Art. 9 Immissione sul mercato di componenti di interoperabilita' 1. I componenti di interoperabilita' possono essere immessi sul mercato soltanto se consentono di realizzare l'interoperabilita' del sistema ferroviario soddisfacendo i requisiti essenziali e se sono usati nel loro campo di impiego conformemente alla loro destinazione nonche' installati e sottoposti a corretta manutenzione. Tali disposizioni non si applicano se tali componenti vengono immessi sul mercato per altre applicazioni. 2. I componenti di interoperabilita' preliminarmente al loro impiego non sono soggetti a verifiche ulteriori rispetto a quelle compiute in un altro Stato membro della Comunita' europea nell'ambito della procedura relativa alla dichiarazione CE di conformita' o di idoneita' all'impiego, i cui elementi sono indicati nell'allegato IV.