Art. 19. 
 
          (Disposizioni in materia di dottorato di ricerca) 
 
  1. All'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
   «2. I  corsi  di  dottorato  di  ricerca  sono  istituiti,  previo
accreditamento    da    parte    del    Ministro     dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca,  su  conforme  parere  dell'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario  e  della  ricerca
(ANVUR),   dalle   universita',   dagli   istituti   di    istruzione
universitaria ad ordinamento speciale e  da  qualificate  istituzioni
italiane di formazione e ricerca avanzate.  I  corsi  possono  essere
altresi' istituiti da consorzi tra universita' o tra  universita'  ed
enti di ricerca pubblici e  privati  di  alta  qualificazione,  fermo
restando in tal caso il rilascio del relativo  titolo  accademico  da
parte delle istituzioni universitarie. Le modalita' di accreditamento
delle sedi e dei corsi di dottorato, quale condizione  necessaria  ai
fini dell'istituzione e dell'attivazione dei corsi, e  le  condizioni
di eventuale revoca  dell'accreditamento,  nonche'  le  modalita'  di
individuazione delle qualificate istituzioni italiane di formazione e
ricerca di cui al primo periodo, sono disciplinate  con  decreto  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   su
proposta dell'ANVUR. Il medesimo decreto definisce altresi' i criteri
e  i  parametri  sulla  base  dei  quali   i   soggetti   accreditati
disciplinano, con proprio regolamento,  l'istituzione  dei  corsi  di
dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento del titolo, gli
obiettivi formativi e il relativo programma di studi, la  durata,  il
contributo per l'accesso e la frequenza, il numero, le  modalita'  di
conferimento e l'importo delle borse di studio di  cui  al  comma  5,
nonche' le convenzioni di cui al comma 4»; 
    b) al comma 5, lettera c): 
      1)  le  parole:  «comunque  non  inferiore   alla   meta'   dei
dottorandi» sono soppresse; 
      2) dopo le parole: «borse di studio da assegnare» sono inserite
le seguenti: «e dei contratti di apprendistato di cui all'articolo 50
del decreto legislativo 10  settembre  2003,  n.  276,  e  successive
modificazioni, da stipulare»; 
    c) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
   «6-bis.  E'  consentita  la  frequenza  congiunta  del  corso   di
specializzazione medica e del corso di dottorato di ricerca. In  caso
di frequenza congiunta, la durata del corso di dottorato  e'  ridotta
ad un minimo di due anni»; 
    d) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
   «8-bis. Il titolo di dottore  di  ricerca  e'  abbreviato  con  le
diciture: "Dott. Ric." ovvero "Ph. D."». 
  2. La disposizione di cui al numero 1) della lettera b) del comma 1
del presente articolo acquista efficacia a decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore  del  decreto  del  Ministro  di  cui  al  comma  2
dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n.  210,  come  sostituito
dalla lettera a) del medesimo comma 1 del presente articolo. 
  3. All'articolo 2, primo comma, della legge 13 agosto 1984, n. 476,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, dopo le parole:  «e'  collocato  a  domanda»
sono  inserite  le  seguenti:  «,  compatibilmente  con  le  esigenze
dell'amministrazione,»; 
    b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Non hanno diritto
al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici  dipendenti
che abbiano gia' conseguito il titolo di dottore di  ricerca,  ne'  i
pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per
almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo.  I  congedi
straordinari e i connessi benefici in godimento alla data di  entrata
in vigore della presente disposizione sono mantenuti». 
 
