Art. 8 
 
 
                    Programma ufficiale di lotta 
 
  1. I servizi fitosanitari competenti dispongono che in una parcella
che, dal registro ufficiale di cui all'articolo 6, risulta  infestata
da nematodi a cisti della patata non e' possibile: 
    a) piantare patate destinate alla produzione  di  tuberi-seme  di
patata; 
    b) impiantare  o  immagazzinare  piante  di  cui  all'allegato  I
destinate al reimpianto. 
  2. Possono tuttavia esservi impiantate le piante di cui al punto  2
dell'allegato  I,  purche'  siano  soggette  alle  misure   approvate
ufficialmente di cui alla sezione III, punto 1, dell'allegato III, in
modo  da  garantire  che  non  sussista  rischio  identificabile   di
diffusione dei nematodi a cisti della patata. 
  3. I  Servizi  fitosanitari  regionali  competenti  per  territorio
dispongono che le parcelle  destinate  alla  coltivazione  di  patate
diverse da quelle destinate alla produzione di tuberi-seme di patata,
che risultano infestate da nematodi a cisti della patate dal registro
ufficiale di cui  all'articolo  6,  siano  oggetto  di  un  programma
ufficiale di lotta ai nematodi a cisti della patata che miri almeno a
debellarli. 
  4. Il programma di cui al  comma  3  tiene  conto  del  particolare
sistema di produzione e commercializzazione delle  piante  ospiti  di
nematodi a cisti  della  patata  nel  territorio  di  competenza  dei
Servizi fitosanitari regionali e delle Province autonome di Trento  e
di Bolzano, delle caratteristiche della  popolazione  di  nematodi  a
cisti della  patata  presenti,  del  ricorso  a  varieta'  di  patate
resistenti che presentino il massimo livello possibile di resistenza,
come specificato nella sezione I dell'allegato IV, e di altre misure,
ove opportuno. 
  5. Il contenuto del programma di cui al comma  3  e'  trasmesso  al
Servizio fitosanitario centrale che provvedera'  a  notificarlo  alla
Commissione  europea  ed  agli  altri  Stati  membri.  Il  grado   di
resistenza delle varieta' di patate diverse da quelle gia' notificate
a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 69/465/CEE  e'
quantificato in base alla scala di punteggio di cui  alla  sezione  I
dell'allegato IV del presente  decreto.  Il  test  di  resistenza  e'
effettuato in base al protocollo di cui alla sezione II dell'allegato
IV.