Art. 8 
 
                       Casellario informatico 
 
                    (art. 27, d.P.R. n. 34/2000) 
 
    1. Il casellario informatico istituito ai sensi dell'articolo  7,
comma  10,  del  codice  e'  articolato  in  tre  sezioni   distinte,
contenenti i dati relativi agli operatori economici per  l'esecuzione
di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione  di  servizi.  La
sezione  relativa  ai  lavori  e'  articolata   in   due   subsezioni
rispettivamente per le imprese qualificate SOA e non qualificate;  in
caso di contratti misti, i dati sono  inseriti  in  tutte  e  tre  le
sezioni. 
    2.  Nella  subsezione  del  casellario  relativa   alle   imprese
qualificate SOA  esecutrici  di  lavori  pubblici  sono  inseriti,  i
seguenti dati: 
    a) ragione sociale, indirizzo, partita IVA e numero di  matricola
di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 
    b) generalita', compreso il  codice  fiscale,  dei  soggetti  che
hanno la rappresentanza legale, dei direttori tecnici e degli  organi
con potere di rappresentanza; 
    c) categorie ed importi della qualificazione conseguita; 
    d)  data  di  cessazione  dell'efficacia   dell'attestazione   di
qualificazione; 
    e) ragione sociale della SOA che ha rilasciato l'attestazione; 
    f)  cifra  di  affari  in  lavori  realizzata   nel   quinquennio
precedente la data dell'ultima attestazione conseguita; 
    g) costo del personale sostenuto nel  quinquennio  precedente  la
data dell'ultima qualificazione conseguita, con indicazione specifica
del costo relativo a operai, tecnici, diplomati, titolari di  diploma
universitario, laurea, laurea breve; 
    h)  costo  degli   ammortamenti   tecnici,   degli   ammortamenti
figurativi e dei canoni di locazione  finanziaria  e,  suddivisi  tra
quelli con durata superiore e inferiore a cinque anni, dei canoni  di
noleggio  a  freddo,  per   attrezzatura   tecnica,   sostenuto   nel
quinquennio precedente la data dell'ultima qualificazione conseguita; 
    i) natura ed importo dei lavori eseguiti in  ogni  categoria  nel
quinquennio precedente l'ultima qualificazione conseguita, risultanti
dai certificati rilasciati dalle stazioni appaltanti; 
    l) elenco dell'attrezzatura tecnica in proprieta' o in  locazione
finanziaria; 
    m) importo dei versamenti  effettuati  rispettivamente  all'INPS,
all'INAIL e alle casse edili in ordine alla retribuzione  corrisposte
ai dipendenti; 
    n) stato di liquidazione o cessazione di attivita'; 
    o) procedure concorsuali pendenti; 
    p) episodi di grave negligenza o errore grave nell'esecuzione dei
contratti  ovvero   gravi   inadempienze   contrattuali,   anche   in
riferimento all'osservanza delle norme  in  materia  di  sicurezza  e
degli obblighi  derivanti  da  rapporto  di  lavoro,  comunicate  dai
soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b); 
    q) provvedimenti di condanna di cui  all'articolo  38,  comma  1,
lettera c), del codice; 
    r) provvedimenti di esclusione dalle gare, ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia, adottati dai soggetti di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera b); 
    s) falsita' nelle dichiarazioni rese in  merito  ai  requisiti  e
alle condizioni rilevanti per la  partecipazione  alle  procedure  di
gara e per l'affidamento dei subappalti; il periodo annuale, ai  fini
dell'articolo 38, comma 1, lettera h), del codice, decorre dalla data
di iscrizione nel casellario; 
    t) le sanzioni di cui all'articolo 74; 
    u) l'elenco dei direttori tecnici delle imprese  attestate  dalle
SOA  ai  fini  del  rispetto  dell'unicita'  di   incarico   prevista
dall'articolo 87, comma 3; 
    v) le imprese ausiliate in possesso dell'attestato  SOA,  nonche'
l'elenco dei requisiti di cui all'articolo 79  messi  a  disposizione
dell'impresa ausiliaria; 
    z) le  certificazioni  di  qualita'  aziendali  rilasciate  dagli
organismi di certificazione; 
    aa) violazioni definitivamente accertate degli obblighi  relativi
al pagamento di imposte e tasse; 
    bb) falsita' nelle dichiarazioni rese in merito  ai  requisiti  e
alle condizioni rilevanti per la qualificazione di cui agli  articoli
78, comma 5, e 79, comma 18; 
    cc) i provvedimenti interdittivi a  contrarre  con  le  pubbliche
amministrazioni  e  alla  partecipazione  a  gare  pubbliche  di  cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
    dd) tutte le altre notizie  riguardanti  le  imprese  che,  anche
indipendentemente dall'esecuzione  dei  lavori,  sono  dall'Autorita'
ritenute utili ai fini  della  tenuta  del  casellario,  compresa  la
scadenza del certificato del sistema di qualita' aziendale. 
