Art. 13 Prove scientifiche e selezione varietale 1. Il Servizio fitosanitario centrale, fatto salvo quanto stabilito del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, puo' autorizzare deroghe alle disposizioni degli articoli 6 e 8, conformemente al Titolo X del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunita' o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale.
Note all'art. 13: - Per il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, si vedano note alle premesse. - Per la direttiva 2000/29/CE si veda nelle note alle premesse.