Art. 13 
 
 
  Concessione delle agevolazioni di credito alle imprese editoriali 
 
  1. Le agevolazioni  di  credito  alle  imprese  editoriali  di  cui
all'articolo 4 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono  concesse  nella
forma di contributi in conto interessi su finanziamenti a valere  sul
Fondo per le agevolazioni di credito  di  cui  all'articolo  5  della
medesima legge n.  62  del  2001.  Alla  concessione  delle  predette
agevolazioni di  credito  si  provvede  mediante  la  valutazione  di
progetti che presentano cumulativamente le seguenti caratteristiche: 
  a) preventiva deliberazione dell'istituto finanziatore da  allegare
alla domanda, pena la  non  procedibilita'  nella  valutazione  della
domanda stessa; 
  b) finanziamento bancario e/o operazione di locazione  finanziaria,
della durata massima di  dieci  anni,  finalizzato  al  progetto.  Il
finanziamento e' ammesso a contributo in misura non superiore a  euro
15 milioni; 
  c) realizzazione del progetto entro un anno dal termine di scadenza
di presentazione della domanda.  Sono,  altresi',  ammesse  le  spese
sostenute nei due anni antecedenti la  data  di  presentazione  della
domanda. 
  2. Con Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono  comunicati
il termine finale, non inferiore a novanta giorni,  di  presentazione
delle  domande  a  pena  di  decadenza,  l'ammontare  delle   risorse
disponibili, i requisiti dell'impresa proponente e dell'iniziativa in
base ai quali e' effettuata la valutazione ai fini della  concessione
del contributo, nonche' la documentazione da produrre a corredo della
domanda. L'emanazione dell'Avviso costituisce impegno  per  le  somme
ivi indicate. Le somme impegnate per le finalita' di cui al  comma  1
dell'articolo 5 della legge 7 marzo  2001,  n.  62,  ed  a  qualsiasi
titolo  disimpegnate,  nonche'  le  somme  erogate  per  le  medesime
finalita' ed a  qualsiasi  titolo  restituite,  sono  contestualmente
riassegnate al Fondo stesso. 
  3. I requisiti dell'iniziativa di cui al  comma  2  attengono  alla
tipologia  del  progetto,  al  fine  perseguito  dallo  stesso,  alla
coerenza  degli  strumenti  con  il  perseguimento  degli   obiettivi
previsti.   La   validita'   tecnica,   economica    e    finanziaria
dell'iniziativa  e'  valutata  con   particolare   riferimento   alla
congruita' delle spese previste, alla redditivita', alle  prospettive
di mercato e agli obiettivi di sviluppo aziendale. 
  4.  Nell'ambito  dei  requisiti  dell'iniziativa   attinenti   alla
tipologia  del  progetto  di  cui  al  comma  3,  sono  ammessi  alle
agevolazioni di credito i beni, anche  quando  dati  in  comodato  ad
altri  soggetti,   a   condizione   che   essi   vengano   utilizzati
esclusivamente per la produzione o per la distribuzione  di  giornali
quotidiani, periodici o libri realizzati dalle imprese  ammesse  alle
agevolazioni di credito. Il requisito dell'esclusivita' e'  accertato
mediante  l'acquisizione  del  contratto  di   comodato   debitamente
registrato da cui risulti espressamente tale clausola. 
 
