Art. 9


                   Ulteriori modifiche legislative

  1.  L'articolo  2,  comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 130, e'
sostituito dal seguente:
  "6.  I  servizi  indicati  nel  comma 3, lettera c), possono essere
svolti  da  banche  o  da  intermediari finanziari iscritti nell'albo
previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n.  385. Gli altri soggetti che intendono prestare i servizi indicati
nel  comma  3,  lettera  c), chiedono l'iscrizione nell'albo previsto
dall'articolo  106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
anche  qualora  non  esercitino le attivita' elencate nel comma 1 del
medesimo articolo purche' possiedano i relativi requisiti.".
  1.  Dopo l'articolo 2, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 130,
e' inserito il seguente:
  "6-bis.  I  soggetti di cui al comma 6 verificano che le operazioni
siano conformi alla legge ed al prospetto informativo.".
  3.  L'articolo  3,  comma 3, delle legge 30 aprile 1999, n. 130, e'
sostituito  dal  seguente:  "3.  Le  societa'  di  cui  al comma 1 si
costituiscono in forma di societa' di capitali.".
  4.  L'articolo  38-bis,  comma  1,  secondo periodo del decreto del
Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633, e' sostituito
dal seguente:
    "Per  le  piccole  e  medie  imprese,  definite secondo i criteri
stabiliti  dal  D.M. 18 settembre 1997 e dal D.M. 27 ottobre 1997 del
Ministro   dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato,  di
adeguamento alla nuova disciplina comunitaria, dette garanzie possono
essere   prestate  anche  dai  consorzi  o  cooperative  di  garanzia
collettiva fidi di cui all'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n.
317,  iscritti  nell'albo  previsto  dall'articolo  106  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385.".
  5.  L'articolo 8, comma 2, terzo periodo del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218, e' sostituito dal presente:
    "Sull'importo  delle rate successive sono dovuti gli interessi al
saggio  legale,  calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di
adesione, e per il versamento di tali somme il contribuente e' tenuto
a   prestare   idonea   garanzia   mediante  polizza  fideiussoria  o
fideiussione  bancaria  ovvero  rilasciata  dai  consorzi di garanzia
collettiva   dei   fidi   (Confidi)   iscritti   nell'albo   previsto
dall'articolo  106  del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia,  di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
per  il  periodo  di  rateazione  del  detto importo, aumentato di un
anno.".
  6. L'articolo 48, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo
31  dicembre  1992,  n. 546, e' sostituito dal seguente: "Il processo
verbale  costituisce  titolo  per  la  riscossione delle somme dovute
mediante  versamento  diretto  in  un'unica soluzione ovvero in forma
rateale,  in  un  massimo  di  otto rate trimestrali di pari importo,
ovvero  in  un  massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute
superano  i  50.000 euro, previa prestazione, se l'importo delle rate
successive  alla prima e' superiore a 50.000 euro, di idonea garanzia
mediante   polizza   fideiussoria   o  fideiussione  bancaria  ovvero
rilasciata  dai  consorzi  di  garanzia collettiva dei fidi (Confidi)
iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385.".
  7.  L'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998
n. 58 e' sostituito dal seguente:
    "4.  I  mezzi  di  pagamento  non sono strumenti finanziari. Sono
strumenti   finanziari   ed,  in  particolare,  contratti  finanziari
differenziali,  i contratti di acquisto e vendita di valuta, estranei
a  transazioni  commerciali e regolati per differenza, anche mediante
operazioni  di  rinnovo  automatico (c.d. "roll-over"). Sono altresi'
strumenti finanziari le ulteriori operazioni su valute individuate ai
sensi dell'articolo 18, comma 5.".
  1.  L'articolo 199 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
e' sostituito dal seguente:

                             "Art. 199.


                         Societa' fiduciarie

  1.  Fino  alla  riforma  organica  della  disciplina delle societa'
fiduciarie  e di revisione conservano vigore le disposizioni previste
dalla  legge  23 novembre 1939, n. 1966, e dell'articolo 60, comma 4,
del decreto legislativo 23 luglio 1966, n. 415.
  2.  Fino  alla  riforma  organica  di  cui  al comma 1, le societa'
fiduciarie  di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, che svolgono
attivita' di custodia e amministrazione di valori mobiliari, che sono
controllate  direttamente  o  indirettamente  da  una  banca  o da un
intermediario  finanziario,  nonche'  quelle  che abbiano adottato la
forma  di  societa'  per  azioni  e  che  abbiano capitale versato di
ammontare  non  inferiore al doppio di quello richiesto dall'articolo
2327  del  codice  civile,  sono  iscritte  in  una  sezione separata
dell'albo  previsto  dall'articolo  106  del  decreto  legislativo 1°
settembre  1993,  n.  385,  anche qualora non esercitino le attivita'
elencate nel comma 1 del medesimo articolo. All'istanza di iscrizione
si  applica l'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n.   385,  in  quanto  compatibile.  Il  diniego  dell'autorizzazione
comporta la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 della
legge  23 novembre 1939, n. 1966. La Banca d'Italia esercita i poteri
indicati all'articolo 108, al fine di assicurare il rispetto da parte
delle  societa'  fiduciarie  iscritte  nella  sezione  separata delle
disposizioni  contenute  nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231. Alle societa' fiduciarie iscritte si applicano gli articoli 110,
113-bis,  113-ter  del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
in quanto compatibili.".
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  2,  della  legge  30
          aprile 1999, n. 130 (Disposizioni  sulla  cartolarizzazione
          dei crediti), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 maggio
          1999, n. 111, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 2 (Programma dell'operazione). - 1. I  titoli  di
          cui all'art. 1 sono strumenti finanziari e agli  stessi  si
          applicano  le  disposizioni  del  decreto  legislativo   24
          febbraio  1998,  n.  58,  recante  il  testo  unico   delle
          disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. 
