Art. 8 Casellario informatico (art. 27, d.P.R. n. 34/2000) 1. Il casellario informatico istituito ai sensi dell'articolo 7, comma 10, del codice e' articolato in tre sezioni distinte, contenenti i dati relativi agli operatori economici per l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi. La sezione relativa ai lavori e' articolata in due subsezioni rispettivamente per le imprese qualificate SOA e non qualificate; in caso di contratti misti, i dati sono inseriti in tutte e tre le sezioni. 2. Nella subsezione del casellario relativa alle imprese qualificate SOA esecutrici di lavori pubblici sono inseriti, i seguenti dati: a) ragione sociale, indirizzo, partita IVA e numero di matricola di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; b) generalita', compreso il codice fiscale, dei soggetti che hanno la rappresentanza legale, dei direttori tecnici e degli organi con potere di rappresentanza; c) categorie ed importi della qualificazione conseguita; d) data di cessazione dell'efficacia dell'attestazione di qualificazione; e) ragione sociale della SOA che ha rilasciato l'attestazione; f) cifra di affari in lavori realizzata nel quinquennio precedente la data dell'ultima attestazione conseguita; g) costo del personale sostenuto nel quinquennio precedente la data dell'ultima qualificazione conseguita, con indicazione specifica del costo relativo a operai, tecnici, diplomati, titolari di diploma universitario, laurea, laurea breve; h) costo degli ammortamenti tecnici, degli ammortamenti figurativi e dei canoni di locazione finanziaria e, suddivisi tra quelli con durata superiore e inferiore a cinque anni, dei canoni di noleggio a freddo, per attrezzatura tecnica, sostenuto nel quinquennio precedente la data dell'ultima qualificazione conseguita; i) natura ed importo dei lavori eseguiti in ogni categoria nel quinquennio precedente l'ultima qualificazione conseguita, risultanti dai certificati rilasciati dalle stazioni appaltanti; l) elenco dell'attrezzatura tecnica in proprieta' o in locazione finanziaria; m) importo dei versamenti effettuati rispettivamente all'INPS, all'INAIL e alle casse edili in ordine alla retribuzione corrisposte ai dipendenti; n) stato di liquidazione o cessazione di attivita'; o) procedure concorsuali pendenti; p) episodi di grave negligenza o errore grave nell'esecuzione dei contratti ovvero gravi inadempienze contrattuali, anche in riferimento all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro, comunicate dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b); q) provvedimenti di condanna di cui all'articolo 38, comma 1, lettera c), del codice; r) provvedimenti di esclusione dalle gare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, adottati dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b); s) falsita' nelle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti; il periodo annuale, ai fini dell'articolo 38, comma 1, lettera h), del codice, decorre dalla data di iscrizione nel casellario; t) le sanzioni di cui all'articolo 74; u) l'elenco dei direttori tecnici delle imprese attestate dalle SOA ai fini del rispetto dell'unicita' di incarico prevista dall'articolo 87, comma 3; v) le imprese ausiliate in possesso dell'attestato SOA, nonche' l'elenco dei requisiti di cui all'articolo 79 messi a disposizione dell'impresa ausiliaria; z) le certificazioni di qualita' aziendali rilasciate dagli organismi di certificazione; aa) violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse; bb) falsita' nelle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la qualificazione di cui agli articoli 78, comma 5, e 79, comma 18; cc) i provvedimenti interdittivi a contrarre con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; dd) tutte le altre notizie riguardanti le imprese che, anche indipendentemente dall'esecuzione dei lavori, sono dall'Autorita' ritenute utili ai fini della tenuta del casellario, compresa la scadenza del certificato del sistema di qualita' aziendale. I dati di cui alle lettere da a) a m), da u) a z), e bb) sono inseriti da parte delle SOA, secondo le modalita' telematiche previste dall'Autorita'; i dati di cui alla lettera bb) sono inseriti direttamente dall'Autorita' nei casi di inerzia previsti agli articoli 78, comma 5, e 79, comma 18; i dati di cui alle lettere da n) a s), aa) e dd) sono inseriti, a cura dell'Autorita', a seguito di segnalazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b); i dati di cui alla lettera t) sono inseriti direttamente dall'Autorita'; i dati di cui alla lettera cc) sono inseriti dall'Autorita' a seguito di segnalazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 3. Nella subsezione di cui al comma 2 sono inoltre inseriti i seguenti dati, secondo quanto previsto nel comma 7: a) le comunicazioni dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), previste dall'articolo 7, commi 8 e 9, del codice; b) i certificati dei lavori di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b), del codice; c) le dichiarazioni relative agli avvalimenti, di cui all'articolo 49, comma 2, del codice; d) le comunicazioni, di cui all'articolo 63, comma 4, da parte degli organismi di certificazione; e) le attestazioni, trasmesse dalle SOA ai sensi degli articoli 70, comma 6, e 77, comma 7; f) le certificazioni e attestazioni di cui all'articolo 84; g) i certificati di lavori di cui all'articolo 86, comma 7, trasmessi dalle SOA, ai sensi dell'articolo 83, comma 6; h) le relazioni dettagliate sul comportamento delle imprese di cui al comma 6. I dati di cui alle lettere a), b) e h) sono inseriti nel casellario informatico dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b); i dati di cui alla lettera c) sono inseriti, a cura dell'Autorita', a seguito di trasmissione delle dichiarazioni da parte dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b); i dati di cui alla lettera d) sono inseriti, a cura dell'Autorita', a seguito di segnalazione da parte degli organismi di certificazione; i dati di cui alle lettere e) e g) sono inseriti dalle SOA; i dati di cui alla lettera f) sono inseriti dalla competente struttura centrale del Ministero degli affari esteri. 