Art. 13 
 
 
                Motivi di rifiuto del riconoscimento 
 
  1. La corte di appello rifiuta il riconoscimento della sentenza  di
condanna in uno dei seguenti casi: 
    a) se non sussiste una  o  piu'  delle  condizioni  di  cui  agli
articoli 10, commi 1 e 2, e 11; 
    b)  se  il  certificato   e'   incompleto   o   non   corrisponde
manifestamente alla sentenza di condanna e non e' stato completato  o
corretto entro il termine fissato ai sensi dell'articolo 12, comma 3; 
    c) se risulta che la persona condannata e' stata giudicata in via
definitiva per gli stessi fatti da uno degli Stati membri dell'Unione
europea purche', in caso di condanna, la pena sia stata gia' eseguita
ovvero sia in corso di  esecuzione,  ovvero  non  possa  piu'  essere
eseguita in forza delle leggi dello Stato che ha emesso la condanna; 
    d) se i fatti per i quali la trasmissione  dall'estero  e'  stata
chiesta potevano essere giudicati in Italia e si sia gia'  verificata
la prescrizione del reato o della pena; 
    e) se e' stata pronunciata, in Italia, sentenza di  non  luogo  a
procedere, salvo che sussistano i presupposti di cui all'articolo 434
del codice di procedura penale per la revoca della sentenza; 
    e) se la pena e' prescritta secondo la legge italiana; 
    f)   se   sussiste   una   causa   di   immunita'    riconosciuta
dall'ordinamento italiano che rende  impossibile  l'esecuzione  della
pena; 
    g) se la pena e' stata irrogata nei confronti di una persona che,
alla data di commissione del  fatto,  non  era  imputabile  per  eta'
secondo la legge italiana; 
    h) se alla data di ricezione della sentenza di condanna da  parte
del Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo  12,  la  durata
della pena ancora da scontare e' inferiore a sei mesi; 
    i) se la sentenza di condanna e' stata pronunciata in contumacia,
a meno che il certificato indichi che la persona ha  avuto  effettiva
conoscenza del procedimento o del provvedimento e ha  volontariamente
rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione o opposizione; 
    l) se lo  Stato  di  emissione  ha,  prima  della  decisione  sul
riconoscimento,  rifiutato  la  richiesta  formulata   dall'autorita'
giudiziaria italiana di sottoporre la medesima persona  condannata  a
un procedimento penale o di privarla della liberta' personale, per un
reato commesso anteriormente  alla  trasmissione  della  sentenza  di
condanna e diverso da quello per cui la trasmissione e' avvenuta; 
    m) la pena irrogata comprende una misura di trattamento medico  o
psichiatrico  o  altra  misura  privativa  della  liberta'  personale
incompatibile con il sistema penitenziario o sanitario  dello  Stato,
salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 5; 
    n) la sentenza di condanna si riferisce a reati che, in base alla
legge italiana, sono considerati  commessi  per  intero  o  in  parte
all'interno del territorio dello Stato o  in  altro  luogo  a  questo
equiparato. 
  2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c), e),  i),  m)  ed
n),  la  corte  di  appello,  prima  di  decidere  di  rifiutare   il
riconoscimento, consulta, anche tramite il Ministero della giustizia,
l'autorita' competente dello  Stato  di  emissione  e  richiede  ogni
informazione utile alla decisione. 
  3. Le disposizioni di cui al presente  articolo  si  applicano,  in
quanto compatibili, anche alla sentenza  con  cui  e'  applicata  una
misura di sicurezza. 
 
          Note all'art. 13: 
              - L'articolo 434 del codice di procedura penale,  cosi'
          recita: 
              «Art. 434 (Casi di revoca). - 1. Se dopo  la  pronuncia
          di una sentenza di non luogo a procedere sopravvengono o si
          scoprono nuove fonti di prova che, da sole o  unitamente  a
          quelle gia' acquisite,  possono  determinare  il  rinvio  a
          giudizio,  il  giudice  per  le  indagini  preliminari,  su
          richiesta del pubblico ministero, dispone la  revoca  della
          sentenza.».