              2. La societa' cessionaria o la  societa'  emittente  i
          titoli, se diversa dalla societa'  cessionaria,  redige  il
          prospetto informativo. 
              3. Nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di
          cartolarizzazione    siano    offerti    ad     investitori
          professionali,  il  prospetto   informativo   contiene   le
          seguenti indicazioni: 
                a) il soggetto cedente, la societa'  cessionaria,  le
          caratteristiche  dell'operazione,  con  riguardo   sia   ai
          crediti sia ai titoli emessi per finanziarla; 
                b) i soggetti incaricati di curare l'emissione ed  il
          collocamento dei titoli; 
                c)  i  soggetti  incaricati  della  riscossione   dei
          crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento; 
                d) le condizioni in presenza delle quali, a vantaggio
          dei portatori  dei  titoli,  e'  consentita  alla  societa'
          cessionaria la cessione dei crediti acquistati; 
                e) le condizioni in presenza delle quali la  societa'
          cessionaria puo' reinvestire in altre attivita' finanziarie
          i fondi derivanti dalla gestione  dei  crediti  ceduti  non
          immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti
          derivanti dai titoli; 
                f) le  eventuali  operazioni  finanziarie  accessorie
          stipulate   per   il   buon   fine    dell'operazione    di
          cartolarizzazione; 
                g) il contenuto minimo essenziale dei titoli emessi e
          l'indicazione delle  forme  di  pubblicita'  del  prospetto
          informativo idonee a garantirne l'agevole conoscibilita' da
          parte dei portatori dei titoli; 
                h) i costi dell'operazione e le condizioni alle quali
          la  societa'  cessionaria   puo'   detrarli   dalle   somme
          corrisposte dal debitore o  dai  debitori  ceduti,  nonche'
          l'indicazione degli utili  previsti  dall'operazione  e  il
          percettore; 
                i) gli eventuali rapporti di  partecipazione  tra  il
          soggetto cedente e la societa' cessionaria. 
              4. Nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di
          cartolarizzazione  siano   offerti   ad   investitori   non
          professionali, l'operazione  deve  essere  sottoposta  alla
          valutazione del merito di credito  da  parte  di  operatori
          terzi. 
              5. La Commissione nazionale per le societa' e la  borsa
          (CONSOB),  con  proprio  regolamento  da  pubblicare  nella
          Gazzetta   Ufficiale,    stabilisce    i    requisiti    di
          professionalita' e i criteri per assicurare  l'indipendenza
          degli operatori che svolgono la valutazione del  merito  di
          credito e l'informazione sugli eventuali rapporti esistenti
          tra questi e i soggetti  che  a  vario  titolo  partecipano
          all'operazione,  anche  qualora  la  valutazione  non   sia
          obbligatoria. 
              6. I servizi indicati nel comma 3, lettera c),  possono
          essere  svolti  da  banche  o  da  intermediari  finanziari
          iscritti  nell'albo  previsto  dall'art.  106  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Gli  altri  soggetti
          che intendono prestare i  servizi  indicati  nel  comma  3,
          lettera  c),  chiedono  l'iscrizione   nell'albo   previsto
          dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
          385, anche qualora non esercitino le attivita' elencate nel
          comma 1 del medesimo art.  purche'  possiedano  i  relativi
          requisiti. 
              7. Il prospetto informativo  deve  essere,  a  semplice
          richiesta, consegnato ai portatori dei titoli.» 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  6,  della  legge  30
          aprile 1999, n. 130 (Disposizioni  sulla  cartolarizzazione
          dei crediti) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14  maggio
          1999, n. 111, come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  3  (Societa'  per   la   cartolarizzazione   dei
          crediti). - 1.  La  societa'  cessionaria,  o  la  societa'
          emittente titoli se  diversa  dalla  societa'  cessionaria,
          hanno per oggetto esclusivo la realizzazione di una o  piu'
          operazioni di cartolarizzazione dei crediti. 
              2.   I   crediti   relativi   a   ciascuna   operazione
          costituiscono patrimonio separato a tutti  gli  effetti  da
          quello della societa'  e  da  quello  relativo  alle  altre
          operazioni. Su ciascun patrimonio non sono  ammesse  azioni
          da parte di creditori  diversi  dai  portatori  dei  titoli
          emessi per finanziare l'acquisto dei crediti stessi. 
              3. Le societa' di cui al comma 1  si  costituiscono  in
          forma di societa' di capitali.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 38-bis, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,
          (Istituzione   e   disciplina   dell'imposta   sul   valore
          aggiunto), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11  novembre
          1972, n.292, S.O., come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 38-bis. (Esecuzione dei rimborsi). -  I  rimborsi
          previsti nell'art. 30 sono eseguiti, su richiesta fatta  in
          sede  di  dichiarazione  annuale,  entro  tre  mesi   dalla
          scadenza del termine di presentazione  della  dichiarazione
          prestando, contestualmente all'esecuzione  del  rimborso  e
          per una durata pari a tre anni  dallo  stesso,  ovvero,  se
          inferiore, al periodo  mancante  al  termine  di  decadenza
          dell'accertamento, cauzione in titoli di Stato o  garantiti
          dallo  Stato,  al  valore  di  borsa,  ovvero  fideiussione
          rilasciata da un'azienda o istituto di credito, comprese le
          casse rurali e artigiane indicate nel primo comma dell'art.