 
          Note all'art. 13: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  4  della  legge  7
          marzo 2001, n. 62 (Nuove norme sull'editoria e sui prodotti
          editoriali e modifiche alla L. 5 agosto 1981, n. 416): 
              «Art.   4(Tipologie   di   interventi    nel    settore
          editoriale).  1.  Alle   imprese   operanti   nel   settore
          editoriale sono concesse le agevolazioni di credito di  cui
          agli articoli 5, 6 e 7, nonche' il credito  di  imposta  di
          cui all'articolo 8.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  5  della  legge  7
          marzo 2001, n. 62 (Nuove norme sull'editoria e sui prodotti
          editoriali e modifiche alla L. 5 agosto 1981, n. 416), come
          modificato dal presente regolamento: 
              «Art. 5. (Fondo per le  agevolazioni  di  credito  alle
          imprese del settore editoriale.) 1. E' istituito, presso la
          Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  per
          l'informazione  e  l'editoria,  fino  all'attuazione  della
          riforma di cui al decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.
          300, e al decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  303,  il
          Fondo per le  agevolazioni  di  credito  alle  imprese  del
          settore editoriale, di seguito denominato «Fondo». Il Fondo
          e' finalizzato alla  concessione  di  contributi  in  conto
          interessi sui finanziamenti della durata massima  di  dieci
          anni  deliberati  da  soggetti  autorizzati   all'attivita'
          bancaria. 
              2.  Al  Fondo  affluiscono   le   risorse   finanziarie
          stanziate  a  tale  fine  nel  bilancio  dello  Stato,   il
          contributo dell'1 per cento  trattenuto  sull'ammontare  di
          ciascun  beneficio  concesso,   le   somme   comunque   non
          corrisposte su concessioni effettuate, le somme disponibili
          alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge
          esistenti sul fondo di cui all'articolo 29  della  legge  5
          agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.  Il  fondo
          di  cui  al  citato  articolo  29  e'  mantenuto  fino   al
          completamento della corresponsione dei contributi in  conto
          interessi per le concessioni gia' effettuate. 
              3. (abrogato) 
              4.  Sono  ammessi  al  finanziamento  i   progetti   di
          ristrutturazione  tecnico-produttiva;   di   realizzazione,
          ampliamento e  modifica  degli  impianti,  con  particolare
          riferimento all'installazione e  potenziamento  della  rete
          informatica, anche in connessione all'utilizzo dei circuiti
          telematici internazionali e dei satelliti; di miglioramento
          della  distribuzione;  di   formazione   professionale.   I
          progetti sono  presentati  dalle  imprese  partecipanti  al
          ciclo di produzione,  distribuzione  e  commercializzazione
          del prodotto editoriale. 
              5. In caso di realizzazione  dei  progetti  di  cui  al
          comma 4  con  il  ricorso  alla  locazione  finanziaria,  i
          contributi in conto canone sono concessi  con  le  medesime
          procedure di cui  agli  articoli  6  e  7  e  non  possono,
          comunque,  superare  l'importo  dei  contributi  in   conto
          interessi di cui godrebbero i  progetti  se  effettuati  ai
          sensi e nei limiti  previsti  per  i  contributi  in  conto
          interessi. 
              6. Una quota del 5 per cento  del  Fondo  e'  riservata
          alle  imprese  che,  nell'anno  precedente  a   quello   di
          presentazione   della   domanda    per    l'accesso    alle
          agevolazioni, presentano un fatturato  non  superiore  a  5
          miliardi di lire ed una ulteriore quota del 5 per  cento  a
          quelle impegnate in progetti di particolare  rilevanza  per
          la diffusione della lettura in Italia o per  la  diffusione
          di prodotti editoriali in lingua italiana  all'estero.  Ove
          tale quota non sia interamente utilizzata, la parte residua
          riaffluisce al Fondo per essere destinata ad interventi  in
          favore delle altre imprese. 
              7. Una quota del 10 per cento del Fondo e' destinata ai
          progetti volti a sostenere spese di gestione o di esercizio
          per le  imprese  costituite  in  forma  di  cooperative  di
          giornalisti o di poligrafici. 
              8. (abrogato) 
              9. I  contributi  in  conto  interessi  possono  essere
          concessi anche alle imprese editrici dei giornali  italiani
          all'estero di cui all'articolo  26  della  legge  5  agosto
          1981, n. 416,  e  successive  modificazioni,  per  progetti
          realizzati con il  finanziamento  di  soggetti  autorizzati
          all'esercizio dell'attivita' bancaria aventi  sede  in  uno
          Stato appartenente all'Unione europea. 
              10. (abrogato) 
              11. In aggiunta alle risorse  di  cui  al  comma  2,  a
          decorrere  dall'anno  2001  e  fino   all'anno   2003,   e'
          autorizzata la spesa di lire  7,9  miliardi  per  il  primo
          anno, di lire 24,3 miliardi per il secondo anno e  di  lire
          18,7 miliardi per il terzo anno. 
              12. Ai contributi di cui al presente articolo,  erogati
          secondo le procedure di cui  agli  articoli  6  e  7  della
          presente legge, si applicano le disposizioni  di  cui  agli
          articoli 8 e 9, commi da 1 a 5, del decreto legislativo  31
          marzo 1998, n. 123. 
              13. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo  17,
          comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  e  successive
          modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei
          ministri, sentito il Ministro per i  beni  e  le  attivita'
          culturali,  sono  dettate  disposizioni   attuative   della
          presente  legge.  Sono  in  particolare   disciplinati   le
          modalita' ed i termini di presentazione o di rigetto  delle
          domande, le modalita' di attestazione dei requisiti e delle
          condizioni di concessione dei contributi, la documentazione
          delle spese inerenti ai  progetti,  gli  adempimenti  ed  i
          termini delle attivita' istruttorie, l'organizzazione ed il
          funzionamento del Comitato di cui al comma 4  dell'articolo
          7, il procedimento di decadenza dai benefici, le  modalita'
          di verifica finale della corrispondenza degli  investimenti
          effettuati al progetto, della  loro  congruita'  economica,
          nonche'  dell'inerenza  degli  investimenti   stessi   alle
          finalita' del progetto. 
              14. (abrogato) 
              15. (abrogato)».