    I dati di cui alle lettere da a) a m), da u) a  z),  e  bb)  sono
inseriti  da  parte  delle  SOA,  secondo  le  modalita'  telematiche
previste dall'Autorita'; i dati di cui alla lettera bb) sono inseriti
direttamente  dall'Autorita'  nei  casi  di  inerzia  previsti   agli
articoli 78, comma 5, e 79, comma 18; i dati di cui alle  lettere  da
n) a s), aa) e dd) sono inseriti, a cura dell'Autorita', a seguito di
segnalazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo  3,  comma  1,
lettera b); i dati di cui alla lettera t) sono inseriti  direttamente
dall'Autorita';  i  dati  di  cui  alla  lettera  cc)  sono  inseriti
dall'Autorita'  a  seguito  di  segnalazione  del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti. 
    3. Nella subsezione di cui al comma 2  sono  inoltre  inseriti  i
seguenti dati, secondo quanto previsto nel comma 7: 
    a) le comunicazioni dei soggetti di cui all'articolo 3, comma  1,
lettera b), previste dall'articolo 7, commi 8 e 9, del codice; 
    b) i certificati dei lavori di  cui  all'articolo  40,  comma  3,
lettera b), del codice; 
    c)  le  dichiarazioni   relative   agli   avvalimenti,   di   cui
all'articolo 49, comma 2, del codice; 
    d) le comunicazioni, di cui all'articolo 63, comma  4,  da  parte
degli organismi di certificazione; 
    e) le attestazioni, trasmesse dalle SOA ai sensi  degli  articoli
70, comma 6, e 77, comma 7; 
    f) le certificazioni e attestazioni di cui all'articolo 84; 
    g) i certificati di lavori  di  cui  all'articolo  86,  comma  7,
trasmessi dalle SOA, ai sensi dell'articolo 83, comma 6; 
    h) le relazioni dettagliate sul comportamento  delle  imprese  di
cui al comma 6. 
    I dati di cui  alle  lettere  a),  b)  e  h)  sono  inseriti  nel
casellario informatico dai soggetti di cui all'articolo 3,  comma  1,
lettera b); i dati di cui alla  lettera  c)  sono  inseriti,  a  cura
dell'Autorita', a seguito  di  trasmissione  delle  dichiarazioni  da
parte dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b); i dati
di cui alla lettera  d)  sono  inseriti,  a  cura  dell'Autorita',  a
seguito di segnalazione da parte degli organismi di certificazione; i
dati di cui alle lettere e) e g) sono inseriti dalle SOA; i  dati  di
cui alla lettera f) sono inseriti dalla competente struttura centrale
del Ministero degli affari esteri. 
    4. Per le imprese non qualificate, esecutrici di lavori  pubblici
di importo pari o inferiore a 150.000 euro, nonche' per  i  fornitori
di prodotti e per i  prestatori  di  servizi,  rispettivamente  nella
subsezione relativa alle imprese non qualificate esecutrici di lavori
pubblici, nella sezione relativa  ai  fornitori  di  prodotti,  nella
sezione relativa ai prestatori di  servizi,  sono  inseriti,  a  cura
dell'Autorita', a seguito di segnalazioni da parte  dei  soggetti  di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), i dati di cui  al  comma  2,
lettere a), b), n), o), p), q), r), s), z), aa), bb) e cc), nonche' i
dati di cui al comma 3, lettera c). Per i servizi e le  forniture  di
importo superiore  a  150.000  euro  sono  altresi'  inseriti,  nelle
rispettive sezioni, i dati di  cui  al  comma  3,  lettera  a).  Sono
altresi' inserite tutte  le  altre  notizie  riguardanti  i  predetti
operatori economici che, anche indipendentemente dall'esecuzione  dei
lavori, forniture e servizi, sono dall'Osservatorio ritenute utili ai
fini della tutela del casellario. 
