Art. 19 
 
 
                              Transito 
 
  1. Le richieste di transito  sul  territorio  dello  Stato  di  una
persona condannata, per la sua trasmissione a fini di  esecuzione  in
un altro Stato membro, sono ricevute, corredate del certificato,  dal
Ministero  della  giustizia.  Il  Ministero  della   giustizia   puo'
richiedere allo Stato di emissione la traduzione in  lingua  italiana
del certificato. 
  2. Salvo quanto previsto dal comma 4, il Ministero della  giustizia
informa immediatamente lo Stato di emissione se non e'  in  grado  di
garantire che la persona condannata non  sara'  sottoposta  a  misure
restrittive della liberta' personale per reati  commessi  o  condanne
pronunciate prima della richiesta di transito, in relazione  a  fatti
per i quali vi e' la giurisdizione dello Stato. 
  3. Sulla richiesta di transito decide il Ministro  della  giustizia
entro  sette  giorni  dal  ricevimento  o  dalla   trasmissione   del
certificato tradotto. 
  4.  La  persona  condannata  puo'  essere  trattenuta  in  custodia
dall'autorita' di polizia per il  tempo  strettamente  necessario  al
transito e, comunque, non oltre quarantotto ore dal momento  del  suo
arrivo nel territorio dello Stato.