Art. 9 
 
 
                        Misure fitosanitarie 
 
  1. I  Servizi  fitosanitari  regionali  competenti  per  territorio
dispongono quanto segue per le patate o le piante di cui all'allegato
I dichiarate contaminate ai sensi dell'articolo 6: 
    a) i tuberi-seme di patata e le piante ospiti di cui al  punto  1
dell'allegato  I  non  sono  impiantati   prima   di   essere   stati
disinfestati sotto la supervisione dei Servizi fitosanitari regionali
competenti utilizzando un metodo adeguato adottato dalla  Commissione
UE, basato sulla dimostrazione  scientifica  dell'inesistenza  di  un
rischio di diffusione dei nematodi a cisti della patata; 
    b) le patate  destinate  alla  trasformazione  o  alla  selezione
industriale sono oggetto delle misure approvate ufficialmente di  cui
alla sezione III, punto 2, dell'allegato III; 
    c) le piante di cui al punto 2 dell'allegato I non sono  messe  a
dimora prima di essere state disinfestate tramite le misure approvate
ufficialmente di cui alla sezione III, punto 1, dell'allegato III.