    5. Le imprese qualificate per i lavori sono tenute  a  comunicare
all'Osservatorio, entro  trenta  giorni  dal  suo  verificarsi,  ogni
variazione  relativa  ai  requisiti  di  ordine   generale   previsti
dall'articolo 78. 
    6. Per le imprese qualificate per i lavori,  i  soggetti  di  cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b), inviano  dopo  la  presentazione
del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione,
ovvero dopo la risoluzione o il recesso,  una  relazione  dettagliata
all'Osservatorio   sul    comportamento    dell'esecutore    e    dei
subappaltatori,   redatta   secondo   la   scheda    tipo    definita
dall'Autorita' e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Tale  relazione
e'  predisposta  dal  responsabile  del  procedimento,  eventualmente
integrata  con  ulteriori   valutazioni   espresse   dalla   stazione
appaltante, ed e' trasmessa entro sessanta giorni dall'emissione  del
certificato di  collaudo  o  di  regolare  esecuzione,  ovvero  entro
sessanta giorni dalla risoluzione del contratto  o  dal  recesso  dal
contratto. 
    7. I soggetti di cui all'articolo 3,  comma  1,  lettera  b),  la
competente struttura centrale del Ministero degli affari esteri e  le
SOA, nell'ambito delle rispettive competenze individuate al comma  3,
ultimo periodo, inseriscono nel casellario  informatico,  secondo  le
modalita' telematiche previste dall'Autorita': 
    a) i certificati dei lavori di  cui  all'articolo  40,  comma  3,
lettera  b),  del  codice  entro  trenta   giorni   dalla   richiesta
dell'esecutore; 
    b) le dichiarazioni di cui all'articolo 49, comma 2, del  codice,
trasmesse dai soggetti di cui all'articolo 3, comma  1,  lettera  b),
entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva, ovvero,  in  caso
di mancata aggiudicazione,  entro  trenta  giorni  dal  provvedimento
conclusivo della procedura; 
    c) le certificazioni per i lavori  eseguiti  all'estero,  di  cui
all'articolo 84, entro trenta giorni dalla ricezione da  parte  della
competente struttura centrale del Ministero degli affari esteri della
certificazione di cui all'articolo 84, comma 3; 
    d) i certificati di cui all'articolo 86, comma  7,  entro  trenta
giorni dal rilascio dell'attestazione da parte della SOA; 
    e) le  relazioni  dettagliate  sul  comportamento  delle  imprese
esecutrici di cui al comma 6, nel termine ivi previsto; 
    f) le comunicazioni di cui al comma 3, lettera  a),  nei  termini
previsti dal codice; 
    g) le comunicazioni di cui al comma 3, lettera d),  segnalate  da
parte  degli  organismi  di  certificazione  nei   termini   previsti
dall'articolo 63, comma 4; 
    h) le attestazioni di cui al comma 3,  lettera  e),  nei  termini
previsti dagli articoli 70, comma 6, e 77, comma 7. 
    8. In caso di inosservanza dei termini di  cui  al  comma  7,  si
applicano le sanzioni di cui all'articolo 6, comma  11,  del  codice.
Inoltre, l'operatore economico  puo'  produrre  l'originale  o  copia
autentica  del  documento  direttamente  all'Autorita',  che,  previa
verifica  della  sua  autenticita',  ne  dispone   l'inserzione   nel
casellario. 
    9. Nel casellario sono inseriti  i  provvedimenti  relativi  alle
sanzioni, alle sospensioni e  alle  pronunce  di  decadenza  previste
dall'articolo 73 nei confronti delle SOA. 
