Art. 20. 
 
   (Valutazione tra pari per la selezione dei progetti di ricerca) 
 
  1. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
emanare, di concerto con il Ministro e con il Ministro della  salute,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, si provvede, a  valere  sulle  risorse  finanziarie,  umane  e
strumentali  disponibili  a  legislazione  vigente,  per  un  periodo
sperimentale di tre anni ad applicare il principio della  tecnica  di
valutazione tra pari, svolta da comitati composti per almeno un terzo
da studiosi operanti all'estero, ai fini della selezione di  tutti  i
progetti di  ricerca,  finanziati  a  carico  delle  risorse  di  cui
all'autorizzazione di  spesa  recata  dall'articolo  12  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e a
carico del Fondo per gli investimenti  nella  ricerca  scientifica  e
tecnologica, di  cui  all'articolo  1,  comma  870,  della  legge  27
dicembre  2006,  n.  296,  ferma  restando  la  possibilita'  di  una
disciplina particolare in relazione al Fondo per le agevolazioni alla
ricerca, di cui all'articolo 5  del  decreto  legislativo  27  luglio
1999, n. 297. Restano ferme le norme di cui all'articolo 1, commi 814
e  815,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,   e   successive
modificazioni, e all'articolo 2, commi 313, 314 e 315, della legge 24
dicembre 2007, n. 244. Sono altresi' fatti salvi, nel  rispetto,  ove
possibile, del principio della tecnica di  valutazione  tra  pari,  i
vincoli  gia'  previsti  di  destinazione  di  quote   dei   suddetti
stanziamenti in favore di determinati settori, ambiti di  soggetti  o
finalita'. 
  2. All'articolo 2, comma 313, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
dopo le parole: «italiana o straniera,» sono  inserite  le  seguenti:
«in maggioranza». 
 
