Art. 17 Provvedimenti adottati dallo Stato di emissione 1. Quando lo Stato di emissione adotta una decisione per la quale la pena o la misura di sicurezza applicate cessano, immediatamente o entro un termine, di essere esecutive, l'autorita' giudiziaria competente pone fine all'esecuzione della pena o della misura di sicurezza in Italia, non appena informata. 2. La revisione della sentenza di condanna trasmessa per l'esecuzione spetta esclusivamente all'autorita' dello Stato di emissione.