    10. Fermo  quanto  previsto  dal  successivo  comma  11,  i  dati
aggregati del casellario sono resi pubblici a cura  dell'Osservatorio
e sono a disposizione dei soggetti di cui all'articolo  3,  comma  1,
lettera b), per l'individuazione degli operatori  economici  nei  cui
confronti  sussistono  cause  di  esclusione   dalle   procedure   di
affidamento di contratti pubblici di  lavori,  servizi  e  forniture,
nonche' delle SOA per lo svolgimento dell'attivita' di attestazione e
di verifica e controllo. 
    11. Tutte le notizie, le informazioni e i  dati  riguardanti  gli
operatori economici e le SOA contenute nel casellario sono  riservati
e tutelati nel rispetto  della  normativa  vigente,  fatte  salve  le
segnalazioni cui devono provvedere i soggetti di cui all'articolo  3,
comma 1, lettera b). 
    12.  Per  l'inserimento  dei  dati  nel  casellario,  l'Autorita'
assicura, in relazione alle specifiche caratteristiche e circostanze,
la partecipazione al procedimento secondo le disposizioni della legge
n. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 
 
              Note all'art. 8 
              - Il  testo  dell'articolo  7,  comma  10,  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “10.  E'  istituito  il  casellario   informatico   dei
          contratti pubblici di lavori, servizi  e  forniture  presso
          l'Osservatorio.  Il  regolamento  di  cui  all'articolo   5
          disciplina il casellario informatico dei contratti pubblici
          di lavori, servizi e forniture,  nonche'  le  modalita'  di
          funzionamento del sito informatico  presso  l'Osservatorio,
          prevedendo archivi differenziati per i bandi, gli avvisi  e
          gli estremi dei programmi non ancora  scaduti  e  per  atti
          scaduti,  stabilendo  altresi'  il   termine   massimo   di
          conservazione degli atti nell'archivio degli atti  scaduti,
          nonche' un archivio per la pubblicazione di massime  tratte
          da decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali..” 
              - Il testo dell'articolo 38, comma 1, lettere c) ed  h)
          del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  e'
          il seguente: 
              “Art. 38 (Requisiti  di  ordine  generale)  -  1.  Sono
          esclusi dalla partecipazione alle procedure di  affidamento
          delle concessioni e degli appalti di  lavori,  forniture  e
          servizi, ne' possono essere affidatari di subappalti, e non
          possono stipulare i relativi contratti i soggetti: 
              a) -b) (omissis) 
              c) nei cui confronti e' stata pronunciata  sentenza  di
          condanna passata in giudicato, o emesso decreto  penale  di
          condanna  divenuto   irrevocabile,   oppure   sentenza   di
          applicazione   della   pena   su   richiesta,   ai    sensi
          dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati
          gravi in danno dello Stato o della Comunita'  che  incidono
          sulla  moralita'  professionale;  e'  comunque   causa   di
          esclusione la condanna, con sentenza passata in  giudicato,
          per uno o piu' reati di partecipazione a  un'organizzazione
          criminale, corruzione, frode, riciclaggio,  quali  definiti
          dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo  1,
          direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano  se
          la sentenza o il decreto sono stati emessi  nei  confronti:
          del titolare o  del  direttore  tecnico  se  si  tratta  di
          impresa individuale; del socio o del direttore tecnico,  se
          si  tratta  di  societa'  in  nome  collettivo;  dei   soci
          accomandatari o del  direttore  tecnico  se  si  tratta  di
          societa'  in  accomandita  semplice;  degli  amministratori
          muniti di potere di rappresentanza o del direttore  tecnico
          se si tratta di altro tipo di societa' o consorzio. In ogni
          caso l'esclusione e il divieto operano anche nei  confronti
          dei soggetti cessati dalla carica nel triennio  antecedente
          la  data  di  pubblicazione  del  bando  di  gara,  qualora
          l'impresa non dimostri di aver adottato atti  o  misure  di
          completa   dissociazione    della    condotta    penalmente
          sanzionata;  resta  salva  in  ogni   caso   l'applicazione
          dell'articolo 178 del codice penale  e  dell'articolo  445,
          comma 2, del codice di procedura penale; 
              d)-g) (omissis) 
              h) che nell'anno antecedente la data  di  pubblicazione
          del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in  merito
          ai  requisiti  e   alle   condizioni   rilevanti   per   la
          partecipazione alle procedure di gara e  per  l'affidamento
          dei   subappalti,   risultanti   dai   dati   in   possesso
          dell'Osservatorio;”. 
