Art. 18 Principio di specialita' 1. Salvo quanto previsto dal comma 2, la persona trasferita in Italia per l'esecuzione della condanna non puo' essere sottoposta a un procedimento penale, ne' privata della liberta' personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, ne' altrimenti assoggettata ad altra misura privativa della liberta' personale, per un reato commesso anteriormente al trasferimento, diverso da quello per cui la stessa e' stata trasferita. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando: a) la persona trasferita, avendone avuta la possibilita', non ha lasciato il territorio dello Stato decorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno; b) il reato non e' punibile con una pena o con una misura di sicurezza privative della liberta' personale; c) il procedimento penale non consente l'applicazione di una misura restrittiva della liberta' personale; d) la persona e' soggetta a una pena o a una misura che non implicano la privazione della liberta', ivi inclusa una misura pecuniaria, anche se puo' limitare la sua liberta' personale; e) la persona ha acconsentito al trasferimento; f) la persona, dopo essere stata trasferita, ha espressamente rinunciato a beneficiare del principio di specialita' rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna. Tale rinuncia e' raccolta a verbale dall'autorita' giudiziaria competente per l'esecuzione; g) fuori dei casi precedenti, lo Stato di emissione ha dato il suo consenso nelle forme di cui al comma 3. 3. Successivamente al trasferimento, l'autorita' giudiziaria competente puo' richiedere allo Stato di emissione, tramite il Ministero della giustizia, di dare il consenso all'inizio di un procedimento penale nei confronti della persona trasferita, ovvero alla privazione della liberta' personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza o di una misura cautelare, per un reato commesso anteriormente al suo trasferimento, diverso da quello per cui la stessa e' stata trasferita. La richiesta e' corredata delle informazioni di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 22 aprile 2005, n. 69.
Note all'art. 18: - Per l'articolo 26, comma 3, della legge 22 aprile 2005, n. 69, si veda nelle note all'articolo 7.