          38,  o  da  una  impresa   commerciale   che   a   giudizio
          dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di
          solvibilita' o mediante polizza fideiussoria rilasciata  da
          un istituto o impresa di assicurazione. Per  le  piccole  e
          medie imprese, definite secondo  i  criteri  stabiliti  dal
          decreto  ministeriale18  settembre  1997  e   dal   decreto
          ministeriale 27 ottobre 1997 del  Ministro  dell'industria,
          del commercio e dell'artigianato, di adeguamento alla nuova
          disciplina comunitaria, dette garanzie possono essere anche
          prestate, dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva
          fidi di cui all'art. 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317,
          iscritti negli elenchi previsti dagli articoli  106  e  107
          del  testo  unico  delle  leggi  in  materia   bancaria   e
          creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385, e successive modificazioni. Per le piccole  e
          medie imprese, definite secondo  i  criteri  stabiliti  dal
          decreto  ministeriale  18  settembre  1997e   dal   decreto
          ministeriale 27 ottobre 1997 del  Ministro  dell'industria,
          del commercio e dell'artigianato, di adeguamento alla nuova
          disciplina  comunitaria,  dette  garanzie  possono   essere
          prestate anche  dai  consorzi  o  cooperative  di  garanzia
          collettiva fidi di cui all'art. 29 della  legge  5  ottobre
          1991, n. 317,iscritti nell'albo previsto dall'art. 106  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. In ogni caso
          la societa' capogruppo o controllante  deve  comunicare  in
          anticipo all'Amministrazione finanziaria l'intendimento  di
          cedere  la  partecipazione  nella  societa'  controllata  o
          collegata. La garanzia concerne anche crediti  relativi  ad
          annualita' precedenti maturati  nel  periodo  di  validita'
          della garanzia stessa. Dall'obbligo  di  prestazione  delle
          garanzie sono esclusi i soggetti cui spetta un rimborso  di
          imposta di importo non superiore a lire 10  milioni.  Sulle
          somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione  del
          2 per cento annuo, con decorrenza  dal  novantesimo  giorno
          successivo  a  quello  in  cui  e'  stata   presentata   la
          dichiarazione, non computando il periodo intercorrente  tra
          la data di notifica della richiesta di documenti e la  data
          della loro consegna, quando  superi  quindici  giorni.  Con
          provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
          definite  le  ulteriori  modalita'   ed   i   termini   per
          l'esecuzione dei rimborsi previsti dal presente articolo. 
              Il contribuente puo' ottenere il rimborso in  relazione
          a  periodi  inferiori  all'anno,  prestando   le   garanzie
          indicate nel comma precedente, nelle ipotesi  di  cui  alle
          lettere a), b) ed e) del terzo comma dell'art.  30  nonche'
          nelle ipotesi di cui alla lettera  c)  del  medesimo  terzo
          comma quando effettua  acquisti  ed  importazioni  di  beni
          ammortizzabili per un  ammontare  superiore  ai  due  terzi
          dell'ammontare   complessivo   degli   acquisti   e   delle
          importazioni  di  beni  e  servizi   imponibili   ai   fini
          dell'imposta sul valore aggiunto. 
              Quando sia stato constatato  nel  relativo  periodo  di
          imposta uno dei reati di cui all'art. 4,  primo  comma,  n.
          5), del D.L.  10  luglio  1982,  n.  429,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   1982,   n.   516,
          l'esecuzione dei rimborsi prevista nei commi precedenti  e'
          sospesa, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta sul
          valore aggiunto indicata nelle fatture o in altri documenti
          illecitamente emessi od utilizzati, fino  alla  definizione
          del relativo procedimento penale. 
              Ai  rimborsi  previsti  nei  commi  precedenti   e   al
          pagamento degli interessi provvede  il  competente  ufficio
          utilizzando  i  fondi  della   riscossione,   eventualmente
          aumentati delle somme riscosse da altri uffici dell'imposta
          sul  valore  aggiunto.  Ai  fini  della  formazione   della
          giacenza occorrente per  l'effettuazione  dei  rimborsi  e'
          autorizzata  dilazione   per   il   versamento   all'erario
          dell'imposta  riscossa.  Ai  rimborsi  puo'  in  ogni  caso
          provvedersi con i normali stanziamenti di bilancio. 
              Con decreto del Ministro delle finanze di concerto  con
          il Ministro del tesoro sono stabiliti le modalita' relative
          all'esecuzione dei rimborsi e le modalita' ed i termini per
          la richiesta dei  rimborsi  relativi  a  periodi  inferiori
          all'anno e per la loro esecuzione. Sono altresi'  stabiliti
          le modalita' ed i termini relativi alla  dilazione  per  il
          versamento  all'erario  dell'imposta  riscossa  nonche'  le
          modalita' relative alla  presentazione  della  contabilita'
          amministrativa e al trasferimento  dei  fondi  tra  i  vari
          uffici. 
              Se successivamente al  rimborso  o  alla  compensazione
          viene notificato avviso  di  rettifica  o  accertamento  il
          contribuente,   entro   sessanta   giorni,   deve   versare
          all'ufficio  le  somme  che  in  base   all'avviso   stesso
          risultano indebitamente rimborsate  o  compensate,  insieme
          con gli interessi del 2 per  cento  annuo  dalla  data  del
          rimborso o della compensazione, a meno che  non  presti  la
          garanzia  prevista  nel  secondo  comma   fino   a   quando
          l'accertamento sia divenuto definitivo. 