              - Il testo dell'articolo 14 del decreto  legislativo  9
          aprile 2008, n. 81,  recante  “Attuazione  dell'articolo  1
          della legge 3 agosto 2007, n. 123,  in  materia  di  tutela
          della salute e  della  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro.”
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101,
          S.O, e' il seguente: 
              “Art. 14 (Disposizioni  per  il  contrasto  del  lavoro
          irregolare e per la tutela della salute e  della  sicurezza
          dei lavoratori) - 1. Al fine di far cessare il pericolo per
          la tutela della  salute  e  la  sicurezza  dei  lavoratori,
          nonche' di contrastare il fenomeno del  lavoro  sommerso  e
          irregolare, ferme restando le attribuzioni del coordinatore
          per l'esecuzione dei lavori di cui all' articolo 92,  comma
          1, lettera e), gli organi di vigilanza  del  Ministero  del
          lavoro, della salute e delle politiche  sociali,  anche  su
          segnalazione delle  amministrazioni  pubbliche  secondo  le
          rispettive competenze, possono  adottare  provvedimenti  di
          sospensione  in   relazione   alla   parte   dell'attivita'
          imprenditoriale   interessata   dalle   violazioni   quando
          riscontrano l'impiego di  personale  non  risultante  dalla
          documentazione obbligatoria in misura pari o  superiore  al
          20 per cento del totale dei lavoratori presenti  sul  luogo
          di lavoro, nonche' in caso di gravi e reiterate  violazioni
          in materia di tutela della salute  e  della  sicurezza  sul
          lavoro individuate con decreto del  Ministero  del  lavoro,
          della salute e delle politiche sociali, adottato sentito il
          Ministero dell'interno e la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano. In attesa della  adozione  del  citato
          decreto, le violazioni in materia di tutela della salute  e
          della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto
          per   l'adozione   del   provvedimento    di    sospensione
          dell'attivita'  imprenditoriale  sono  quelle   individuate
          nell'Allegato I. Si ha reiterazione quando, nei cinque anni
          successivi alla commissione di una  violazione  oggetto  di
          prescrizione  dell'organo  di  vigilanza  ottemperata   dal
          contravventore o di una violazione accertata  con  sentenza
          definitiva, lo stesso  soggetto  commette  piu'  violazioni
          della stessa indole. Si considerano della stessa indole  le
          violazioni  della  medesima  disposizione   e   quelle   di
          disposizioni diverse individuate, in attesa della  adozione
          del decreto di cui al precedente periodo, nell'Allegato  I.
          L'adozione del provvedimento di sospensione  e'  comunicata
          all'Autorita' per la vigilanza sui  contratti  pubblici  di
          lavori, servizi e forniture di  cui  all'  articolo  6  del
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti, per  gli  aspetti  di
          rispettiva competenza, al fine dell'adozione, da parte  del
          Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  un
          provvedimento  interdittivo  alla  contrattazione  con   le
          pubbliche amministrazioni ed  alla  partecipazione  a  gare
          pubbliche. La durata del provvedimento e' pari alla  citata
          sospensione nel caso in cui la percentuale  dei  lavoratori
          irregolari sia inferiore al 50 per  cento  del  totale  dei
          lavoratori presenti sul luogo di lavoro; nel caso in cui la
          percentuale dei lavoratori irregolari sia pari o  superiore
          al 50 per cento del  totale  dei  lavoratori  presenti  sul
          luogo di lavoro, ovvero  nei  casi  di  gravi  e  reiterate
          violazioni in  materia  di  tutela  della  salute  e  della
          sicurezza sul lavoro, ovvero nei casi  di  reiterazione  la
          durata e' incrementata di un  ulteriore  periodo  di  tempo
          pari al doppio della durata della  sospensione  e  comunque
          non superiore a due  anni;  nel  caso  di  reiterazione  la
          decorrenza del periodo di  interdizione  e'  successiva  al
          termine del precedente periodo di interdizione; nel caso di
          non intervenuta revoca  del  provvedimento  di  sospensione
          entro quattro mesi  dalla  data  della  sua  emissione,  la
          durata del provvedimento e' pari a due  anni,  fatta  salva
          l'adozione  di  eventuali   successivi   provvedimenti   di
          rideterminazione della durata dell'interdizione  a  seguito
          dell'acquisizione  della  revoca  della   sospensione.   Le
          disposizioni del presente  comma  si  applicano  anche  con
          riferimento ai lavori nell'ambito dei  cantieri  edili.  Ai
          provvedimenti del presente articolo  non  si  applicano  le
          disposizioni di cui alla  legge  7  agosto  1990,  n.  241.
