Art. 12 Procedimento 1. Quando il Ministero della giustizia riceve da un altro Stato membro dell'Unione europea, ai fini dell'esecuzione in Italia, una sentenza di condanna corredata dal certificato tradotto in lingua italiana, la trasmette senza ritardo al presidente della corte di appello competente ai sensi dell'articolo 9. La trasmissione della sentenza di condanna puo' essere richiesta allo Stato di emissione anche dal Ministro della giustizia, purche' ricorrano le condizioni di cui all'articolo 10. 2. Se lo Stato di emissione ha chiesto, anche prima della trasmissione della sentenza di condanna e del certificato, che l'esecuzione in Italia abbia luogo, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) della decisione quadro, nei confronti di una persona condannata che non ha la cittadinanza italiana, il consenso all'esecuzione e' dato con decreto dal Ministro della giustizia. 3. In caso di incompletezza del certificato, di sua manifesta difformita' rispetto alla sentenza di condanna o comunque quando il suo contenuto sia insufficiente per decidere sull'esecuzione della pena o della misura, la corte di appello, anche tramite il Ministero della giustizia, puo' formulare richiesta allo Stato di emissione di trasmettere un nuovo certificato o la traduzione in lingua italiana della sentenza di condanna, o di parti essenziali della stessa, fissando a tale scopo un termine congruo. 4. Se lo Stato di emissione ha chiesto l'arresto della persona condannata in attesa del riconoscimento della sentenza di condanna, il Ministero della giustizia ne da' altresi' comunicazione al Servizio per la cooperazione internazionale di polizia del Ministero dell'interno, anche ai fini di cui all'articolo 15, comma 1, trasmettendogli copia della documentazione disponibile. 5. La corte di appello decide con sentenza in camera di consiglio sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento, anche parziale, della richiesta, sentiti il procuratore generale, il difensore e la persona condannata, anche ai fini dell'acquisizione del consenso al trasferimento, ove non dato in precedenza. Si applicano le disposizioni dell'articolo 702 del codice di procedura penale. 6. La decisione deve essere emessa entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui la corte di appello ha ricevuto la sentenza di condanna trasmessa ai sensi del comma 1. Ove, per circostanze eccezionali, sia ravvisata l'impossibilita' di rispettare tale termine, il presidente della corte informa dei motivi il Ministero della giustizia, che ne da' comunicazione allo Stato di emissione. In questo caso il termine e' prorogato di trenta giorni. 7. Della sentenza e' data, al termine della camera di consiglio, immediata lettura. La lettura equivale a notificazione alle parti, anche se non presenti, che hanno diritto a ottenere copia del provvedimento. 8. Quando la corte di appello pronuncia sentenza di riconoscimento la trasmette al procuratore generale per l'esecuzione. 9. Quando la decisione e' contraria al riconoscimento, la corte di appello con la sentenza revoca immediatamente le misure cautelari applicate. 10. La sentenza della corte di appello e' soggetta a ricorso per cassazione e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69. 11. La sentenza della corte di appello divenuta irrevocabile e' immediatamente comunicata, anche a mezzo telefax, al Ministero della giustizia, che provvede a informare le competenti autorita' dello Stato membro di emissione e il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia del Ministero dell'interno. Se il riconoscimento e' negato perche' la sentenza di condanna deve essere eseguita in un altro Stato membro, la medesima e' trasmessa, anche tramite il Ministero della giustizia, allo Stato di esecuzione ritenuto competente.
Note all'art. 12: - L'articolo 702 del codice di procedura penale, cosi' recita: «Art. 702 (Intervento dello Stato richiedente). - 1. A condizione di reciprocita', lo Stato richiedente ha la facolta' di intervenire nel procedimento davanti alla corte di appello e alla corte di cassazione facendosi rappresentare da un avvocato abilitato al patrocinio davanti all'autorita' giudiziaria italiana. - L'articolo 22 della citata legge 22 aprile 2005, n. 69, cosi' recita: «Art. 22 (Ricorso per cassazione). - 1. Contro i provvedimenti che decidono sulla consegna la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, anche per il merito, entro dieci giorni dalla conoscenza legale dei provvedimenti stessi ai sensi degli articoli 14, comma 5, e 17, comma 6. 2. Il ricorso sospende l'esecuzione della sentenza. 3. La Corte di cassazione decide con sentenza entro quindici giorni dalla ricezione degli atti nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. L'avviso alle parti deve essere notificato o comunicato almeno cinque giorni prima dell'udienza. 4. La decisione e' depositata a conclusione dell'udienza con la contestuale motivazione. Qualora la redazione della motivazione non risulti possibile, la Corte di cassazione, data comunque lettura del dispositivo, provvede al deposito della motivazione non oltre il quinto giorno dalla pronuncia. 5. Copia del provvedimento e' immediatamente trasmessa, anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia. 6. Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio, gli atti vengono trasmessi al giudice di rinvio, il quale decide entro venti giorni dalla ricezione.».