 
          Note all'articolo 19: 
              - Il testo dell'articolo 4 della legge 3  luglio  1998,
          n. 210 (Norme per il reclutamento  dei  ricercatori  e  dei
          professori universitari di ruolo),  come  modificato  dalla
          presente legge, e' il seguente: 
              «Art. 4 (Dottorato di ricerca). - 1.  I  corsi  per  il
          conseguimento  del  dottorato  di  ricerca  forniscono   le
          competenze necessarie per esercitare,  presso  universita',
          enti pubblici o soggetti privati, attivita' di  ricerca  di
          alta qualificazione. 
              2. I corsi di  dottorato  di  ricerca  sono  istituiti,
          previo    accreditamento    da    parte    del     Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   su
          conforme parere dell'Agenzia nazionale di  valutazione  del
          sistema  universitario  e  della  ricerca  (ANVUR),   dalle
          universita', dagli istituti di istruzione universitaria  ad
          ordinamento speciale e da qualificate istituzioni  italiane
          di formazione e ricerca avanzate. I  corsi  possono  essere
          altresi'  istituiti  da  consorzi  tra  universita'  o  tra
          universita' ed enti di ricerca pubblici e privati  di  alta
          qualificazione, fermo restando in tal caso il rilascio  del
          relativo  titolo  accademico  da  parte  delle  istituzioni
          universitarie. Le modalita' di accreditamento delle sedi  e
          dei corsi di dottorato, quale condizione necessaria ai fini
          dell'istituzione  e  dell'attivazione  dei  corsi,   e   le
          condizioni di eventuale revoca dell'accreditamento, nonche'
          le   modalita'   di   individuazione   delle    qualificate
          istituzioni italiane di formazione  e  ricerca  di  cui  al
          primo periodo, sono disciplinate con decreto  del  Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   su
          proposta dell'ANVUR. Il medesimo decreto definisce altresi'
          i criteri e i parametri sulla base  dei  quali  i  soggetti
          accreditati   disciplinano,   con   proprio    regolamento,
          l'istituzione dei  corsi  di  dottorato,  le  modalita'  di
          accesso  e  di  conseguimento  del  titolo,  gli  obiettivi
          formativi e il relativo programma di studi, la  durata,  il
          contributo per l'accesso e  la  frequenza,  il  numero,  le
          modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio
          di cui al comma 5, nonche' le convenzioni di cui  al  comma
          4. 
              3. Alle borse di studio di cui al comma 5, nonche' alle
          borse di studio conferite dalle universita'  per  attivita'
          di ricerca post-laurea si applicano le disposizioni di  cui
          all'articolo 6, commi 6 e 7, della legge 30 novembre  1989,
          n.  398  .  Con  decreti  del  Ministro  sono   determinati
          annualmente i criteri per la ripartizione  tra  gli  atenei
          delle risorse disponibili per il conferimento di  borse  di
          studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento, anche
          all'estero, e delle scuole di specializzazione, per i corsi
          di  dottorato  di  ricerca  e  per  attivita'  di   ricerca
          post-laurea e post-dottorato. 
              4. Le universita' possono attivare corsi  di  dottorato
          mediante convenzione con soggetti  pubblici  e  privati  in
          possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e
          scientifica  e  di  personale,  strutture  ed  attrezzature
          idonei. 
              5. Con decreti rettorali sono determinati annualmente: 
              a) il numero di laureati da ammettere a  ciascun  corso
          di dottorato; 
              b) il numero di dottorandi esonerati dai contributi per
          l'accesso e  la  frequenza  ai  corsi,  previa  valutazione
          comparativa del merito e del disagio economico; 
              c) il numero e l'ammontare delle  borse  di  studio  da
          assegnare  e  dei  contratti  di   apprendistato   di   cui
          all'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre  2003,
          n. 276, e successive modificazioni,  da  stipulare,  previa
          valutazione comparativa del merito. In caso di  parita'  di
          merito prevarra' la valutazione della situazione  economica
          determinata  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente   del
          Consiglio dei Ministri 30  aprile  1997  ,  pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 132 del  9
          giugno 1997, e successive modificazioni e integrazioni. 
              6. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio
          di  cui  al  comma  5  possono  essere   coperti   mediante
          convenzione  con  soggetti   estranei   all'amministrazione
          universitaria, secondo  modalita'  e  procedure  deliberate
          dagli organi competenti delle universita'. 
              6-bis. E' consentita la frequenza congiunta  del  corso
          di specializzazione medica e  del  corso  di  dottorato  di
          ricerca. In caso di  frequenza  congiunta,  la  durata  del
          corso di dottorato e' ridotta ad un minimo di due anni. 
              7. La valutabilita' dei titoli di dottorato di ricerca,
          ai fini dell'ammissione a concorsi pubblici  per  attivita'
          di ricerca non universitaria, e' determinata con uno o piu'
          decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta del Ministro, di concerto con gli  altri  Ministri
          interessati. 
              8.  Le  universita'  possono,  in  base   ad   apposito
          regolamento, affidare ai dottorandi di ricerca una limitata
          attivita' didattica sussidiaria o integrativa che non  deve
          in ogni caso compromettere l'attivita' di  formazione  alla
          ricerca. La collaborazione didattica e' facoltativa,  senza
          oneri per il bilancio dello Stato e non da' luogo a diritti
          in ordine all'accesso ai ruoli delle universita'. 
              8-bis. Il titolo di dottore di  ricerca  e'  abbreviato
          con le diciture: «Dott. Ric.» ovvero «Ph. D.»» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2  della  legge  13
          agosto 1984, n. 476 (Norma in materia di borse di studio  e
          dottorato di ricerca nelle  Universita'),  come  modificato
          dalla presente legge, e' il seguente: 
              «Art. 2. Il pubblico dipendente  ammesso  ai  corsi  di
          dottorato   di   ricerca   e'    collocato    a    domanda,
          compatibilmente con le  esigenze  dell'amministrazione,  in
          congedo straordinario per motivi di  studio  senza  assegni
          per il periodo di durata  del  corso  ed  usufruisce  della
          borsa di studio ove ricorrano le condizioni  richieste.  In
          caso di ammissione a corsi di dottorato  di  ricerca  senza
          borsa di studio, o di rinuncia a questa,  l'interessato  in
          aspettativa    conserva    il    trattamento     economico,
          previdenziale  e  di  quiescenza  in  godimento  da   parte
          dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato
          il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il  conseguimento  del
          dottorato  di  ricerca,   il   rapporto   di   lavoro   con
          l'amministrazione   pubblica   cessi   per   volonta'   del
          dipendente  nei  due  anni   successivi,   e'   dovuta   la
          ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del  secondo
          periodo. Non hanno diritto al congedo straordinario, con  o
          senza assegni,  i  pubblici  dipendenti  che  abbiano  gia'
          conseguito il titolo di dottore di ricerca, ne' i  pubblici
          dipendenti che siano stati iscritti a  corsi  di  dottorato
          per  almeno  un  anno  accademico,  beneficiando  di  detto
          congedo. I congedi straordinari e i  connessi  benefici  in
          godimento alla data di entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione sono mantenuti. 
              Il periodo di congedo straordinario e'  utile  ai  fini
          della  progressione  di  carriera,   del   trattamento   di
          quiescenza e di previdenza .»