Art. 13 
 
 
                         Prove scientifiche 
                        e selezione varietale 
 
  1. Il Servizio fitosanitario centrale, fatto salvo quanto stabilito
del decreto legislativo 19 agosto  2005,  n.  214,  puo'  autorizzare
deroghe alle disposizioni degli articoli  6  e  8,  conformemente  al
Titolo X  del  decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  214,  che
stabilisce  le  condizioni  alle  quali  taluni   organismi   nocivi,
vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli  allegati
I, II, III, IV e V possono essere introdotti o trasferiti da un luogo
all'altro nella Comunita' o in talune sue zone protette per  prove  o
scopi scientifici e per lavori di selezione varietale. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Per il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, si
          vedano note alle premesse. 
              - Per la direttiva 2000/29/CE si veda nelle  note  alle
          premesse.