di concessione di finanziamenti

  1.  I  confidi,  anche di secondo grado, sono iscritti in un elenco
tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 112-bis ed esercitano in
via esclusiva l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi e i servizi
a  essa  connessi  o  strumentali,  nel  rispetto  delle disposizioni
dettate dal Ministro dell'economia e delle finanze e delle riserve di
attivita' previste dalla legge.
  2.  L'iscrizione  e'  subordinata  al ricorrere delle condizioni di
forma   giuridica,   di   capitale   sociale   o   fondo  consortile,
patrimoniali,   di   oggetto   sociale   e  di  assetto  proprietario
individuate  dall'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326,  e  successive  modificazioni,  nonche'  al possesso da parte di
coloro  che  detengono  partecipazioni  e  dei  soggetti che svolgono
funzioni  di  amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di
onorabilita'  stabiliti  ai  sensi  degli  articoli  25 e 26. La sede
legale  e  quella amministrativa devono essere situate nel territorio
della Repubblica.
  3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, sentita la Banca
d'Italia,  determina  i  criteri  oggettivi,  riferibili al volume di
attivita' finanziaria in base ai quali sono individuati i confidi che
sono  tenuti  a  chiedere l'autorizzazione per l'iscrizione nell'albo
previsto dall'articolo 106. La Banca d'Italia stabilisce, con proprio
provvedimento,  gli  elementi  da  prendere  in considerazione per il
calcolo  del  volume di attivita' finanziaria. In deroga all'articolo
106,  per  l'iscrizione nell'albo i confidi possono adottare la forma
di societa' consortile a responsabilita' limitata.
  4.  I  confidi  iscritti  nell'albo  esercitano  in  via prevalente
l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi.
  5.  I  confidi iscritti nell'albo possono svolgere, prevalentemente
nei   confronti  delle  imprese  consorziate  o  socie,  le  seguenti
attivita':
  a)   prestazione   di   garanzie   a   favore  dell'amministrazione
finanziaria  dello  Stato,  al  fine  dell'esecuzione dei rimborsi di
imposte alle imprese consorziate o socie;
  b)  gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di fondi pubblici
di agevolazione;
  c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di contratti con le
banche  assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i
rapporti  con  le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne
la fruizione.
  6.   I  confidi  iscritti  nell'albo  possono,  in  via  residuale,
concedere  altre  forme  di finanziamento ai sensi dell'articolo 106,
comma 1, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia.
  7.  I  soggetti  diversi  dalle  banche, gia' operanti alla data di
entrata in vigore della presente disposizione, i quali, senza fine di
lucro,  raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto
ammontare  ed  erogano piccoli prestiti, sono iscritti in una sezione
separata  dell'elenco  di  cui  all'articolo  111, comma 1, e possono
continuare  a  svolgere  la  propria attivita', in considerazione del
carattere  marginale  della  stessa,  nel  rispetto  delle  modalita'
operative e dei limiti quantitativi determinati dal CICR.
  8.  Le  agenzie di prestito su pegno previste dall'articolo 115 del
reale   decreto   18  giugno  1931,  n.  773,  sono  sottoposte  alle
disposizioni  dell'articolo  106.  La  Banca  d'Italia  puo'  dettare
disposizioni per escludere l'applicazione alle agenzie di prestito su
pegno di alcune disposizioni previste dal presente titolo.

                            Art. 112-bis.