              I rimborsi di cui all'art. 30, terzo comma, lettere a),
          b) e d), sono eseguiti, senza  prestazione  delle  garanzie
          previste  nel  presente  articolo,  quando  concorrono   le
          seguenti condizioni: 
                a) l'attivita' e' esercitata dall'impresa da almeno 5
          anni; 
                b) non sono stati notificati avvisi di accertamento o
          di rettifica concernenti  l'imposta  dovuta  o  l'eccedenza
          detraibile da cui risulti, per ciascun anno, una differenza
          tra gli importi accertati e quelli  dell'imposta  dovuta  o
          dell'eccedenza di credito dichiarate superiore: 
                  1) al 10 per  cento  degli  importi  dichiarati  se
          questi non superano cento milioni di lire; 
                  2) al 5  per  cento  degli  importi  dichiarati  se
          questi superano i cento milioni di lire ma non superano  un
          miliardo di lire; 
                  3) all'1 per  cento  degli  importi  dichiarati,  o
          comunque a 100 milioni di lire, se gli  importi  dichiarati
          superano un miliardo di lire; 
                c) e' presentata  una  dichiarazione  sostitutiva  di
          atto di notorieta'  a  norma  dell'art.  4  della  legge  4
          gennaio 1968, n. 15, attestante che: 
                  1) il patrimonio netto non  e'  diminuito  rispetto
          alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato, di oltre il
          40  per  cento;  la  consistenza  degli  immobili  iscritti
          nell'attivo patrimoniale non si e' ridotta,  rispetto  alle
          risultanze dell'ultimo bilancio approvato, di oltre  il  40
          per  cento  per  cessioni  non  effettuate  nella   normale
          gestione dell'attivita' esercitata; l'attivita' stessa  non
          e' cessata ne' si e' ridotta per  effetto  di  cessioni  di
          aziende o rami di aziende compresi nel suddetto bilancio; 
                  2)  non  risultano  cedute,  se  la  richiesta   di
          rimborso e' presentata da societa' di capitali non  quotate
          nei  mercati   regolamentati,   nell'anno   precedente   la
          richiesta, azioni o quote  della  societa'  stessa  per  un
          ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale; 
                  3) sono stati eseguiti i versamenti dei  contributi
          previdenziali e assicurativi. 
              L'ammontare del rimborso erogabile senza  garanzia  non
          puo' eccedere il 100 per cento della media  dei  versamenti
          affluiti  nel  conto  fiscale   nel   corso   del   biennio
          precedente. 
              Con decreti del Ministro dell'economia e delle  finanze
          sono  individuate,  anche  progressivamente,  in  relazione
          all'attivita' esercitata ed alle  tipologie  di  operazioni
          effettuate, le categorie di  contribuenti  per  i  quali  i
          rimborsi di cui al primo e al secondo comma  sono  eseguiti
          in via prioritaria entro tre mesi dalla richiesta.» 
              -  Si  riporta  il   testo   dell'art.8   del   decreto
          legislativo 19 giugno 1997, n.218 (Disposizioni in  materia
          di   accertamento   con   adesione   e   di   conciliazione
          giudiziale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17  luglio
          1997, n. 165, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 8 (Adempimenti successivi). -  1.  Il  versamento
          delle  somme  dovute  per  effetto  dell'accertamento   con
          adesione e' eseguito entro  venti  giorni  dalla  redazione
          dell'atto di cui all'art. 7, mediante delega ad  una  banca
          autorizzata o tramite il  concessionario  del  servizio  di
          riscossione competente in base all'ultimo domicilio fiscale
          del contribuente. 
              2.  Le  somme  dovute  possono  essere  versate   anche
          ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di  pari
          importo o in un massimo di dodici rate  trimestrali  se  le
          somme dovute superano i cento milioni  di  lire.  L'importo
          della prima rata e' versato entro il termine  indicato  nel
          comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli
          interessi  al  saggio  legale,  calcolati  dalla  data   di
          perfezionamento dell'atto di adesione, e per il  versamento
          di tali somme il contribuente e' tenuto a  prestare  idonea
          garanzia  mediante  polizza  fideiussoria  o   fideiussione
          bancaria  ovvero  rilasciata  dai  consorzi   di   garanzia
          collettiva dei fidi (Confidi) iscritti  nell'albo  previsto
          dall'art. 106  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia
          bancaria e creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, per il periodo  di  rateazione  del
          detto importo, aumentato di un anno. 
              3.  Entro  dieci  giorni  dal  versamento   dell'intero
          importo o di quello della prima  rata  il  contribuente  fa
          pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto  pagamento
          e  la  documentazione  relativa  alla   prestazione   della
          garanzia.  L'ufficio   rilascia   al   contribuente   copia
          dell'atto di accertamento con adesione. 
              3-bis. In caso di mancato pagamento anche di  una  sola
          delle rate successive, se il garante  non  versa  l'importo
          garantito  entro  trenta  giorni  dalla  notificazione   di
          apposito  invito,  contenente  l'indicazione  delle   somme
          dovute e dei  presupposti  di  fatto  e  di  diritto  della
          pretesa, il competente ufficio dell'Agenzia  delle  entrate
          provvede all'iscrizione a  ruolo  delle  predette  somme  a
          carico del contribuente e dello stesso garante. 
              4. Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze  possono
          essere stabilite ulteriori modalita' per il  versamento  di
          cui ai commi 1 e 2.» 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'art.48   del   decreto
          legislativo  31  dicembre  1992,  n.546  (Disposizioni  sul
          processo tributario in attuazione della delega  al  Governo
          contenuta nell'art. 30 della legge  30  dicembre  1991,  n.
          413.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1993,
          n. 9, S.O., come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 48  (Conciliazione  giudiziale).  -  1.  Ciascuna
          delle parti  con  l'istanza  prevista  dall'art.  33,  puo'
          proporre all'altra parte la conciliazione totale o parziale
          della controversia. 
              2. La conciliazione puo' aver luogo solo  davanti  alla
          commissione provinciale e non oltre la prima udienza, nella
          quale il tentativo di conciliazione  puo'  essere  esperito
          d'ufficio anche dalla commissione. 
