Art. 8


               Altre modifiche al decreto legislativo
                      1° settembre 1993, n. 385

  1.  L'articolo  58,  comma  7, del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e' sostituito dal seguente:
  "7.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
cessioni  in  favore  dei  soggetti,  diversi  dalle  banche, inclusi
nell'ambito  della vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 65 e
109  e in favore degli intermediari finanziari previsti dall'articolo
106.".
  2.  L'articolo  132  del  decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, e' sostituito dal seguente:

                             "Art. 132.


                    Abusiva attivita' finanziaria

  1. Chiunque svolge, nei confronti del pubblico una o piu' attivita'
finanziarie   previste   dall'articolo   106,  comma  1,  in  assenza
dell'autorizzazione  di cui all'articolo 107 o dell'iscrizione di cui
all'articolo   111   ovvero  dell'articolo  112,  e'  punito  con  la
reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.065 ad
euro 10.329.".
  2.  All'articolo  133 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo il comma 1-ter, e' inserito il seguente:
  "1-quater.  L'uso,  nella  denominazione  o  in  qualsivoglia segno
distintivo   o   comunicazione  rivolta  al  pubblico,  della  parola
"finanziaria"  ovvero  di  altre  parole o locuzioni, anche in lingua
straniera,  idonee  a  trarre  in  inganno  sulla legittimazione allo
svolgimento  dell'attivita'  finanziaria loro riservata e' vietato ai
soggetti  diversi  dagli  intermediari finanziari di cui all'articolo
106.";
    b)  al  terzo  comma,  primo  periodo,  le parole: "e 1-ter" sono
sostituite dalle seguenti: ", 1-ter e 1-quater";
    c)  al  terzo  comma,  secondo  periodo,  le  parole:  "ai  sensi
dell'articolo   107"   sono   sostituite  dalle  seguenti  "ai  sensi
dell'articolo 108 o di essere abilitato all'esercizio delle attivita'
di cui all'articolo 111".
  4.  All'articolo  137 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) nella rubrica la parola "bancario" e' soppressa;
    b) al comma 1-bis e' aggiunto il seguente periodo:
  "Nel  caso  in  cui  le  notizie o i dati falsi siano forniti ad un
intermediario  finanziario, si applica la pena dell'arresto fino a un
anno o dell'ammenda fino ad euro 10.000.".
  5.  All'articolo  137 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385,  al  comma 2 le parole "presso una banca nonche' i dipendenti di
banche"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "presso  una  banca o un
intermediario   finanziario,   nonche'   i  dipendenti  di  banche  o
intermediari finanziari".
  6.  All'articolo  139 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385,  al  comma  1  le  parole:  "dell'articolo  108,  commi  3 e 4 e
dell'articolo  110  comma  4"  sono  soppresse  e  dopo il comma 1 e'
inserito  il  seguente:  "1-bis.  La violazione delle norme di cui al
comma  1,  in  quanto  richiamate dall'articolo 110, e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 150.000.".
  7.  Al  comma  2  dell'articolo  139  del  decreto  legislativo  1°
settembre  1993,  n. 385, dopo le parole: "dall'articolo 20 comma 2,"
sono  inserite le seguenti: "anche in quanto richiamati dall'articolo
110".
  8.  Al  comma  1  dell'articolo  140  del  decreto  legislativo  1°
settembre  1993,  n.  385,  le  parole:  "e  110 commi 1, 2 e 3" sono
soppresse  e  dopo  il  comma  1  e'  inserito  il  seguente:  "1-bis
L'omissione  delle comunicazioni di cui alle norme indicate nel comma
1,  in quanto richiamate dall'articolo 110, e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 150.000.".
  9.  Al  comma  2  dell'articolo  140  del  decreto  legislativo  1°
settembre  1993,  n. 385, dopo le parole: "nel comma 1" sono inserite
le seguenti: "e nel comma 1-bis".
  10.  L'articolo  141  del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, e' abrogato.
  11.  Dopo l'articolo 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, e' inserito il seguente articolo:

                           "Art. 145-bis.


