Art. 18 
 
 
                      Principio di specialita' 
 
  1. Salvo quanto previsto dal comma  2,  la  persona  trasferita  in
Italia per l'esecuzione della condanna non puo' essere  sottoposta  a
un procedimento penale,  ne'  privata  della  liberta'  personale  in
esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza,  ne'  altrimenti
assoggettata ad altra misura privativa della liberta' personale,  per
un reato commesso anteriormente al trasferimento, diverso  da  quello
per cui la stessa e' stata trasferita. 
  2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando: 
    a) la persona trasferita, avendone avuta la possibilita', non  ha
lasciato il territorio  dello  Stato  decorsi  quarantacinque  giorni
dalla sua definitiva liberazione ovvero,  avendolo  lasciato,  vi  ha
fatto volontariamente ritorno; 
    b) il reato non e' punibile con una pena  o  con  una  misura  di
sicurezza privative della liberta' personale; 
    c) il procedimento penale  non  consente  l'applicazione  di  una
misura restrittiva della liberta' personale; 
    d) la persona e' soggetta a una pena  o  a  una  misura  che  non
implicano la  privazione  della  liberta',  ivi  inclusa  una  misura
pecuniaria, anche se puo' limitare la sua liberta' personale; 
    e) la persona ha acconsentito al trasferimento; 
    f) la persona, dopo essere  stata  trasferita,  ha  espressamente
rinunciato a beneficiare del  principio  di  specialita'  rispetto  a
particolari reati anteriori  alla  sua  consegna.  Tale  rinuncia  e'
raccolta  a  verbale  dall'autorita'   giudiziaria   competente   per
l'esecuzione; 
    g) fuori dei casi precedenti, lo Stato di emissione  ha  dato  il
suo consenso nelle forme di cui al comma 3. 
  3.  Successivamente  al  trasferimento,   l'autorita'   giudiziaria
competente puo'  richiedere  allo  Stato  di  emissione,  tramite  il
Ministero della giustizia, di  dare  il  consenso  all'inizio  di  un
procedimento penale nei confronti della  persona  trasferita,  ovvero
alla privazione della liberta' personale in esecuzione di una pena  o
di una misura di sicurezza o di una misura cautelare,  per  un  reato
commesso anteriormente al suo trasferimento, diverso  da  quello  per
cui la stessa e' stata trasferita. La richiesta  e'  corredata  delle
informazioni di cui all'articolo 26, comma 3, della legge  22  aprile
2005, n. 69. 
 
          Note all'art. 18: 
              - Per l'articolo 26, comma 3,  della  legge  22  aprile
          2005, n. 69, si veda nelle note all'articolo 7.