              3. Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito
          processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute  a
          titolo d'imposta, di sanzioni e di interessi.  Il  processo
          verbale costituisce titolo per la riscossione  delle  somme
          dovute mediante versamento diretto  in  un'unica  soluzione
          ovvero in  forma  rateale,  in  un  massimo  di  otto  rate
          trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di dodici
          rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro,
          previa prestazione, se l'importo delle rate successive alla
          prima e'  superiore  a  50.000  euro,  di  idonea  garanzia
          mediante  polizza  fideiussoria  o  fideiussione   bancaria
          ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia  collettiva  dei
          fidi (Confidi) iscritti nell'albo  previsto  dall'art.  106
          del decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385.  La
          conciliazione si perfeziona con  il  versamento,  entro  il
          termine  di  venti  giorni  dalla  data  di  redazione  del
          processo verbale, dell'intero importo dovuto  ovvero  della
          prima rata e con la  prestazione  della  predetta  garanzia
          sull'importo  delle  rate  successive,  comprensivo   degli
          interessi al saggio legale calcolati con  riferimento  alla
          stessa data, e  per  il  periodo  di  rateazione  di  detto
          importo  aumentato  di  un  anno.  Per  le   modalita'   di
          versamento si applica l'art.  5  del  D.P.R.  28  settembre
          1994,  n.  592.  Le  predette  modalita'   possono   essere
          modificate con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di
          concerto con il Ministro del tesoro. 
              3-bis. In caso di mancato pagamento anche di  una  sola
          delle rate successive, se il garante  non  versa  l'importo
          garantito  entro  trenta  giorni  dalla  notificazione   di
          apposito  invito,  contenente  l'indicazione  delle   somme
          dovute e dei  presupposti  di  fatto  e  di  diritto  della
          pretesa, il competente ufficio dell'Agenzia  delle  entrate
          provvede all'iscrizione a  ruolo  delle  predette  somme  a
          carico del contribuente e dello stesso garante. 
              4.  Qualora  una  delle   parti   abbia   proposto   la
          conciliazione e la stessa non abbia luogo nel  corso  della
          prima udienza, la commissione puo' assegnare un termine non
          superiore a sessanta  giorni,  per  la  formazione  di  una
          proposta ai sensi del comma 5. 
              5. L'ufficio puo', sino alla  data  di  trattazione  in
          camera  di  consiglio,  ovvero  fino  alla  discussione  in
          pubblica udienza, depositare una proposta di  conciliazione
          alla quale l'altra  parte  abbia  previamente  aderito.  Se
          l'istanza e' presentata prima della fissazione  della  data
          di trattazione, il presidente della commissione, se ravvisa
          la  sussistenza  dei  presupposti  e  delle  condizioni  di
          ammissibilita',  dichiara  con  decreto  l'estinzione   del
          giudizio.  La  proposta  di  conciliazione  ed  il  decreto
          tengono luogo del processo verbale di cui al  comma  3.  Il
          decreto  e'  comunicato  alle  parti   ed   il   versamento
          dell'intero  importo  o  della  prima  rata   deve   essere
          effettuato   entro   venti   giorni   dalla   data    della
          comunicazione. Nell'ipotesi in cui la conciliazione non sia
          ritenuta ammissibile il presidente della commissione  fissa
          la trattazione della  controversia.  Il  provvedimento  del
          presidente e' depositato in segreteria entro  dieci  giorni
          dalla data di presentazione della proposta. 
              6.  In  caso  di  avvenuta  conciliazione  le  sanzioni
          amministrative si applicano nella misura di un terzo  delle
          somme irrogabili in  rapporto  dell'ammontare  del  tributo
          risultante dalla conciliazione medesima. In  ogni  caso  la
          misura delle sanzioni non puo' essere inferiore ad un terzo
          dei minimi edittali previsti per le violazioni  piu'  gravi
          relative a ciascun tributo.». 
              -  Si  riporta  il   testo   dell'art.1   del   decreto
          legislativo 24  febbraio  1998,  n.58  (Testo  unico  delle
          disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,  ai
          sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6  febbraio  1996,  n.
          52.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n.
          71, S.O., come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  1  (Definizioni).  -  1.  Nel  presente  decreto
          legislativo si intendono per: 
                a) «legge fallimentare»: il regio  decreto  16  marzo
          1942, n. 267, e successive modificazioni; 
                b) «Testo Unico bancario» (T.U. bancario): il decreto
          legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  e   successive
          modificazioni; 
                c) «CONSOB»: la Commissione nazionale per le societa'
          e la borsa; 
                d)  «ISVAP»:  l'Istituto  per  la   vigilanza   sulle
          assicurazioni private e di interesse collettivo; 
                e) «societa'  di  intermediazione  mobiliare»  (SIM):
          l'impresa,  diversa  dalle  banche  e  dagli   intermediari
          finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107  del
          T.U. bancario autorizzata a svolgere servizi o attivita' di
          investimento, avente sede legale e  direzione  generale  in
          Italia; 
                f) «impresa di investimento comunitaria»:  l'impresa,
          diversa dalla  banca,  autorizzata  a  svolgere  servizi  o
          attivita' di investimento, avente sede legale  e  direzione
          generale  in  un  medesimo   Stato   comunitario,   diverso
          dall'Italia; 
                g)  «impresa   di   investimento   extracomunitaria»:
          l'impresa, diversa  dalla  banca,  autorizzata  a  svolgere
          servizi o attivita' di investimento, avente sede legale  in
          uno Stato extracomunitario; 
                h) «imprese di investimento»: le SIM e le imprese  di
          investimento comunitarie ed extracomunitarie; 
                i) «societa' di investimento  a  capitale  variabile»
          (SICAV): la societa' per azioni a  capitale  variabile  con
          sede legale e  direzione  generale  in  Italia  avente  per
          oggetto esclusivo l'investimento collettivo del  patrimonio
          raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni; 
                j) «fondo  comune  di  investimento»:  il  patrimonio
          autonomo raccolto, mediante una o piu' emissioni di  quote,
          tra una pluralita'  di  investitori  con  la  finalita'  di
          investire  lo  stesso  sulla  base  di  una  predeterminata
          politica di investimento; suddiviso in quote di  pertinenza
          di  una  pluralita'  di  partecipanti;  gestito  in  monte,
          nell'interesse  dei  partecipanti  e   in   autonomia   dai