           Organismo per la tenuta dell'elenco dei confidi

  1.  E'  istituito  un  Organismo,  avente personalita' giuridica di
diritto  privato  ed ordinato in forma di associazione, con autonomia
organizzativa,  statutaria  e  finanziaria competente per la gestione
dell'elenco   di   cui   all'articolo  112,  comma  1.  I  componenti
dell'organismo sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, su proposta della Banca d'Italia.
  2.  L'Organismo  svolge  ogni  attivita' necessaria per la gestione
dell'elenco,  determina  la  misura  dei  contributi  a  carico degli
iscritti,  entro  il  limite  dell'uno  per  cento dell'ammontare dei
crediti garantiti e riscuote i contributi e le altre somme dovute per
l'iscrizione   nell'elenco;  vigila  sul  rispetto,  da  parte  degli
iscritti,  della  disciplina  cui  sono  sottoposti  anche  ai  sensi
dell'articolo  112,  comma  2.  Nell'esercizio di tali attivita' puo'
avvalersi delle Federazioni di rappresentanza dei Confidi espressione
delle Organizzazioni nazionali di impresa.
  3. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo puo' chiedere
agli iscritti la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di
atti  e  documenti,  fissando  i  relativi termini, e puo' effettuare
ispezioni.
  4. L'Organismo puo' disporre la cancellazione dall'elenco:
  a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione;
  b) qualora risultino gravi violazioni normative;
  c) per il mancato pagamento del contributo ai sensi del comma 2;
  d)  per  l'inattivita'  dell'iscritto protrattasi per un periodo di
tempo non inferiore a un anno.
  5.  Fermo  restando  le disposizioni di cui al precedente comma, la
Banca  d'Italia, su istanza dell'Organismo e previa istruttoria dallo
stesso svolta, puo' imporre agli iscritti il divieto di intraprendere
nuove   operazioni  o  disporre  la  riduzione  delle  attivita'  per
violazioni  di  disposizioni  legislative  o  amministrative  che  ne
regolano l'attivita'.
  6. La Banca d'Italia vigila sull'Organismo secondo modalita', dalla
stessa   stabilite,  improntate  a  criteri  di  proporzionalita'  ed
economicita'   dell'azione   di  controllo  e  con  la  finalita'  di
verificare    l'adeguatezza    delle   procedure   interne   adottate
dall'Organismo per lo svolgimento della propria attivita'.
  7.  La  Banca  d'Italia  informa  il Ministro dell'economia e delle
finanze    delle   eventuali   carenze   riscontrate   nell'attivita'
dell'Organismo  e  in  caso  di grave inerzia o malfunzionamento puo'
proporne lo scioglimento.
  8.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, sentita la Banca
d'Italia, disciplina:
  a)   la  struttura,  i  poteri  e  le  modalita'  di  funzionamento
dell'Organismo necessari a garantirne funzionalita' ed efficienza;
  b)   i   requisiti,  ivi  compresi  quelli  di  professionalita'  e
onorabilita'  degli  organi  di  gestione  dell'Organismo,  nonche' i
criteri e le modalita' per la loro nomina e sostituzione.

                              Art. 113.


                 Organismo per la tenuta dell'elenco
                       di cui all'articolo 111

  1.  E'  istituito  un  Organismo,  avente personalita' giuridica di
diritto  privato  ed ordinato in forma di associazione, con autonomia
organizzativa,  statutaria  e  finanziaria competente per la gestione
dell'elenco  di  cui  all'articolo  111,  comma  1,  e delle relative
sezioni  separate.  I  componenti  dell'organismo  sono  nominati con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della
Banca d'Italia.
  2.  L'Organismo  svolge  ogni  attivita' necessaria per la gestione
dell'elenco  nonche'  delle  relative  sezioni separate; determina la
misura  dei  contributi  a  carico  degli  iscritti,  entro il limite
dell'uno  per cento dell'ammontare dei prestiti concessi e riscuote i
contributi  e  le  altre somme dovute per l'iscrizione nell' elenco e
vigila sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui sono
sottoposti anche ai sensi dell'articolo 111, comma 5.
  3. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo puo' chiedere
agli iscritti la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di
atti  e  documenti,  fissando  i relativi termini, nonche' effettuare
ispezioni.
  4.  L'Organismo  puo' disporre la cancellazione dall'elenco e dalle
relative sezioni separate:
  a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione;
  b)  qualora  risultino  gravi  violazioni di norme di legge e delle
disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo;
  c) per il mancato pagamento del contributo ai sensi del comma 2;
  d)  per  l'inattivita'  dell'iscritto protrattasi per un periodo di
tempo non inferiore a un anno.
  5.  Fermo  restando  le  disposizioni  di  cui al comma 4, la Banca
d'Italia, su istanza dell'Organismo e previa istruttoria dallo stesso
svolta,  puo' imporre agli iscritti il divieto di intraprendere nuove
operazioni  o disporre la riduzione delle attivita' per violazioni di
disposizioni   legislative   o   amministrative   che   ne   regolano
l'attivita'.
  6. La Banca d'Italia vigila sull'Organismo secondo modalita', dalla
stessa   stabilite,  improntate  a  criteri  di  proporzionalita'  ed
economicita'  dell'azione  di  controllo e fondate su controlli sulle
procedure  interne  adottate  dall'Organismo  per  lo svolgimento dei
compiti a questo affidati.
  7.  La  Banca  d'Italia  informa  il Ministro dell'economia e delle
finanze    delle   eventuali   carenze   riscontrate   nell'attivita'
dell'Organismo  e  in  caso  di grave inerzia o malfunzionamento puo'
proporne lo scioglimento.
  8.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, sentita la Banca
d'Italia, disciplina:
  a)   la  struttura,  i  poteri  e  le  modalita'  di  funzionamento
dell'Organismo necessari a garantirne funzionalita' ed efficienza;
  b)   i   requisiti,  ivi  compresi  quelli  di  professionalita'  e
onorabilita'  dei  componenti  dell'Organismo, nonche' i criteri e le
modalita' per la loro nomina e sostituzione.