4. Per le imprese non qualificate, esecutrici di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro, nonche' per i fornitori di prodotti e per i prestatori di servizi, rispettivamente nella subsezione relativa alle imprese non qualificate esecutrici di lavori pubblici, nella sezione relativa ai fornitori di prodotti, nella sezione relativa ai prestatori di servizi, sono inseriti, a cura dell'Autorita', a seguito di segnalazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), i dati di cui al comma 2, lettere a), b), n), o), p), q), r), s), z), aa), bb) e cc), nonche' i dati di cui al comma 3, lettera c). Per i servizi e le forniture di importo superiore a 150.000 euro sono altresi' inseriti, nelle rispettive sezioni, i dati di cui al comma 3, lettera a). Sono altresi' inserite tutte le altre notizie riguardanti i predetti operatori economici che, anche indipendentemente dall'esecuzione dei lavori, forniture e servizi, sono dall'Osservatorio ritenute utili ai fini della tutela del casellario. 5. Le imprese qualificate per i lavori sono tenute a comunicare all'Osservatorio, entro trenta giorni dal suo verificarsi, ogni variazione relativa ai requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 78. 6. Per le imprese qualificate per i lavori, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), inviano dopo la presentazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero dopo la risoluzione o il recesso, una relazione dettagliata all'Osservatorio sul comportamento dell'esecutore e dei subappaltatori, redatta secondo la scheda tipo definita dall'Autorita' e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Tale relazione e' predisposta dal responsabile del procedimento, eventualmente integrata con ulteriori valutazioni espresse dalla stazione appaltante, ed e' trasmessa entro sessanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, ovvero entro sessanta giorni dalla risoluzione del contratto o dal recesso dal contratto. 7. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), la competente struttura centrale del Ministero degli affari esteri e le SOA, nell'ambito delle rispettive competenze individuate al comma 3, ultimo periodo, inseriscono nel casellario informatico, secondo le modalita' telematiche previste dall'Autorita': a) i certificati dei lavori di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b), del codice entro trenta giorni dalla richiesta dell'esecutore; b) le dichiarazioni di cui all'articolo 49, comma 2, del codice, trasmesse dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva, ovvero, in caso di mancata aggiudicazione, entro trenta giorni dal provvedimento conclusivo della procedura; c) le certificazioni per i lavori eseguiti all'estero, di cui all'articolo 84, entro trenta giorni dalla ricezione da parte della competente struttura centrale del Ministero degli affari esteri della certificazione di cui all'articolo 84, comma 3; d) i certificati di cui all'articolo 86, comma 7, entro trenta giorni dal rilascio dell'attestazione da parte della SOA; e) le relazioni dettagliate sul comportamento delle imprese esecutrici di cui al comma 6, nel termine ivi previsto; f) le comunicazioni di cui al comma 3, lettera a), nei termini previsti dal codice; g) le comunicazioni di cui al comma 3, lettera d), segnalate da parte degli organismi di certificazione nei termini previsti dall'articolo 63, comma 4; h) le attestazioni di cui al comma 3, lettera e), nei termini previsti dagli articoli 70, comma 6, e 77, comma 7. 8. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 7, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11, del codice. Inoltre, l'operatore economico puo' produrre l'originale o copia autentica del documento direttamente all'Autorita', che, previa verifica della sua autenticita', ne dispone l'inserzione nel casellario. 9. Nel casellario sono inseriti i provvedimenti relativi alle sanzioni, alle sospensioni e alle pronunce di decadenza previste dall'articolo 73 nei confronti delle SOA. 10. Fermo quanto previsto dal successivo comma 11, i dati aggregati del casellario sono resi pubblici a cura dell'Osservatorio e sono a disposizione dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), per l'individuazione degli operatori economici nei cui confronti sussistono cause di esclusione dalle procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonche' delle SOA per lo svolgimento dell'attivita' di attestazione e di verifica e controllo. 11. Tutte le notizie, le informazioni e i dati riguardanti gli operatori economici e le SOA contenute nel casellario sono riservati e tutelati nel rispetto della normativa vigente, fatte salve le segnalazioni cui devono provvedere i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b). 12. Per l'inserimento dei dati nel casellario, l'Autorita' assicura, in relazione alle specifiche caratteristiche e circostanze, la partecipazione al procedimento secondo le disposizioni della legge n. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
