Art. 9 
 
 
      Immissione sul mercato di componenti di interoperabilita' 
 
  1. I componenti di interoperabilita'  possono  essere  immessi  sul
mercato soltanto se consentono di realizzare l'interoperabilita'  del
sistema ferroviario soddisfacendo i requisiti essenziali  e  se  sono
usati nel loro campo di impiego conformemente alla loro  destinazione
nonche'  installati  e  sottoposti  a  corretta  manutenzione.   Tali
disposizioni non si applicano se tali componenti vengono immessi  sul
mercato per altre applicazioni. 
  2.  I  componenti  di  interoperabilita'  preliminarmente  al  loro
impiego non sono soggetti a verifiche  ulteriori  rispetto  a  quelle
compiute in un altro Stato membro della Comunita' europea nell'ambito
della procedura relativa alla dichiarazione CE di  conformita'  o  di
idoneita' all'impiego, i cui elementi sono indicati nell'allegato IV.