Art. 8 Programma ufficiale di lotta 1. I servizi fitosanitari competenti dispongono che in una parcella che, dal registro ufficiale di cui all'articolo 6, risulta infestata da nematodi a cisti della patata non e' possibile: a) piantare patate destinate alla produzione di tuberi-seme di patata; b) impiantare o immagazzinare piante di cui all'allegato I destinate al reimpianto. 2. Possono tuttavia esservi impiantate le piante di cui al punto 2 dell'allegato I, purche' siano soggette alle misure approvate ufficialmente di cui alla sezione III, punto 1, dell'allegato III, in modo da garantire che non sussista rischio identificabile di diffusione dei nematodi a cisti della patata. 3. I Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio dispongono che le parcelle destinate alla coltivazione di patate diverse da quelle destinate alla produzione di tuberi-seme di patata, che risultano infestate da nematodi a cisti della patate dal registro ufficiale di cui all'articolo 6, siano oggetto di un programma ufficiale di lotta ai nematodi a cisti della patata che miri almeno a debellarli. 4. Il programma di cui al comma 3 tiene conto del particolare sistema di produzione e commercializzazione delle piante ospiti di nematodi a cisti della patata nel territorio di competenza dei Servizi fitosanitari regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle caratteristiche della popolazione di nematodi a cisti della patata presenti, del ricorso a varieta' di patate resistenti che presentino il massimo livello possibile di resistenza, come specificato nella sezione I dell'allegato IV, e di altre misure, ove opportuno. 5. Il contenuto del programma di cui al comma 3 e' trasmesso al Servizio fitosanitario centrale che provvedera' a notificarlo alla Commissione europea ed agli altri Stati membri. Il grado di resistenza delle varieta' di patate diverse da quelle gia' notificate a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 69/465/CEE e' quantificato in base alla scala di punteggio di cui alla sezione I dell'allegato IV del presente decreto. Il test di resistenza e' effettuato in base al protocollo di cui alla sezione II dell'allegato IV.