                            Art. 113-bis.


                      Sospensione degli organi
                   di amministrazione e controllo

  1.   Qualora  risultino  gravi  irregolarita'  nell'amministrazione
ovvero    gravi    violazioni    delle    disposizioni   legislative,
amministrative  o  statutarie  nonche'  ragioni  di urgenza, la Banca
d'Italia puo' disporre che uno o piu' commissari assumano i poteri di
amministrazione  dell'intermediario  finanziario iscritto all'albo di
cui  all'articolo  106. Le funzioni degli organi di amministrazione e
di controllo sono frattanto sospese.
  2.  Possono essere nominati commissari anche funzionari della Banca
d'Italia.  I  commissari  nell'esercizio  delle  loro  funzioni, sono
pubblici ufficiali.
  3.  La  gestione  provvisoria  di cui al comma 1 non puo' avere una
durata   superiore  ai  sei  mesi.  Fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo   113-ter,   comma   1,   lettera   c),   i  commissari
restituiscono  l'azienda  agli  organi di amministrazione e controllo
ovvero,  qualora  siano  rilevate gravi irregolarita' riferibili agli
organi   aziendali   sospesi  e  previa  autorizzazione  della  Banca
d'Italia,  convocano  l'assemblea  per la revoca e la nomina di nuovi
organi   di  amministrazione  e  controllo.  Si  applica,  in  quanto
compatibile, l'articolo 76, commi 2 e 4.

                            Art. 113-ter.


                     Revoca dell'autorizzazione

  1.  Fermo  restando quanto previsto dall'articolo 113-bis, la Banca
d'Italia,   puo'   disporre  la  revoca  dell'autorizzazione  di  cui
all'articolo 107, comma 1, quando:
  a)      risultino      irregolarita'      eccezionalmente     gravi
nell'amministrazione,  ovvero  violazioni eccezionalmente gravi delle
disposizioni  legislative,  amministrative  o statutarie che regolano
l'attivita' dell'intermediario;
  b) siano previste perdite del patrimonio di eccezionale gravita';
  c)  la  revoca  sia  richiesta  su  istanza  motivata  degli organi
amministrativi,  dell'assemblea  straordinaria, dei commissari di cui
all'articolo 113-bis, comma 1 o dei liquidatori.
  2.  Il  provvedimento  di  revoca  e' pubblicato per estratto nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana;  della  intervenuta
revoca  l'intermediario  finanziario  deve dare idonea evidenza nelle
comunicazioni alla clientela e in ogni altra opportuna sede.
  3.  La revoca dell'autorizzazione costituisce causa di scioglimento
della   societa'.  Entro  sessanta  giorni  dalla  comunicazione  del
provvedimento  di  revoca,  l'intermediario finanziario comunica alla
Banca  d'Italia il programma di liquidazione della societa'. L'organo
liquidatore trasmette alla Banca d'Italia riferimenti periodici sullo
stato di avanzamento della liquidazione.
  4.   Agli   intermediari   finanziari  si  applicano  gli  articoli
96-quinquies e 97.
  5.  Ove  la  Banca  d'Italia  accerti  la  mancata  sussistenza dei
presupposti   per   un   regolare   svolgimento  della  procedura  di
liquidazione si applica il comma 6.
  6.   Agli  intermediari  finanziari  che  siano  stati  autorizzati
all'esercizio  dei  servizi  di investimento ovvero abbiano acquisito
fondi   con  obbligo  di  rimborso  per  un  ammontare  superiore  al
patrimonio   ovvero  dei  quali  sia  stato  accertato  lo  stato  di
insolvenza ai sensi dell'articolo 82, comma 1 si applica la procedura
di  liquidazione  coatta amministrativa, ai sensi del titolo IV, capo
I, sezione III.
  7.  Le  disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
alle   succursali  di  intermediari  finanziari  aventi  sede  legale
all'estero  ammessi  all'esercizio, in Italia, delle attivita' di cui
all'articolo  106 comma 1. La Banca d'Italia comunica i provvedimenti
adottati all'Autorita' competente.
  8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 114-terdecies.

                              Art. 114.


                            Norme finali

  1.   Fermo   quanto   disposto   dall'articolo   18,   il  Ministro
dell'economia  e  delle finanze disciplina l'esercizio nel territorio
della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale all'estero,
delle attivita' indicate nell'articolo 106.
  2.  Le  disposizioni  del  presente  titolo  non  si  applicano  ai
soggetti,  individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze  sentita  la  Banca  d'Italia,  gia' sottoposti, in base alla
legge, a forme di vigilanza sull'attivita' finanziaria svolta.".