Art. 9 
 
 
                             Competenza 
 
  1. La trasmissione dall'estero non puo' essere autorizzata senza la
decisione favorevole della corte di appello. 
  2. La competenza a decidere sul  riconoscimento  e  sull'esecuzione
appartiene, nell'ordine, alla corte di appello nel cui  distretto  la
persona condannata ha la residenza, la  dimora  o  il  domicilio  nel
momento  in  cui  il   provvedimento   e'   trasmesso   all'autorita'
giudiziaria ai sensi dell'articolo 12, comma 1. 
  3. Se la competenza non puo' essere determinata ai sensi del  comma
2, e' competente la corte di appello di Roma. 
  4. Quando la richiesta di trasmissione dall'estero ha  per  oggetto
una sentenza di condanna che  deve  essere  eseguita  in  Italia  nei
riguardi di piu' persone e non e' possibile determinare la competenza
ai sensi del comma 2, e' competente la corte di appello del distretto
in cui hanno la residenza, la dimora o il domicilio il maggior numero
delle persone  ovvero,  se  anche  in  tale  modo  non  e'  possibile
determinare la competenza, la corte di appello di Roma. 
  5.  In  caso  di  arresto  della  persona   condannata   ai   sensi
dell'articolo 15, la competenza appartiene alla corte di appello  del
distretto in cui e' avvenuto l'arresto.