          Limitatamente alla sospensione dell'attivita'  di  impresa,
          all'accertamento delle violazioni in materia di prevenzione
          incendi,  indicate  all'allegato  I,  provvede  il  comando
          provinciale   dei   vigili   del   fuoco   territorialmente
          competente.  Ove  gli  organi  di  vigilanza  o  le   altre
          amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni  in
          materia di prevenzione incendi, ne  danno  segnalazione  al
          competente Comando provinciale dei  Vigili  del  Fuoco,  il
          quale procede  ai  sensi  delle  disposizioni  del  decreto
          legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e di cui al comma 2. 
              2. I poteri e gli obblighi di cui al comma  1  spettano
          anche agli organi  di  vigilanza  delle  aziende  sanitarie
          locali, con riferimento all'accertamento della reiterazione
          delle violazioni della  disciplina  in  materia  di  tutela
          della salute e della sicurezza sul lavoro di cui  al  comma
          1. In materia  di  prevenzione  incendi  in  ragione  della
          competenza esclusiva del Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco di cui  all'  articolo  46  trovano  applicazione  le
          disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20  del  decreto
          legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 
              3. Il provvedimento di sospensione puo' essere revocato
          da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato. 
              4. E' condizione per la  revoca  del  provvedimento  da
          parte dell'organo di vigilanza del  Ministero  del  lavoro,
          della salute e delle politiche sociali di cui al comma 1: 
              a) la regolarizzazione dei  lavoratori  non  risultanti
          dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria; 
              b)  l'accertamento  del   ripristino   delle   regolari
          condizioni di lavoro nelle ipotesi  di  gravi  e  reiterate
          violazioni della disciplina  in  materia  di  tutela  della
          salute e della sicurezza sul lavoro; 
              c) il pagamento di  una  somma  aggiuntiva  rispetto  a
          quelle di cui al comma 6 pari a 1.500 euro nelle ipotesi di
          sospensione per lavoro irregolare  e  a  2.500  euro  nelle
          ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni  in
          materia di  tutela  della  salute  e  della  sicurezza  sul
          lavoro. 
              5. E' condizione per la  revoca  del  provvedimento  da
          parte dell'organo  di  vigilanza  delle  aziende  sanitarie
          locali di cui al comma 2: 
              a)  l'accertamento  del   ripristino   delle   regolari
          condizioni di lavoro nelle ipotesi  di  gravi  e  reiterate
          violazioni delle disciplina  in  materia  di  tutela  della
          salute e della sicurezza sul lavoro; 
              b) il pagamento di una somma aggiuntiva  unica  pari  a
          Euro 2.500 rispetto a quelle di cui al comma 6. 
              6.  E'  comunque  fatta  salva   l'applicazione   delle
          sanzioni penali, civili e amministrative vigenti. 
              7. L'importo delle somme aggiuntive di cui al comma  4,
          lettera  c),   integra   la   dotazione   del   Fondo   per
          l'occupazione  di  cui  all'articolo  1,   comma   7,   del
          decreto-legge 20  maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.  236,  ed  e'
          destinato al finanziamento degli interventi di contrasto al
          lavoro sommerso ed irregolare individuati con  decreto  del
          Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
          di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g), della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296. 