          medesimi; 
                k) «fondo aperto»: il fondo comune di investimento  i
          cui partecipanti hanno diritto di  chiedere,  in  qualsiasi
          tempo,  il  rimborso  delle  quote  secondo  le   modalita'
          previste dalle regole di funzionamento del fondo; 
                l) «fondo chiuso»: il fondo comune di investimento in
          cui il diritto al rimborso delle quote  viene  riconosciuto
          ai partecipanti solo a scadenze predeterminate; 
                m)  «organismi   di   investimento   collettivo   del
          risparmio» (OICR): i fondi  comuni  di  investimento  e  le
          SICAV; 
                n) «gestione collettiva del risparmio»:  il  servizio
          che si realizza attraverso: 
                  1) la promozione, istituzione e  organizzazione  di
          fondi  comuni  d'investimento   e   l'amministrazione   dei
          rapporti con i partecipanti; 
                  2) la gestione del patrimonio di OICR, di propria o
          altrui  istituzione,  mediante  l'investimento  avente   ad
          oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni  mobili
          o immobili; 
                o) «societa' di gestione  del  risparmio»  (SGR):  la
          societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
          Italia autorizzata  a  prestare  il  servizio  di  gestione
          collettiva del risparmio; 
                o-bis)  «societa'  di   gestione   armonizzata»:   la
          societa' con sede legale e direzione generale in uno  Stato
          membro diverso  dall'Italia,  autorizzata  ai  sensi  della
          direttiva  in  materia   di   organismi   di   investimento
          collettivo, a prestare il servizio di  gestione  collettiva
          del risparmio; 
                p)  «societa'  promotrice»:   la   SGR   che   svolge
          l'attivita' indicata nella lettera n), numero 1); 
                q) «gestore»: la SGR che svolge l'attivita'  indicata
          nella lettera n), numero 2); 
                r)  «soggetti  abilitati»:  le  SIM,  le  imprese  di
          investimento  comunitarie  con  succursale  in  Italia,  le
          imprese  di  investimento  extracomunitarie,  le  SGR,   le
          societa' di gestione  armonizzate,  le  SICAV  nonche'  gli
          intermediari  finanziari  iscritti   nell'elenco   previsto
          dall'art.  107  del  testo  unico  bancario  e  le   banche
          italiane, le banche comunitarie con succursale in Italia  e
          le banche extracomunitarie, autorizzate  all'esercizio  dei
          servizi o delle attivita' di investimento; 
                s) «servizi  ammessi  al  mutuo  riconoscimento»:  le
          attivita' e i servizi elencati nelle sezioni A  e  B  della
          tabella allegata al  presente  decreto,  autorizzati  nello
          Stato comunitario di origine; 
                t) «offerta al pubblico di prodotti finanziari»: ogni
          comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma  e  con
          qualsiasi  mezzo,  che  presenti  sufficienti  informazioni
          sulle condizioni dell'offerta  e  dei  prodotti  finanziari
          offerti  cosi'  da  mettere  un  investitore  in  grado  di
          decidere di acquistare o  di  sottoscrivere  tali  prodotti
          finanziari,  incluso  il  collocamento   tramite   soggetti
          abilitati; 
                u) «prodotti finanziari»: gli strumenti finanziari  e
          ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non
          costituiscono prodotti  finanziari  i  depositi  bancari  o
          postali non rappresentati da strumenti finanziari; 
                v) «offerta pubblica di acquisto o di scambio»:  ogni
          offerta, invito a  offrire  o  messaggio  promozionale,  in
          qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
          scambio di prodotti finanziari e rivolti  a  un  numero  di
          soggetti e di  ammontare  complessivo  superiori  a  quelli
          indicati nel regolamento previsto dall'art. 100,  comma  1,
          lettere b)  e  c);  non  costituisce  offerta  pubblica  di
          acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi
          dalle banche centrali degli Stati comunitari; 
                w) «emittenti quotati»: i soggetti italiani o  esteri
          che  emettono  strumenti  finanziari  quotati  nei  mercati
          regolamentati italiani; 
                w-bis) «prodotti  finanziari  emessi  da  imprese  di
          assicurazione»: le polizze e le operazioni di cui  ai  rami
          vita III e V di  cui  all'art.  2,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione  delle
          forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13,  comma
          1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005,  n.
          252; 
                w-ter) «mercato regolamentato»: sistema multilaterale
          che consente o facilita l'incontro, al  suo  interno  e  in
          base a regole non discrezionali, di interessi  multipli  di
          acquisto  e  di  vendita  di  terzi  relativi  a  strumenti
          finanziari, ammessi alla  negoziazione  conformemente  alle
          regole  del  mercato  stesso,  in  modo  da  dare  luogo  a
          contratti, e che e' gestito da una societa' di gestione, e'
          autorizzato e funziona regolarmente; 
                w-quater) «emittenti  quotati  aventi  l'Italia  come
          Stato membro d'origine»: 
                  1) le emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in
          mercati regolamentati italiani  o  di  altro  Stato  membro
          della Comunita' europea, aventi sede in Italia; 
                  2)  gli  emittenti  titoli  di  debito  di   valore
          nominale  unitario  inferiore  ad  euro  mille,  o   valore
          corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni
          in mercati regolamentati italiani o di altro  Stato  membro
          della Comunita' europea, aventi sede in Italia; 
                  3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai  numeri
          1) e 2), aventi sede in uno  Stato  non  appartenente  alla
          Comunita'  europea,  per  i  quali  la  prima  domanda   di
          ammissione alle negoziazioni in  un  mercato  regolamentato
          della Comunita' europea e' stata presentata in Italia o che
          hanno successivamente scelto  l'Italia  come  Stato  membro
          d'origine quando tale prima domanda di  ammissione  non  e'
          stata effettuata in base a una propria scelta; 
                  4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli
          di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in  Italia  o  i  cui
          valori mobiliari  sono  ammessi  alle  negoziazioni  in  un
          mercato regolamentato italiano, che hanno  scelto  l'Italia
          come Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere  un
          solo Stato membro come Stato membro  d'origine.  La  scelta
          resta valida per almeno tre anni, salvo il caso  in  cui  i
          valori mobiliari dell'emittente non sono piu' ammessi  alla
          negoziazione in alcun mercato regolamentato della Comunita'
          europea. 
