Art. 15 
 
 
                               Arresto 
 
  1. Nei casi di  urgenza,  la  polizia  giudiziaria  puo'  procedere
all'arresto della persona condannata, allo scopo di assicurare la sua
permanenza nel territorio dello Stato e in attesa del  riconoscimento
della sentenza di condanna, se l'autorita' competente dello Stato  di
emissione ne ha fatto richiesta e  ricorrono  le  condizioni  di  cui
all'articolo 10, lettere a), b) ed e). 
  2. L'autorita' che ha proceduto all'arresto pone al piu' presto,  e
comunque non oltre le ventiquattro ore,  l'arrestato  a  disposizione
del presidente della corte di appello nel cui distretto l'arresto  e'
avvenuto, mediante la  trasmissione  del  relativo  verbale,  dandone
contestualmente notizia al  Ministero  della  giustizia.  Si  applica
l'articolo 12 della legge 22 aprile 2005, n. 69. 
  3. Quando non  deve  disporre  la  liberazione  dell'arrestato,  il
presidente della corte di appello, entro  le  quarantotto  ore  dalla
ricezione del verbale d'arresto, informato il  procuratore  generale,
provvede, in una lingua alla stessa conosciuta e, se necessario, alla
presenza di un interprete, a sentire  la  persona  arrestata  con  la
presenza di un difensore di ufficio nominato in mancanza di difensore
di fiducia. Nel caso in cui la persona arrestata risulti ristretta in
localita' diversa da quella in cui l'arresto e'  stato  eseguito,  il
presidente della corte di appello puo'  delegare  il  presidente  del
tribunale  territorialmente  competente,  ferma   restando   la   sua
competenza in ordine ai provvedimenti di cui al comma 4. 
  4. Se risulta evidente che l'arresto e' stato eseguito  per  errore
di persona o fuori dai casi previsti dalla legge, il presidente della
corte di appello, o  il  magistrato  della  corte  da  lui  delegato,
dispone con decreto motivato che il fermato sia posto  immediatamente
in  liberta'.  Fuori  da  tale  caso,  si  procede   alla   convalida
dell'arresto  provvedendo  con  ordinanza,   se   ne   ricorrono   le
condizioni,  all'applicazione  di  una  misura  coercitiva  ai  sensi
dell'articolo 14. Dei provvedimenti dati e' informato  immediatamente
il Ministero della giustizia. 
 
          Note all'art. 15: 
              - L'articolo 12 della citata legge 22 aprile  2005,  n.
          69, cosi' recita: 
              «Art  12  (Adempimenti   conseguenti   all'arresto   ad
          iniziativa della polizia giudiziaria). - 1. L'ufficiale  di
          polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto  ai  sensi
          dell'articolo 11 informa la persona,  in  una  lingua  alla
          stessa  comprensibile,  del  mandato  emesso  e   del   suo
          contenuto, della possibilita' di acconsentire alla  propria
          consegna all'autorita' giudiziaria emittente e  la  avverte
          della facolta' di nominare un difensore di  fiducia  e  del
          diritto di essere assistita da un interprete. Nel  caso  in
          cui l'arrestato non provveda a nominare  un  difensore,  la
          polizia giudiziaria procede immediatamente a individuare un
          difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97  del  codice
          di procedura penale. 
              2. La polizia giudiziaria provvede  a  dare  tempestivo
          avviso dell'arresto al difensore. 
              3. Il verbale di arresto da' atto, a pena di  nullita',
          degli adempimenti indicati ai commi 1 e  2,  nonche'  degli
          accertamenti     effettuati      sulla      identificazione
          dell'arrestato. 
              4. All'attuazione del  presente  articolo  si  provvede
          mediante  l'utilizzo  degli   ordinari   stanziamenti   del
          Ministero della giustizia.».