Art. 9 Competenza 1. La trasmissione dall'estero non puo' essere autorizzata senza la decisione favorevole della corte di appello. 2. La competenza a decidere sul riconoscimento e sull'esecuzione appartiene, nell'ordine, alla corte di appello nel cui distretto la persona condannata ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui il provvedimento e' trasmesso all'autorita' giudiziaria ai sensi dell'articolo 12, comma 1. 3. Se la competenza non puo' essere determinata ai sensi del comma 2, e' competente la corte di appello di Roma. 4. Quando la richiesta di trasmissione dall'estero ha per oggetto una sentenza di condanna che deve essere eseguita in Italia nei riguardi di piu' persone e non e' possibile determinare la competenza ai sensi del comma 2, e' competente la corte di appello del distretto in cui hanno la residenza, la dimora o il domicilio il maggior numero delle persone ovvero, se anche in tale modo non e' possibile determinare la competenza, la corte di appello di Roma. 5. In caso di arresto della persona condannata ai sensi dell'articolo 15, la competenza appartiene alla corte di appello del distretto in cui e' avvenuto l'arresto.