              1-bis. Per «valori mobiliari» si intendono categorie di
          valori  che  possono  essere  negoziati  nel  mercato   dei
          capitali, quali ad esempio: 
                a) le azioni di societa' e altri  titoli  equivalenti
          ad azioni di societa', di partnership o di altri soggetti e
          certificati di deposito azionario; 
                b) obbligazioni e altri titoli di debito, compresi  i
          certificati di deposito relativi a tali titoli; 
                c) qualsiasi altro titolo normalmente  negoziato  che
          permette di acquisire  o  di  vendere  i  valori  mobiliari
          indicati alle precedenti lettere; 
                d) qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento
          in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari
          indicati alle precedenti lettere,  a  valute,  a  tassi  di
          interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure. 
              1-ter.  Per  «strumenti  del  mercato   monetario»   si
          intendono categorie di strumenti normalmente negoziati  nel
          mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del Tesoro, i
          certificati di deposito e le carte commerciali. 
              2. Per «strumenti finanziari» si intendono: 
                a) valori mobiliari; 
                b) strumenti del mercato monetario; 
                c) quote di un organismo di  investimento  collettivo
          del risparmio; 
                d)  contratti  di  opzione,  contratti  finanziari  a
          termine  standardizzati  («future»),  «swap»,  accordi  per
          scambi futuri di  tassi  di  interesse  e  altri  contratti
          derivati connessi a  valori  mobiliari,  valute,  tassi  di
          interesse o rendimenti,  o  ad  altri  strumenti  derivati,
          indici finanziari o misure finanziarie che  possono  essere
          regolati con consegna fisica del sottostante  o  attraverso
          il pagamento di differenziali in contanti; 
                e)  contratti  di  opzione,  contratti  finanziari  a
          termine  standardizzati  («future»),  «swap»,  accordi  per
          scambi futuri di  tassi  di  interesse  e  altri  contratti
          derivati  connessi  a  merci  il  cui  regolamento  avviene
          attraverso il pagamento di differenziali in contanti o puo'
          avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti,  con
          esclusione  dei  casi  in  cui  tale  facolta'  consegue  a
          inadempimento  o  ad  altro   evento   che   determina   la
          risoluzione del contratto; 
                f)  contratti  di  opzione,  contratti  finanziari  a
          termine standardizzati («future»), «swap» e altri contratti
          derivati connessi a merci il cui regolamento puo'  avvenire
          attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati
          su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale
          di negoziazione; 
                g)  contratti  di  opzione,  contratti  finanziari  a
          termine  standardizzati  («future»),  «swap»,  contratti  a
          termine («forward») e altri contratti derivati  connessi  a
          merci  il  cui  regolamento  puo'  avvenire  attraverso  la
          consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati
          alla lettera f) che non hanno scopi commerciali,  e  aventi
          le caratteristiche di altri strumenti finanziari  derivati,
          considerando, tra l'altro, se sono compensati  ed  eseguiti
          attraverso stanze di compensazione riconosciute o  se  sono
          soggetti a regolari richiami di margini; 
                h)  strumenti  derivati  per  il  trasferimento   del
          rischio di credito; 
                i) contratti finanziari differenziali; 
                j)  contratti  di  opzione,  contratti  finanziari  a
          termine  standardizzati  («future»),  «swap»,  contratti  a
          termine sui tassi d'interesse e  altri  contratti  derivati
          connessi a  variabili  climatiche,  tariffe  di  trasporto,
          quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche
          economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso
          il pagamento di differenziali in contanti o  puo'  avvenire
          in  tal  modo  a  discrezione  di  una  delle  parti,   con
          esclusione  dei  casi  in  cui  tale  facolta'  consegue  a
          inadempimento  o  ad  altro   evento   che   determina   la
          risoluzione del contratto, nonche' altri contratti derivati
          connessi  a  beni,  diritti,  obblighi,  indici  e  misure,
          diversi da quelli indicati alle lettere precedenti,  aventi
          le caratteristiche di altri strumenti finanziari  derivati,
          considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un  mercato
          regolamentato   o   in   un   sistema   multilaterale    di
          negoziazione, se sono  compensati  ed  eseguiti  attraverso
          stanze di compensazione riconosciute o se sono  soggetti  a
          regolari richiami di margini. 
              2-bis. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  con
          il regolamento di cui all'art. 18, comma 5, individua: 
                a) gli altri contratti derivati di cui  al  comma  2,
          lettera g), aventi le caratteristiche  di  altri  strumenti
          finanziari  derivati,  compensati  ed  eseguiti  attraverso
          stanze di compensazione riconosciute o soggetti a  regolari
          richiami di margine; 
                b) gli altri contratti derivati di cui  al  comma  2,
          lettera j), aventi le caratteristiche  di  altri  strumenti
          finanziari derivati, negoziati su un mercato  regolamentato
          o in un sistema multilaterale di  negoziazione,  compensati
          ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute
          o soggetti a regolari richiami di margine. 