              8. L'importo delle somme aggiuntive di cui al comma  5,
          lettera  b),  integra  l'apposito  capitolo  regionale  per
          finanziare l'attivita' di prevenzione nei luoghi di lavoro. 
              9. Avverso i provvedimenti di  sospensione  di  cui  ai
          commi  1  e  2  e'  ammesso  ricorso,  entro   30   giorni,
          rispettivamente,  alla  Direzione  regionale   del   lavoro
          territorialmente competente e al  presidente  della  Giunta
          regionale, i quali si pronunciano nel termine di 15  giorni
          dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo
          termine il provvedimento di sospensione perde efficacia. 
              10.  Il  datore  di  lavoro  che   non   ottempera   al
          provvedimento di sospensione di cui al presente articolo e'
          punito con l'arresto fino  a  sei  mesi  nelle  ipotesi  di
          sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia  di
          tutela della salute e della  sicurezza  sul  lavoro  e  con
          l'arresto da tre a sei mesi o  con  l'ammenda  da  2.500  a
          6.400  euro  nelle  ipotesi  di  sospensione   per   lavoro
          irregolare. 
              11. Nelle ipotesi delle violazioni in materia di salute
          e sicurezza sul lavoro di cui al comma 1,  le  disposizioni
          del presente  articolo  si  applicano  nel  rispetto  delle
          competenze in tema di vigilanza in materia. 
              11-bis. Il provvedimento di sospensione  nelle  ipotesi
          di lavoro irregolare non si applica  nel  caso  in  cui  il
          lavoratore    irregolare    risulti    l'unico     occupato
          dall'impresa. In ogni caso di sospensione nelle ipotesi  di
          lavoro irregolare gli  effetti  della  sospensione  possono
          essere  fatti  decorrere  dalle  ore  dodici   del   giorno
          lavorativo    successivo    ovvero     dalla     cessazione
          dell'attivita' lavorativa in  corso  che  non  puo'  essere
          interrotta, salvo che  non  si  riscontrino  situazioni  di
          pericolo imminente o di grave rischio  per  la  salute  dei
          lavoratori o dei terzi.” 
              - La direttiva 2004/18/CE,  (Direttiva  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio  relativa  al  coordinamento  delle
          procedure  di  aggiudicazione  degli  appalti  pubblici  di
          lavori, di forniture e di  servizi),  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee 30 aprile  2004,
          n. L 134. 
              - Il testo dell'articolo 7, commi 8 e  9,  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “8. Le stazioni appaltanti  e  gli  enti  aggiudicatori
          sono tenuti a comunicare all'Osservatorio, per contratti di
          importo superiore a 150.000 euro: 
              a) entro trenta giorni dalla  data  dell'aggiudicazione
          definitiva o di definizione della  procedura  negoziata,  i
          dati concernenti il contenuto dei  bandi,  dei  verbali  di
          gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione,  il
          nominativo dell'affidatario e del progettista; 
              b) limitatamente ai settori  ordinari,  entro  sessanta
          giorni dalla data del  loro  compimento  ed  effettuazione,
          l'inizio, gli stati  di  avanzamento  e  l'ultimazione  dei
          lavori, servizi, forniture, l'effettuazione  del  collaudo,
          l'importo finale. 
              Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non
          e' necessaria la comunicazione dell'emissione  degli  stati
          di  avanzamento.  Le  norme  del  presente  comma  non   si
          applicano ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22,
          23, 24, 25, 26, per i quali le stazioni  appaltanti  e  gli
          enti aggiudicatori trasmettono all'Autorita', entro  il  31
          gennaio di ciascun anno, una relazione contenente il numero
          e i dati essenziali relativi  a  detti  contratti  affidati
          nell'anno  precedente.  Il  soggetto  che   ometta,   senza
          giustificato  motivo,  di  fornire  i  dati  richiesti   e'
          sottoposto, con provvedimento dell'Autorita', alla sanzione
          amministrativa del pagamento  di  una  somma  fino  a  euro
          25.822. La sanzione e' elevata fino a euro 51.545  se  sono
          forniti dati non veritieri. 