Note all'art. 8 - Il testo dell'articolo 7, comma 10, del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: “10. E' istituito il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture presso l'Osservatorio. Il regolamento di cui all'articolo 5 disciplina il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonche' le modalita' di funzionamento del sito informatico presso l'Osservatorio, prevedendo archivi differenziati per i bandi, gli avvisi e gli estremi dei programmi non ancora scaduti e per atti scaduti, stabilendo altresi' il termine massimo di conservazione degli atti nell'archivio degli atti scaduti, nonche' un archivio per la pubblicazione di massime tratte da decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali..” - Il testo dell'articolo 38, comma 1, lettere c) ed h) del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: “Art. 38 (Requisiti di ordine generale) - 1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, ne' possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: a) -b) (omissis) c) nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunita' che incidono sulla moralita' professionale; e' comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o piu' reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di societa' in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di societa' in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di societa' o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale; d)-g) (omissis) h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;”. - Il testo dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, S.O, e' il seguente: “Art. 14 (Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori) - 1. Al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonche' di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all' articolo 92, comma 1, lettera e), gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell'attivita' imprenditoriale interessata dalle violazioni quando riscontrano l'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonche' in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentito il Ministero dell'interno e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In attesa della adozione del citato decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attivita' imprenditoriale sono quelle individuate nell'Allegato I. Si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell'organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette piu' violazioni della stessa indole. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse individuate, in attesa della adozione del decreto di cui al precedente periodo, nell'Allegato I. L'adozione del provvedimento di sospensione e' comunicata all'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'adozione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche. La durata del provvedimento e' pari alla citata sospensione nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia inferiore al 50 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro; nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia pari o superiore al 50 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero nei casi di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ovvero nei casi di reiterazione la durata e' incrementata di un ulteriore periodo di tempo pari al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni; nel caso di reiterazione la decorrenza del periodo di interdizione e' successiva al termine del precedente periodo di interdizione; nel caso di non intervenuta revoca del provvedimento di sospensione entro quattro mesi dalla data della sua emissione, la durata del provvedimento e' pari a due anni, fatta salva l'adozione di eventuali successivi provvedimenti di rideterminazione della durata dell'interdizione a seguito dell'acquisizione della revoca della sospensione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche con riferimento ai lavori nell'ambito dei cantieri edili. Ai provvedimenti del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Limitatamente alla sospensione dell'attivita' di impresa, all'accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi, indicate all'allegato I, provvede il comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente. Ove gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni in materia di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al competente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, il quale procede ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e di cui al comma 2. 2. I poteri e gli obblighi di cui al comma 1 spettano anche agli organi di vigilanza delle aziende sanitarie locali, con riferimento all'accertamento della reiterazione delle violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro di cui al comma 1. In materia di prevenzione incendi in ragione della competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all' articolo 46 trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 3. Il provvedimento di sospensione puo' essere revocato da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato. 4. E' condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'organo di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di cui al comma 1: a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria; b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; c) il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 6 pari a 1.500 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e a 2.500 euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. 