              3. Per «strumenti finanziari derivati» si intendono gli
          strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere d),  e),
          f), g), h), i)  e  j),  nonche'  gli  strumenti  finanziari
          previsti dal comma 1-bis, lettera d). 
              4. I mezzi di pagamento non sono strumenti  finanziari.
          Sono strumenti finanziari  ed,  in  particolare,  contratti
          finanziari differenziali, i contratti di acquisto e vendita
          di valuta, estranei a transazioni  commerciali  e  regolati
          per  differenza,  anche  mediante  operazioni  di   rinnovo
          automatico (c.d.  "roll-over»)».  Sono  altresi'  strumenti
          finanziari le ulteriori operazioni su valute individuate ai
          sensi dell'art. 18, comma 5. 
              5.  Per  «servizi  e  attivita'  di  investimento»   si
          intendono i seguenti, quando hanno  per  oggetto  strumenti
          finanziari: 
                a) negoziazione per conto proprio; 
                b) esecuzione di ordini per conto dei clienti; 
                c) sottoscrizione e/o collocamento con  assunzione  a
          fermo ovvero  con  assunzione  di  garanzia  nei  confronti
          dell'emittente; 
                c-bis) collocamento  senza  assunzione  a  fermo  ne'
          assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; 
                d) gestione di portafogli; 
                e) ricezione e trasmissione di ordini; 
                f) consulenza in materia di investimenti; 
                g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione. 
              5-bis. Per «negoziazione per conto proprio» si  intende
          l'attivita' di acquisto e vendita di strumenti  finanziari,
          in contropartita  diretta  e  in  relazione  a  ordini  dei
          clienti, nonche' l'attivita' di market maker. 
              5-ter. Per «internalizzatore sistematico» si intende il
          soggetto che in modo organizzato, frequente  e  sistematico
          negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del  cliente
          al di fuori di un mercato regolamentato  o  di  un  sistema
          multilaterale di negoziazione. 
              5-quater. Per «market maker» si intende il soggetto che
          si  propone  sui  mercati  regolamentati  e   sui   sistemi
          multilaterali  di  negoziazione,  su  base  continua,  come
          disposto a negoziare in contropartita diretta acquistando e
          vendendo strumenti finanziari ai prezzi da esso definiti. 
              5-quinquies. Per «gestione di portafogli» si intende la
          gestione, su  base  discrezionale  e  individualizzata,  di
          portafogli  di  investimento  che  includono  uno  o   piu'
          strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato  conferito
          dai clienti. 
              5-sexies. Il servizio di cui al comma  5,  lettera  e),
          comprende la ricezione e la trasmissione di ordini, nonche'
          l'attivita' consistente nel mettere in contatto due o  piu'
          investitori, rendendo cosi'  possibile  la  conclusione  di
          un'operazione fra loro (mediazione). 
              5-septies. Per «consulenza in materia di  investimenti»
          si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate
          a un cliente, dietro sua richiesta  o  per  iniziativa  del
          prestatore del servizio, riguardo a una o  piu'  operazioni
          relative  ad  un  determinato  strumento  finanziario.   La
          raccomandazione e' personalizzata quando e' presentata come
          adatta per il cliente  o  e'  basata  sulla  considerazione
          delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione  non
          e' personalizzata se viene  diffusa  al  pubblico  mediante
          canali di distribuzione. 
              5-octies. Per «gestione  di  sistemi  multilaterali  di
          negoziazione»   si   intende   la   gestione   di   sistemi
          multilaterali che consentono l'incontro, al loro interno ed
          in base a regole non discrezionali, di  interessi  multipli
          di acquisto e di vendita  di  terzi  relativi  a  strumenti
          finanziari, in modo da dare luogo a contratti. 
              6. Per «servizi accessori» si intendono: 
                a)  la  custodia  e  amministrazione   di   strumenti
          finanziari e relativi servizi connessi; 
                b) la locazione di cassette di sicurezza; 
                c) la concessione di finanziamenti  agli  investitori
          per consentire loro di effettuare un'operazione relativa  a
          strumenti finanziari, nella quale  interviene  il  soggetto
          che concede il finanziamento; 
                d) la consulenza alle imprese in materia di struttura
          finanziaria,  di  strategia  industriale  e  di   questioni
          connesse, nonche' la consulenza e i servizi concernenti  le
          concentrazioni e l'acquisto di imprese; 
                e) i servizi connessi all'emissione o al collocamento
          di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la
          costituzione di consorzi di garanzia e collocamento; 
                f) la ricerca in materia di  investimenti,  l'analisi
          finanziaria  o  altre  forme  di  raccomandazione  generale
          riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari; 
                g) l'intermediazione in cambi, quando collegata  alla
          prestazione di servizi d'investimento; 
                g-bis) le  attivita'  e  i  servizi  individuati  con
          regolamento del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentite la Banca d'Italia e  la  Consob,  e  connessi  alla
          prestazione di servizi di investimento o  accessori  aventi
          ad oggetto strumenti derivati. 
              6-bis. Per «partecipazioni» si intendono le azioni,  le
          quote e gli altri strumenti  finanziari  che  attribuiscono
          diritti amministrativi o comunque quelli previsti dall'art.
          2351, ultimo comma, del codice civile. 
              6-ter. Se  non  diversamente  disposto,  le  norme  del
          presente  decreto  legislativo  che  fanno  riferimento  al
          consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo  ed
          agli amministratori si  applicano  anche  al  consiglio  di
          gestione e ai suoi componenti. 
              6-quater. Se non diversamente disposto,  le  norme  del
          presente  decreto  legislativo  che  fanno  riferimento  al
          collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che  svolge  la
          funzione di controllo si applicano anche  al  consiglio  di
          sorveglianza e al comitato per il controllo sulla  gestione
          e ai loro componenti.».