Art. 19 Transito 1. Le richieste di transito sul territorio dello Stato di una persona condannata, per la sua trasmissione a fini di esecuzione in un altro Stato membro, sono ricevute, corredate del certificato, dal Ministero della giustizia. Il Ministero della giustizia puo' richiedere allo Stato di emissione la traduzione in lingua italiana del certificato. 2. Salvo quanto previsto dal comma 4, il Ministero della giustizia informa immediatamente lo Stato di emissione se non e' in grado di garantire che la persona condannata non sara' sottoposta a misure restrittive della liberta' personale per reati commessi o condanne pronunciate prima della richiesta di transito, in relazione a fatti per i quali vi e' la giurisdizione dello Stato. 3. Sulla richiesta di transito decide il Ministro della giustizia entro sette giorni dal ricevimento o dalla trasmissione del certificato tradotto. 4. La persona condannata puo' essere trattenuta in custodia dall'autorita' di polizia per il tempo strettamente necessario al transito e, comunque, non oltre quarantotto ore dal momento del suo arrivo nel territorio dello Stato.