Art. 12 
 
 
                            Procedimento 
 
  1. Quando il Ministero della giustizia riceve  da  un  altro  Stato
membro dell'Unione europea, ai fini dell'esecuzione  in  Italia,  una
sentenza di condanna corredata dal  certificato  tradotto  in  lingua
italiana, la trasmette senza ritardo al  presidente  della  corte  di
appello competente ai sensi dell'articolo 9.  La  trasmissione  della
sentenza di condanna puo' essere richiesta allo  Stato  di  emissione
anche dal Ministro della giustizia, purche' ricorrano  le  condizioni
di cui all'articolo 10. 
  2.  Se  lo  Stato  di  emissione  ha  chiesto,  anche  prima  della
trasmissione della  sentenza  di  condanna  e  del  certificato,  che
l'esecuzione  in  Italia  abbia  luogo,  ai  sensi  dell'articolo  4,
paragrafo 1, lettera c) della decisione quadro, nei confronti di  una
persona condannata che non ha la cittadinanza italiana,  il  consenso
all'esecuzione e' dato con decreto dal Ministro della giustizia. 
  3. In caso di  incompletezza  del  certificato,  di  sua  manifesta
difformita' rispetto alla sentenza di condanna o comunque  quando  il
suo contenuto sia insufficiente per  decidere  sull'esecuzione  della
pena o della misura, la corte di appello, anche tramite il  Ministero
della giustizia, puo' formulare richiesta allo Stato di emissione  di
trasmettere un nuovo certificato o la traduzione in  lingua  italiana
della sentenza di condanna,  o  di  parti  essenziali  della  stessa,
fissando a tale scopo un termine congruo. 
  4. Se lo Stato di emissione  ha  chiesto  l'arresto  della  persona
condannata in attesa del riconoscimento della sentenza  di  condanna,
il  Ministero  della  giustizia  ne  da'  altresi'  comunicazione  al
Servizio per la cooperazione internazionale di polizia del  Ministero
dell'interno,  anche  ai  fini  di  cui  all'articolo  15,  comma  1,
trasmettendogli copia della documentazione disponibile. 
  5. La corte di appello decide con sentenza in camera  di  consiglio
sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento,  anche  parziale,
della richiesta, sentiti il procuratore generale, il difensore  e  la
persona condannata, anche ai fini dell'acquisizione del  consenso  al
trasferimento,  ove  non  dato  in  precedenza.   Si   applicano   le
disposizioni dell'articolo 702 del codice di procedura penale. 
  6. La decisione deve essere emessa entro  il  termine  di  sessanta
giorni dalla data in cui la corte di appello ha ricevuto la  sentenza
di condanna trasmessa ai sensi del  comma  1.  Ove,  per  circostanze
eccezionali,  sia  ravvisata  l'impossibilita'  di  rispettare   tale
termine, il presidente della corte informa dei  motivi  il  Ministero
della giustizia, che ne da' comunicazione allo Stato di emissione. In
questo caso il termine e' prorogato di trenta giorni. 
  7. Della sentenza e' data, al termine della  camera  di  consiglio,
immediata lettura. La lettura equivale a  notificazione  alle  parti,
anche se non  presenti,  che  hanno  diritto  a  ottenere  copia  del
provvedimento. 
  8. Quando la corte di appello pronuncia sentenza di  riconoscimento
la trasmette al procuratore generale per l'esecuzione. 
  9. Quando la decisione e' contraria al riconoscimento, la corte  di
appello con la sentenza revoca  immediatamente  le  misure  cautelari
applicate. 
  10. La sentenza della corte di appello e' soggetta  a  ricorso  per
cassazione e si applicano le  disposizioni  di  cui  all'articolo  22
della legge 22 aprile 2005, n. 69. 
  11. La sentenza della corte di  appello  divenuta  irrevocabile  e'
immediatamente comunicata, anche a mezzo telefax, al Ministero  della
giustizia, che provvede a informare  le  competenti  autorita'  dello
Stato  membro  di  emissione  e  il  Servizio  per  la   cooperazione
internazionale  di  polizia  del  Ministero   dell'interno.   Se   il
riconoscimento e' negato perche' la sentenza di condanna deve  essere
eseguita in un altro Stato membro, la medesima  e'  trasmessa,  anche
tramite il  Ministero  della  giustizia,  allo  Stato  di  esecuzione
ritenuto competente. 
 
          Note all'art. 12: 
              - L'articolo 702 del codice di procedura penale,  cosi'
          recita: 
              «Art. 702 (Intervento dello Stato richiedente). - 1.  A
          condizione di reciprocita',  lo  Stato  richiedente  ha  la
          facolta' di intervenire nel procedimento davanti alla corte
          di  appello  e   alla   corte   di   cassazione   facendosi
          rappresentare  da  un  avvocato  abilitato  al   patrocinio
          davanti all'autorita' giudiziaria italiana. 
              - L'articolo 22 della citata legge 22 aprile  2005,  n.
          69, cosi' recita: 
              «Art. 22  (Ricorso  per  cassazione).  -  1.  Contro  i
          provvedimenti  che  decidono  sulla  consegna  la   persona
          interessata, il suo difensore  e  il  procuratore  generale
          presso la corte di appello  possono  proporre  ricorso  per
          cassazione, anche per il merito, entro dieci  giorni  dalla
          conoscenza legale dei provvedimenti stessi ai  sensi  degli
          articoli 14, comma 5, e 17, comma 6. 
              2. Il ricorso sospende l'esecuzione della sentenza. 
              3. La Corte di cassazione  decide  con  sentenza  entro
          quindici giorni dalla ricezione degli atti nelle  forme  di
          cui  all'articolo  127  del  codice  di  procedura  penale.
          L'avviso alle parti deve  essere  notificato  o  comunicato
          almeno cinque giorni prima dell'udienza. 
              4.   La   decisione   e'   depositata   a   conclusione
          dell'udienza con la  contestuale  motivazione.  Qualora  la
          redazione della motivazione non risulti possibile, la Corte
          di  cassazione,  data  comunque  lettura  del  dispositivo,
          provvede al deposito della motivazione non oltre il  quinto
          giorno dalla pronuncia. 
              5. Copia del provvedimento e' immediatamente trasmessa,
          anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia. 
              6. Quando la Corte di cassazione  annulla  con  rinvio,
          gli atti vengono trasmessi al giudice di rinvio,  il  quale
          decide entro venti giorni dalla ricezione.».