              9. I dati di cui al comma  8,  relativi  ai  lavori  di
          interesse   regionale,   provinciale   e   comunale,   sono
          comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio che  li
          trasmettono alla sezione centrale.” 
              - Il testo dell'articolo 40, comma 3, lettera  b),  del
          citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  e'  il
          seguente: 
              “Agli organismi di attestazione e' demandato il compito
          di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di: 
              a) (omissis) 
              b)    requisiti    di    ordine    generale     nonche'
          tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle
          disposizioni comunitarie in materia di qualificazione.  Tra
          i requisiti tecnico - organizzativi rientrano i certificati
          rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori  pubblici  da
          parte  delle  stazioni   appaltanti.   Gli   organismi   di
          attestazione  acquisiscono  detti  certificati   unicamente
          dall'Osservatorio, cui  sono  trasmessi,  in  copia,  dalle
          stazioni appaltanti.” 
              - Il  testo  dell'articolo  49,  comma  2,  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “2.  Ai  fini  di  quanto  previsto  nel  comma  1   il
          concorrente allega, oltre  all'eventuale  attestazione  SOA
          propria e dell'impresa ausiliaria: 
              a)  una  sua  dichiarazione   verificabile   ai   sensi
          dell'articolo 48, attestante  l'avvalimento  dei  requisiti
          necessari per la partecipazione alla  gara,  con  specifica
          indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria; 
              b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del
          concorrente  medesimo  dei  requisiti   generali   di   cui
          all'articolo 38; 
              c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa
          ausiliaria attestante il possesso da parte di  quest'ultima
          dei requisiti generali di cui all'articolo 38; 
              d)   una   dichiarazione   sottoscritta    dall'impresa
          ausiliaria  con  cui  quest'ultima  si  obbliga  verso   il
          concorrente e verso la  stazione  appaltante  a  mettere  a
          disposizione per tutta la durata  dell'appalto  le  risorse
          necessarie di cui e' carente il concorrente; 
              e)   una   dichiarazione   sottoscritta    dall'impresa
          ausiliaria con cui questa attesta che  non  partecipa  alla
          gara  in  proprio  o  associata  o  consorziata  ai   sensi
          dell'articolo  34  ne'  si  trova  in  una  situazione   di
          controllo di cui all'articolo 34, comma  2  con  una  delle
          altre imprese che partecipano alla gara; 
              f) in originale  o  copia  autentica  il  contratto  in
          virtu'  del  quale  l'impresa  ausiliaria  si  obbliga  nei
          confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere
          a disposizione le risorse necessarie per  tutta  la  durata
          dell'appalto; 
              g) nel caso di avvalimento nei confronti di  un'impresa
          che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di
          cui alla lettera f) l'impresa concorrente  puo'  presentare
          una  dichiarazione   sostitutiva   attestante   il   legame
          giuridico ed economico  esistente  nel  gruppo,  dal  quale
          discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5.” 
              - Il  testo  dell'articolo  6,  comma  11,  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “11. Con provvedimento dell'Autorita',  i  soggetti  ai
          quali e' richiesto di fornire gli elementi di cui al  comma
          9 sono sottoposti alla sanzione  amministrativa  pecuniaria
          fino  a  euro  25.822  se  rifiutano  od  omettono,   senza
          giustificato  motivo,  di  fornire  le  informazioni  o  di
          esibire i documenti, ovvero  alla  sanzione  amministrativa
          pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono informazioni od
          esibiscono documenti non veritieri. Le stesse  sanzioni  si
          applicano agli operatori economici che non ottemperano alla
          richiesta   della   stazione   appaltante    o    dell'ente
          aggiudicatore di comprovare il possesso  dei  requisiti  di
          partecipazione alla procedura di affidamento, nonche'  agli
          operatori economici che forniscono  dati  o  documenti  non
          veritieri,   circa   il   possesso   dei    requisiti    di
          qualificazione,  alle  stazioni  appaltanti  o  agli   enti
          aggiudicatori a agli organismi di attestazione.”