Art. 15 Divieti inerenti al servizio di mediazione 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera b), l'organismo non puo' assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai mediatori che operano presso di se', anche in virtu' di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera c).