                        Procedure contenziose

  1.  I provvedimenti sanzionatori emessi dagli Organismi di cui agli
articoli   112-bis,  113  e  128-duodecies  sono  disposti  con  atto
motivato,  previa  contestazione  degli  addebiti agli interessati da
effettuarsi  entro  centoventi  giorni dall'accertamento ovvero entro
duecentoquaranta  giorni  se  l'interessato ha la sede o la residenza
all'estero    e   valutate   le   deduzioni   da   essi   presentate,
rispettivamente,  nei  successivi  quarantacinque  e  novanta giorni.
Nello  stesso  termine  gli  interessati possono altresi' chiedere di
essere sentiti personalmente.
  2.  Avverso  i provvedimenti di cui primo comma, e' ammesso ricorso
dell'interessato   alla   giurisdizione   esclusiva   del   Tribunale
amministrativo   regionale   nella   cui   circoscrizione   ha   sede
l'Organismo.  Il  ricorso  e' notificato all'Organismo entro sessanta
giorni  dalla  sua  comunicazione  e depositato presso la cancelleria
della   Corte  d'appello  entro  trenta  giorni  dalla  notificazione
predetta.
  3.  Si  applicano le norme procedurali del processo amministrativo,
in    quanto    compatibili,    compresa    la    sospensione   della
dell'esecutivita' del provvedimento impugnato per gravi motivi.
  4.  La  decisione  del  TAR  e' impugnabile dinanzi il Consiglio di
Stato  e  copia della stessa e' trasmessa all'Organismo ai fini della
pubblicazione, per estratto.".
  12.  L'articolo  155  del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, e' abrogato.
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta l'intero art. 58 del  decreto  legislativo
          1º  settembre  1993,  n.  385  cosi'  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo: 
              «Art. 58 (Cessione di  rapporti  giuridici).  -  1.  La
          Banca d'Italia emana istruzioni per la cessione a banche di
          aziende, di rami d'azienda, di beni  e  rapporti  giuridici
          individuabili in blocco. Le  istruzioni  possono  prevedere
          che le operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad
          autorizzazione della Banca d'Italia. 
              2.  La  banca  cessionaria  da'  notizia  dell'avvenuta
          cessione mediante iscrizione nel registro delle  imprese  e
          pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana.  La   Banca   d'Italia   puo'   stabilire   forme
          integrative di pubblicita' . 
              3. I privilegi e le  garanzie  di  qualsiasi  tipo,  da
          chiunque  prestati  o  comunque  esistenti  a  favore   del
          cedente, nonche'  le  trascrizioni  nei  pubblici  registri
          degli atti  di  acquisto  dei  beni  oggetto  di  locazione
          finanziaria compresi  nella  cessione  conservano  la  loro
          validita' e il loro grado a favore del  cessionario,  senza
          bisogno  di  alcuna  formalita'  o   annotazione.   Restano
          altresi'  applicabili  le  discipline  speciali,  anche  di
          carattere processuale, previste per i crediti ceduti . 
              4. Nei confronti dei debitori  ceduti  gli  adempimenti
          pubblicitari previsti dal comma  2  producono  gli  effetti
          indicati dall'art. 1264 del codice civile. 
              5. I creditori ceduti hanno facolta',  entro  tre  mesi
          dagli adempimenti pubblicitari previsti  dal  comma  2,  di
          esigere dal cedente o dal cessionario  l'adempimento  delle
          obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il  termine  di
          tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva. 
              6. Coloro che sono parte dei contratti  ceduti  possono
          recedere dal contratto entro  tre  mesi  dagli  adempimenti
          pubblicitari previsti dal comma 2 se  sussiste  una  giusta
          causa, salvo in questo caso la responsabilita' del cedente. 
              7. Le disposizioni del presente art. si applicano anche
          alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche,
          inclusi nell'ambito della vigilanza  consolidata  ai  sensi
          degli articoli 65 e 109  e  in  favore  degli  intermediari
          finanziari previsti dall'art. 106». 
              - Si riporta il testo degli articoli 133, 137,139 e 140
          del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  citato
          nelle note alle  premesse,  come  modificati  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 133 (Abuso di denominazione). - 1.  L'uso,  nella
          denominazione  o  in  qualsivoglia   segno   distintivo   o
          comunicazione rivolta al pubblico,  delle  parole  «banca»,
          «banco», «credito», «risparmio» ovvero di  altre  parole  o
          locuzioni, anche in lingua straniera, idonee  a  trarre  in
          inganno    sulla    legittimazione     allo     svolgimento
          dell'attivita' bancaria e' vietato a soggetti diversi dalle
          banche. 
              1-bis. L'uso, nella  denominazione  o  in  qualsivoglia
          segno  distintivo  o  comunicazione  rivolta  al  pubblico,
          dell'espressione  «moneta  elettronica»  ovvero  di   altre
          parole o locuzioni, anche in  lingua  straniera,  idonee  a
          trarre in inganno  sulla  legittimazione  allo  svolgimento
          dell'attivita'  di  emissione  di  moneta  elettronica   e'
          vietato  a  soggetti  diversi  dagli  istituti  di   moneta
          elettronica e dalle banche. 
              1-ter. L'uso, nella  denominazione  o  in  qualsivoglia
          segno  distintivo  o  comunicazione  rivolta  al  pubblico,
          dell'espressione «istituto di pagamento»  ovvero  di  altre
          parole o locuzioni, anche in  lingua  straniera,  idonee  a
