Art. 14 Misure coercitive 1. Se l'autorita' competente dello Stato di emissione ne ha fatto richiesta, la corte di appello, su domanda del procuratore generale, puo' disporre una misura personale coercitiva nei confronti della persona condannata che si trovi nel territorio dello Stato, allo scopo di assicurare la sua permanenza nel territorio e in attesa del riconoscimento della sentenza di condanna. La corte di appello decide con ordinanza motivata, a pena di nullita'. 2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari personali, fatta eccezione per gli articoli 273, 274, comma 1, lett. a) e c), e 280. 3. Le misure coercitive non possono essere disposte se vi sono ragioni per ritenere che sussistono cause ostative al riconoscimento. 4. Entro cinque giorni dall'esecuzione delle misure di cui al comma 1, il presidente della corte di appello, o il magistrato delegato, procede a sentire la persona sottoposta alla misura cautelare, informandola, in una lingua alla stessa conosciuta, della richiesta di trasmissione della sentenza di condanna ai fini della sua esecuzione in Italia. Quando non ricorre una delle ipotesi di cui all'articolo 10, comma 4, alla persona e' altresi' richiesto se acconsente all'esecuzione in Italia. Si applica la disposizione dell'articolo 717, comma 2, del codice di procedura penale. 5. La misura coercitiva, disposta a norma del presente articolo, e' revocata se dall'inizio della sua esecuzione sono trascorsi i termini di cui all'articolo 12, comma 6, ovvero, in caso di ricorso per cassazione, ulteriori tre mesi senza che sia intervenuta sentenza irrevocabile di riconoscimento. 6. La revoca e la sostituzione della misura coercitiva sono disposte in camera di consiglio dalla corte di appello. 7. Copia dei provvedimenti emessi dalla corte e' comunicata e notificata, dopo la loro esecuzione, al procuratore generale, alla persona interessata e al suo difensore, i quali possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Se si tratta di straniero, la copia e' trasmessa altresi' alla competente autorita' consolare. 8. Il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di riconoscimento entro il termine di venti giorni dall'esecuzione della misura coercitiva e dispone contestualmente il deposito della documentazione di cui all'articolo 12, comma 1. 9. Il decreto e' comunicato al procuratore generale e notificato alla persona condannata e al suo difensore, almeno otto giorni prima dell'udienza.
Note all'art. 14: - Il titolo I del libro IV, e gli articoli 273, 274, comma 1, lett. a) e c), 280, e 717, comma 2, del codice di procedura penale, recano, rispettivamente: «Misure cautelari personali» «Art. 273 (Condizioni generali di applicabilita' delle misure). - 1. Nessuno puo' essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza. 1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni degli articoli 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, 203 e 271, comma 1. 2. Nessuna misura puo' essere applicata se risulta che il fatto e' stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilita' o se sussiste una causa di estinzione del reato ovvero una causa di estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata.». «Art. 274 (Esigenze cautelari). - 1. Le misure cautelari sono disposte: a) quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinita' della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullita' rilevabile anche d'ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di rendere dichiarazioni ne' nella mancata ammissione degli addebiti; b) (omissis); c) quando, per specifiche modalita' e circostanze del fatto e per la personalita' della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalita' organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.». «Art. 280 (Condizioni di applicabilita' delle misure coercitive). - 1. Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo e dall'art. 391, le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni. 2. La custodia cautelare in carcere puo' essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. 3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare.». «Art. 717 (Audizione della persona sottoposta a una misura coercitiva). - 1. (Omissis). 2. Al fine di provvedere agli adempimenti previsti dal comma 1, il presidente della corte di appello invita l'interessato a nominare un difensore di fiducia designando, in difetto di tale nomina, un difensore di ufficio a norma dell'articolo 97 comma 3. Il difensore deve essere avvisato, almeno ventiquattro ore prima, della data fissata per i predetti adempimenti e ha diritto di assistervi.».