Art. 14 
 
 
                          Misure coercitive 
 
  1. Se l'autorita' competente dello Stato di emissione ne  ha  fatto
richiesta, la corte di appello, su domanda del procuratore  generale,
puo' disporre una misura personale  coercitiva  nei  confronti  della
persona condannata che si trovi  nel  territorio  dello  Stato,  allo
scopo di assicurare la sua permanenza nel territorio e in attesa  del
riconoscimento della sentenza di condanna. La corte di appello decide
con ordinanza motivata, a pena di nullita'. 
  2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del  titolo
I del libro IV del codice di procedura penale, in materia  di  misure
cautelari personali, fatta eccezione per gli articoli 273, 274, comma
1, lett. a) e c), e 280. 
  3. Le misure coercitive non possono  essere  disposte  se  vi  sono
ragioni per ritenere che sussistono cause ostative al riconoscimento. 
  4. Entro cinque giorni dall'esecuzione delle misure di cui al comma
1, il presidente della corte di appello, o  il  magistrato  delegato,
procede a  sentire  la  persona  sottoposta  alla  misura  cautelare,
informandola, in una lingua alla stessa conosciuta,  della  richiesta
di  trasmissione  della  sentenza  di  condanna  ai  fini  della  sua
esecuzione in Italia. Quando non ricorre una  delle  ipotesi  di  cui
all'articolo 10, comma 4,  alla  persona  e'  altresi'  richiesto  se
acconsente all'esecuzione  in  Italia.  Si  applica  la  disposizione
dell'articolo 717, comma 2, del codice di procedura penale. 
  5. La misura coercitiva, disposta a norma del presente articolo, e'
revocata se dall'inizio della sua esecuzione sono trascorsi i termini
di cui all'articolo 12, comma 6,  ovvero,  in  caso  di  ricorso  per
cassazione, ulteriori tre mesi senza  che  sia  intervenuta  sentenza
irrevocabile di riconoscimento. 
  6. La  revoca  e  la  sostituzione  della  misura  coercitiva  sono
disposte in camera di consiglio dalla corte di appello. 
  7. Copia dei provvedimenti  emessi  dalla  corte  e'  comunicata  e
notificata, dopo la loro esecuzione, al  procuratore  generale,  alla
persona interessata e al suo  difensore,  i  quali  possono  proporre
ricorso per cassazione per violazione  di  legge.  Se  si  tratta  di
straniero, la copia e' trasmessa altresi' alla  competente  autorita'
consolare. 
  8. Il presidente della corte di appello, o  il  magistrato  da  lui
delegato, fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio  per  la
decisione sulla richiesta di riconoscimento entro il termine di venti
giorni   dall'esecuzione   della   misura   coercitiva   e    dispone
contestualmente il deposito della documentazione di cui  all'articolo
12, comma 1. 
  9. Il decreto e' comunicato al procuratore  generale  e  notificato
alla persona condannata e al suo difensore, almeno otto giorni  prima
dell'udienza. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Il titolo I del libro IV, e gli  articoli  273,  274,
          comma 1, lett. a) e c), 280, e 717, comma 2, del codice  di
          procedura penale, recano, rispettivamente: 
              «Misure cautelari personali» 
              «Art. 273 (Condizioni generali di applicabilita'  delle
          misure). - 1.  Nessuno  puo'  essere  sottoposto  a  misure
          cautelari se a suo carico non sussistono  gravi  indizi  di
          colpevolezza. 
              1-bis.  Nella   valutazione   dei   gravi   indizi   di
          colpevolezza si applicano le  disposizioni  degli  articoli
          192, commi 3 e 4, 195, comma 7, 203 e 271, comma 1. 
              2. Nessuna misura puo' essere applicata se risulta  che
          il fatto e' stato compiuto in  presenza  di  una  causa  di
          giustificazione o di non  punibilita'  o  se  sussiste  una
          causa  di  estinzione  del  reato  ovvero  una   causa   di
          estinzione  della  pena  che  si   ritiene   possa   essere
          irrogata.». 
              «Art.  274  (Esigenze  cautelari).  -  1.   Le   misure
          cautelari sono disposte: 
                a)  quando  sussistono  specifiche  ed   inderogabili
          esigenze attinenti alle indagini relative ai  fatti  per  i
          quali si procede, in relazione a situazioni di concreto  ed
          attuale pericolo per l'acquisizione o la  genuinita'  della
          prova,  fondate  su  circostanze  di  fatto   espressamente
          indicate nel provvedimento a pena  di  nullita'  rilevabile
          anche d'ufficio.  Le  situazioni  di  concreto  ed  attuale
          pericolo non possono essere individuate nel  rifiuto  della
          persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di rendere
          dichiarazioni ne' nella mancata ammissione degli addebiti; 
                b) (omissis); 
                c) quando, per specifiche modalita' e circostanze del
          fatto e per la personalita' della persona  sottoposta  alle
          indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti  o  atti
          concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto
          pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di  armi
          o di altri mezzi di violenza  personale  o  diretti  contro
          l'ordine  costituzionale  ovvero  delitti  di  criminalita'
          organizzata o della stessa specie  di  quello  per  cui  si
          procede. Se il pericolo riguarda la commissione di  delitti
          della stessa specie di quello per cui si procede, le misure
          di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di
          delitti per i quali e' prevista la  pena  della  reclusione
          non inferiore nel massimo a quattro anni.». 
              «Art. 280 (Condizioni di  applicabilita'  delle  misure
          coercitive). - 1. Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del
          presente articolo e dall'art. 391, le  misure  previste  in
          questo capo possono essere applicate solo quando si procede
          per delitti  per  i  quali  la  legge  stabilisce  la  pena
          dell'ergastolo o della reclusione superiore nel  massimo  a
          tre anni. 
              2.  La  custodia  cautelare  in  carcere  puo'   essere
          disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali
          sia prevista la pena della  reclusione  non  inferiore  nel
          massimo a quattro anni. 
              3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei
          confronti  di  chi  abbia  trasgredito  alle   prescrizioni
          inerenti ad una misura cautelare.». 
              «Art. 717 (Audizione della  persona  sottoposta  a  una
          misura coercitiva). - 1. (Omissis). 
              2. Al fine di provvedere agli adempimenti previsti  dal
          comma 1,  il  presidente  della  corte  di  appello  invita
          l'interessato  a   nominare   un   difensore   di   fiducia
          designando, in difetto di  tale  nomina,  un  difensore  di
          ufficio a norma dell'articolo 97 comma 3. Il difensore deve
          essere avvisato, almeno ventiquattro ore prima, della  data
          fissata  per  i  predetti  adempimenti  e  ha  diritto   di
          assistervi.».