          trarre in inganno  sulla  legittimazione  allo  svolgimento
          dell'attivita' di prestazione di servizi  di  pagamento  e'
          vietato a soggetti diversi dagli istituti di pagamento. 
              1-quater. L'uso, nella denominazione o in  qualsivoglia
          segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della
          parola «finanziaria» ovvero di altre  parole  o  locuzioni,
          anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla
          legittimazione allo svolgimento dell'attivita'  finanziaria
          loro  riservata  e'  vietato  ai  soggetti  diversi   dagli
          intermediari finanziari di cui all'art. 106. 
              2. La Banca  d'Italia  determina  in  via  generale  le
          ipotesi in cui, per l'esistenza di controlli amministrativi
          o in base a elementi di fatto, le  parole  o  le  locuzioni
          indicate  nei  commi  1,  1-bis  e  1-ter  possono   essere
          utilizzate da soggetti diversi dalle banche, dagli istituti
          di moneta elettronica e dagli istituti di pagamento. 
              3. Chiunque contravviene al disposto dei commi 1, 1-bis
          , 1-ter e 1-quater e' punito con la sanzione amministrativa
          pecuniaria da euro 5.164 a euro 51.645. La stessa  sanzione
          si applica a chi, attraverso informazioni  e  comunicazioni
          in qualsiasi forma, induce in altri il falso  convincimento
          di essere sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia ai
          sensi dell'art.  108  del  presente  decreto  o  di  essere
          abilitato all'esercizio delle  attivita'  di  cui  all'art.
          111.» 
              «Art. 137 (Mendacio e falso interno). - 1. 
              1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave,
          chi, al fine di ottenere concessioni di credito per  se'  o
          per le aziende che amministra, o di  mutare  le  condizioni
          alle  quali  il  credito  venne  prima  concesso,  fornisce
          dolosamente  ad  una  banca  notizie  o  dati  falsi  sulla
          costituzione o sulla situazione economica,  patrimoniale  o
          finanziaria  delle  aziende   comunque   interessate   alla
          concessione del credito, e' punito con la reclusione fino a
          un anno e con la multa fino ad euro 10.000. Nel caso in cui
          le notizie o i dati falsi siano forniti ad un intermediario
          finanziario, si applica la pena dell'arresto fino a un anno
          o dell'ammenda fino ad euro 10.000. 
              2. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, chi
          svolge funzioni di amministrazione o  di  direzione  presso
          una  banca  o  un  intermediario  finanziario   nonche'   i
          dipendenti di banche o intermediari finanziari che, al fine
          di concedere o far concedere credito ovvero  di  mutare  le
          condizioni alle  quali  il  credito  venne  prima  concesso
          ovvero  di  evitare  la  revoca   del   credito   concesso,
          consapevolmente omettono di segnalare dati o notizie di cui
          sono a  conoscenza  o  utilizzano  nella  fase  istruttoria
          notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla  situazione
          economica, patrimoniale e finanziaria  del  richiedente  il
          fido, sono puniti con l'arresto da sei mesi a  tre  anni  e
          con l'ammenda fino a euro 10.329.». 
              «Art.  139  (Partecipazioni  in  banche,  in   societa'
          finanziarie capogruppo e in intermediari finanziari). -  1.
          L'omissione  delle  domande  di   autorizzazione   previste
          dall'art. 19, la violazione degli obblighi di comunicazione
          previsti dall'art. 20, comma 2, nonche' la violazione delle
          disposizioni dell'art. 24 commi 1 e 3, dell'art. 25,  commi
          3  e  4,  sono  punite  con  la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria da 25,820 a 258.225 euro. 
              1-bis. La violazione delle norme di cui al comma 1,  in
          quanto richiamate dall'art. 110, e' punita con la  sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 150.000. 
              2. Salvo che il fatto  costituisca  reato  piu'  grave,
          chiunque nelle domande di autorizzazione previste dall'art.
          19 o nelle comunicazioni previste  dall'art.  20,  comma  2
          anche in quanto richiamati dall'art.  110,  fornisce  false
          indicazioni e' punito con l'arresto fino a tre anni. 
              3. La sanzione amministrativa pecuniaria  prevista  dal
          comma 1 e la pena prevista dal comma 2 si applicano per  le
          medesime violazioni  in  materia  di  partecipazioni  nelle
          societa' finanziarie capogruppo.» 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  140  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 140 (Comunicazioni relative  alle  partecipazioni
          in banche, in societa' appartenenti ad un  gruppo  bancario
          ed in intermediari  finanziari).  -  1.  L'omissione  delle
          comunicazioni previste dagli articoli 20, commi 1, 3, primo
          periodo, e 4, 21, commi 1, 2, 3 e 4, 63, e' punita  con  la
          sanzione amministrativa pecuniaria da euro  25.822  a  euro
          258.228. 
              1-bis. L'omissione  delle  comunicazioni  di  cui  alle
          norme indicate nel comma 1, in quanto richiamate  dall'art.
          110, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da
          € 5.000 a € 150.000. 
              2. Salvo che il fatto  costituisca  reato  piu'  grave,
          chiunque nelle comunicazioni indicate nel  comma  1  e  nel
          comma  1-bis  fornisce  indicazioni  false  e'  punito  con
          l'arresto fino a tre anni.».