Art. 10 
 
 
                  Condizioni per il riconoscimento 
 
  1. La corte di appello riconosce la sentenza di condanna emessa  in
un  altro  Stato  membro  dell'Unione  europea,  ai  fini  della  sua
esecuzione in Italia, quando  ricorrono  congiuntamente  le  seguenti
condizioni: 
    a) la persona condannata ha la cittadinanza italiana; 
    b) la  persona  condannata  ha  la  residenza,  la  dimora  o  il
domicilio nel territorio dello Stato ovvero deve essere espulsa verso
l'Italia a motivo di un ordine  di  espulsione  o  di  allontanamento
inserito nella sentenza di condanna o in una decisione giudiziaria  o
amministrativa o in qualsiasi altro provvedimento adottato in seguito
alla sentenza di condanna; 
    c) la persona condannata si trova nel territorio dello Stato o in
quello dello Stato di emissione; 
    d) la persona condannata ha prestato  il  proprio  consenso  alla
trasmissione, salvo quanto previsto dal comma 4; 
    e) il fatto e' previsto come reato anche dalla  legge  nazionale,
indipendentemente dagli elementi costitutivi  o  dalla  denominazione
del reato, salvo quanto previsto dall'articolo 11; 
    f) la durata e la natura della pena o della misura  di  sicurezza
applicate  nello  Stato  di  emissione  sono   compatibili   con   la
legislazione italiana, salva la possibilita' di  un  adattamento  nei
limiti stabiliti dal comma 5. 
  2. La corte di appello procede altresi'  al  riconoscimento  quando
ricorrono congiuntamente le condizioni di cui al comma 1, lettere c),
d), e), ed f) e il Ministro  della  giustizia  ha  dato  il  consenso
all'esecuzione in  Italia  della  sentenza  di  condanna  emessa  nei
confronti di una persona che non  ha  la  cittadinanza  italiana,  ai
sensi dell'articolo 12, comma 2. 
  3.  Se  la  corte  di  appello  ritiene  di  poter   procedere   al
riconoscimento parziale, ne informa immediatamente, anche tramite  il
Ministero della giustizia,  l'autorita'  competente  dello  Stato  di
emissione e concorda con questa le condizioni  del  riconoscimento  e
dell'esecuzione parziale, purche' tali condizioni non  comportino  un
aumento  della  durata  della  pena.  In  mancanza  di  accordo,   il
certificato si intende ritirato. 
  4. Il  consenso  della  persona  condannata  non  e'  richiesto  se
ricorrono congiuntamente le condizioni di cui al comma 1, lettere  a)
e b), ovvero se la persona condannata e' fuggita in Italia  o  vi  e'
altrimenti ritornata a motivo del procedimento  penale  o  a  seguito
della  condanna  e  il  Ministro  della  giustizia   ha   autorizzato
l'esecuzione in Italia ai sensi dell'articolo 12, comma 2. 
  5. Se la durata e la natura della pena o della misura di  sicurezza
applicate con la sentenza di condanna sono incompatibili  con  quelle
previste in Italia per reati simili, la corte di appello  procede  al
loro adattamento. La durata e la natura della pena o della misura  di
sicurezza adattate non possono essere  inferiori  alla  pena  o  alla
misura di sicurezza previste dalla legge italiana per  reati  simili,
ne' piu' gravi di quelle applicate dallo Stato di  emissione  con  la
sentenza di condanna. La pena detentiva  e  la  misura  di  sicurezza
restrittiva della liberta' personale non possono essere convertite in
pena pecuniaria.