Art. 17 
 
 
           Provvedimenti adottati dallo Stato di emissione 
 
  1. Quando lo Stato di emissione adotta una decisione per  la  quale
la pena o la misura di sicurezza applicate cessano, immediatamente  o
entro  un  termine,  di  essere  esecutive,  l'autorita'  giudiziaria
competente pone fine all'esecuzione della  pena  o  della  misura  di
sicurezza in Italia, non appena informata. 
  2.  La  revisione  della  sentenza  di   condanna   trasmessa   per
l'esecuzione  spetta  esclusivamente  all'autorita'  dello  Stato  di
emissione.