Art. 12 Registro degli affari di mediazione 1. Ciascun organismo e' tenuto a istituire un registro, anche informatico, degli affari di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della mediazione, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito. 2. A norma dell'articolo 2961, primo comma, del codice civile, e' fatto obbligo all'organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.
Note all'art. 12: - Si riporta il testo dell'articolo 2961 del codice civile: «Art. 2961 (Restituzione di documenti). - I cancellieri, gli arbitri, gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori legali sono esonerati dal rendere conto degli incartamenti relativi alle liti dopo tre anni da che queste sono state decise o sono altrimenti terminate. Tale esonero si verifica, per gli ufficiali giudiziari, dopo due anni dal compimento degli atti ad essi affidati. Anche alle persone designate in questo articolo puo' essere deferito il giuramento perche' dichiarino se ritengono o sanno dove si trovano gli atti o le carte. Si applica in questo caso il disposto dell'articolo 2959.».