5. E' condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'organo di vigilanza delle aziende sanitarie locali di cui al comma 2: a) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni delle disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; b) il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a Euro 2.500 rispetto a quelle di cui al comma 6. 6. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti. 7. L'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 4, lettera c), integra la dotazione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed e' destinato al finanziamento degli interventi di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare individuati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 8. L'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 5, lettera b), integra l'apposito capitolo regionale per finanziare l'attivita' di prevenzione nei luoghi di lavoro. 9. Avverso i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 1 e 2 e' ammesso ricorso, entro 30 giorni, rispettivamente, alla Direzione regionale del lavoro territorialmente competente e al presidente della Giunta regionale, i quali si pronunciano nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia. 10. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo e' punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare. 11. Nelle ipotesi delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al comma 1, le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto delle competenze in tema di vigilanza in materia. 11-bis. Il provvedimento di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare non si applica nel caso in cui il lavoratore irregolare risulti l'unico occupato dall'impresa. In ogni caso di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare gli effetti della sospensione possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attivita' lavorativa in corso che non puo' essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi.” - La direttiva 2004/18/CE, (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee 30 aprile 2004, n. L 134. - Il testo dell'articolo 7, commi 8 e 9, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: “8. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio, per contratti di importo superiore a 150.000 euro: a) entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario e del progettista; b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale. Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non e' necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento. Le norme del presente comma non si applicano ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, per i quali le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori trasmettono all'Autorita', entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione contenente il numero e i dati essenziali relativi a detti contratti affidati nell'anno precedente. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti e' sottoposto, con provvedimento dell'Autorita', alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 25.822. La sanzione e' elevata fino a euro 51.545 se sono forniti dati non veritieri. 9. I dati di cui al comma 8, relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale, sono comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio che li trasmettono alla sezione centrale.” - Il testo dell'articolo 40, comma 3, lettera b), del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: “Agli organismi di attestazione e' demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di: a) (omissis) b) requisiti di ordine generale nonche' tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione. Tra i requisiti tecnico - organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori pubblici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall'Osservatorio, cui sono trasmessi, in copia, dalle stazioni appaltanti.” - Il testo dell'articolo 49, comma 2, del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: “2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1 il concorrente allega, oltre all'eventuale attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria: a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 48, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria; b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'articolo 38; c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38; d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui e' carente il concorrente; e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 ne' si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 34, comma 2 con una delle altre imprese che partecipano alla gara; f) in originale o copia autentica il contratto in virtu' del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente puo' presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5.” - Il testo dell'articolo 6, comma 11, del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: “11. Con provvedimento dell'Autorita', i soggetti ai quali e' richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 9 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 25.822 se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Le stesse sanzioni si applicano agli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, nonche' agli operatori economici che forniscono dati o documenti non veritieri, circa il possesso dei requisiti di qualificazione, alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori a agli organismi di attestazione.”