Art. 17. 
 
                           (Equipollenze) 
 
  1. I diplomi delle scuole dirette  a  fini  speciali  istituite  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo  1982,  n.
162, riconosciuti al termine di un corso di  durata  triennale,  e  i
diplomi universitari istituiti ai sensi della legge 19 novembre 1990,
n. 341, purche' della medesima durata, sono equipollenti alle  lauree
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca  scientifica  e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 
  2. Ai diplomati di cui al comma 1 compete la  qualifica  accademica
di «dottore» prevista per i laureati di cui all'articolo 13, comma 7,
del decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270. 
  3. Ai diplomi delle scuole dirette a fini  speciali,  istituite  ai
sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n.  162  del
1982, e ai diplomi universitari istituiti ai sensi della citata legge
n. 341 del 1990, di durata inferiore a  tre  anni,  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del citato  regolamento
di cui al decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica n. 509 del 1999. 
  4. Con decreto del Ministro, da  emanare  entro  centoventi  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' identificata
l'attuale classe di appartenenza del titolo di  laurea  a  cui  fanno
riferimento i diplomi universitari rilasciati dalle scuole dirette  a
fini speciali e i diplomi universitari dell'ordinamento previgente. 
 
 
          Note all'articolo 17: 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  10  marzo
          1982, n. 162 recante «Riordinamento delle scuole dirette  a
          fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi
          di perfezionamento»  e'  pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  17
          aprile 1982, n. 105, S.O. 
              - La legge 19 novembre 1990, n.  341  recante  «Riforma
          degli ordinamenti  didattici  universitari»  e'  pubblicata
          nella Gazz. Uff. 23 novembre 1990, n. 274. 
              - Il decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre  1999,  n.
          509 recante «Norme concernenti l'autonomia didattica  degli
          atenei» e' pubblicato nella Gazz. Uff. 4 gennaio  2000,  n.
          2. 
              - Il comma 7 dell'articolo 13 del decreto del  Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  del  22
          ottobre 2004, n.  270  (Modifiche  al  regolamento  recante
          norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli   atenei,
          approvato con D.M. 3 novembre 1999,  n.  509  del  Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica)
          e' il seguente: 
              «7.  A  coloro  che  hanno  conseguito,  in  base  agli
          ordinamenti didattici di cui al  comma  1,  la  laurea,  la
          laurea  magistrale  o  specialistica  e  il  dottorato   di
          ricerca,   competono,   rispettivamente,   le    qualifiche
          accademiche di dottore, dottore  magistrale  e  dottore  di
          ricerca.  La  qualifica  di  dottore  magistrale   compete,
          altresi', a coloro  i  quali  hanno  conseguito  la  laurea
          secondo gli ordinamenti  didattici  previgenti  al  decreto
          ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.» 
              - Il comma 3, dell'articolo 13 del decreto del Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
          3 novembre 1999, n. 509 e' il seguente: 
              «3.  Gli  studi  compiuti  per  conseguire  i   diplomi
          universitari in base ai  previgenti  ordinamenti  didattici
          sono valutati in crediti e riconosciuti  dalle  universita'
          per il conseguimento della laurea di  cui  all'articolo  3,
          comma 1. La stessa norma si applica agli studi compiuti per
          conseguire i diplomi delle scuole dirette a  fini  speciali
          istituite  presso  le  universita',  qualunque  ne  sia  la
          durata.»