          Note all'articolo 20: 
              - L'articolo 12 del  decreto  legislativo  30  dicembre
          1992,  n.  502  (Riordino  della  disciplina   in   materia
          sanitaria, a norma dell'articolo  1  della  L.  23  ottobre
          1992, n. 421) e' il seguente: 
              «Art. 12 (Fondo sanitario nazionale).  -  1.  Il  Fondo
          sanitario nazionale di parte corrente e in  conto  capitale
          e' alimentato interamente  da  stanziamenti  a  carico  del
          bilancio dello Stato  ed  il  suo  importo  e'  annualmente
          determinato  dalla   legge   finanziaria   tenendo   conto,
          limitatamente alla parte corrente, dell'importo complessivo
          presunto dei contributi di malattia attribuiti direttamente
          alle regioni. 
              2. Una quota pari all'1% del Fondo sanitario  nazionale
          complessivo di cui al  comma  precedente,  prelevata  dalla
          quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e  del
          Ministero  del  bilancio  per  le   parti   di   rispettiva
          competenza, e' trasferita nei capitoli da  istituire  nello
          stato  di  previsione  del  Ministero  della   sanita'   ed
          utilizzata per il finanziamento di: 
              a) attivita' di ricerca corrente e  finalizzata  svolta
          da: 
              1) Istituto superiore di sanita' per  le  tematiche  di
          sua competenza; 
              2) Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
          del lavoro per le tematiche di sua competenza; 
              3) istituti di ricovero e cura di  diritto  pubblico  e
          privato il cui carattere  scientifico  sia  riconosciuto  a
          norma delle leggi vigenti; 
              4)  istituti  zooprofilattici   sperimentali   per   le
          problematiche  relative  all'igiene  e   sanita'   pubblica
          veterinaria; 
              b) iniziative previste da leggi nazionali o  dal  Piano
          sanitario  nazionale  riguardanti  programmi  speciali   di
          interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche
          o sperimentazioni  attinenti  gli  aspetti  gestionali,  la
          valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e
          dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie
          sanitarie e le attivita' del  Registro  nazionale  italiano
          dei donatori di midollo osseo; 
              c)  rimborsi  alle  unita'  sanitarie  locali  ed  alle
          aziende ospedaliere, tramite le regioni,  delle  spese  per
          prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che  si
          trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione  del
          Ministro della  sanita'  d'intesa  con  il  Ministro  degli
          affari esteri. 
              A decorrere dal 1° gennaio 1995, la  quota  di  cui  al
          presente comma e'  rideterminata  ai  sensi  dell'art.  11,
          comma 3, lettera d), della L. 5  agosto  1978,  n.  468,  e
          successive modificazioni. 
              3. Il Fondo sanitario nazionale, al netto  della  quota
          individuata ai sensi del comma precedente, e' ripartito con
          riferimento al triennio successivo entro il 15  ottobre  di
          ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno  di
          legge finanziaria  per  l'anno  successivo,  dal  CIPE,  su
          proposta del Ministro della sanita', sentita la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome; la quota capitaria di  finanziamento  da
          assicurare alle regioni viene determinata sulla base di  un
          sistema  di  coefficienti  parametrici,  in  relazione   ai
          livelli uniformi  di  prestazioni  sanitarie  in  tutto  il
          territorio nazionale, determinati ai sensi dell'art. 1, con
          riferimento ai seguenti elementi: 
              a) popolazione residente; 
              b) mobilita' sanitaria per tipologia di prestazioni, da
          compensare, in sede di riparto, sulla base di  contabilita'
          analitiche per singolo caso fornite dalle unita'  sanitarie
          locali e dalle aziende ospedaliere attraverso le regioni  e
          le province autonome; 
              c) consistenza e stato di conservazione delle strutture
          immobiliari, degli impianti tecnologici e  delle  dotazioni
          strumentali. 
              4. Il  Fondo  sanitario  nazionale  in  conto  capitale
          assicura quote di finanziamento destinate al riequilibrio a
          favore delle  regioni  particolarmente  svantaggiate  sulla
          base di indicatori qualitativi e quantitativi di assistenza
          sanitaria,  con  particolare  riguardo  alla  capacita'  di
          soddisfare la domanda mediante strutture pubbliche. 
              5. Il  Fondo  sanitario  nazionale  di  parte  corrente
          assicura  altresi',  nel  corso  del  primo   triennio   di
          applicazione del presente decreto, quote  di  finanziamento
          destinate alle regioni che presentano servizi e prestazioni
          eccedenti quelli da garantire comunque a tutti i  cittadini
          rapportati agli standard di riferimento. 
              6. Le quote del  Fondo  sanitario  nazionale  di  parte
          corrente,  assegnate  alle  regioni  a  statuto  ordinario,
          confluiscono in sede regionale  nel  Fondo  comune  di  cui
          all'art.  8,  L.  16  maggio  1970,  n.  281,  come   parte
          indistinta, ma non concorrono ai fini della  determinazione
          del  tetto  massimo  di  indebitamento.  Tali  quote   sono
          utilizzate   esclusivamente   per   finanziare    attivita'
          sanitarie. Per le regioni a statuto speciale e le  province
          autonome le rispettive quote confluiscono  in  un  apposito
          capitolo di bilancio». 
              - Il comma 870, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
          2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione  del  bilancio
          annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge   finanziaria
          2007)e' il seguente: 
              «870. Al fine di garantire la massima  efficacia  degli
          interventi nel settore della ricerca, e'  istituito,  nello
          stato di previsione del Ministero dell'universita' e  della
          ricerca,  il  Fondo  per  gli  investimenti  nella  ricerca
          scientifica e tecnologica (FIRST). Al Fondo confluiscono le
          risorse annuali per i  progetti  di  ricerca  di  interesse
          nazionale delle universita', nonche' le risorse  del  Fondo
          per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 5 del
          decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, del  Fondo  per
          gli investimenti della ricerca di base, di cui all'articolo
          104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, per quanto  di
          competenza del Ministero dell'universita' e della  ricerca,
          del Fondo per le aree sottoutilizzate di  cui  all'articolo
          61 della legge 27  dicembre  2002,  n.  289,  e  successive
          modificazioni». 
              - Il testo dell'articolo 5 del decreto  legislativo  27
          luglio 1999, n. 297 e' il seguente: 
              «Art. 5. Fondo agevolazioni per la ricerca. 
              1. Le attivita' di cui all'articolo  3  sono  sostenute
          mediante gli strumenti di cui all'articolo 4 a  valere  sul
          Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR),  a  carattere
          rotativo, che opera con le modalita' contabili  di  cui  al
          soppresso Fondo  speciale  per  la  ricerca  applicata.  La
          gestione del FAR e' articolata in una sezione relativa agli
          interventi  nel  territorio  nazionale  e  in  una  sezione
          relativa  ad  interventi  nelle  aree  depresse.   Al   FAR
          affluiscono, a decorrere dall'anno 2000,  gli  stanziamenti
          iscritti  nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
          all'unita'   previsionale   di   base   4.2.1.2.   «Ricerca
          applicata». 
              2.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica e' autorizzato ad  apportare,  con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.» 
              - I commi 814 e 815  dell'articolo  1  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296 sono i seguenti: 
              «814. A decorrere  dall'anno  2007,  nell'ambito  delle
          risorse  di  cui   all'autorizzazione   di   spesa   recata
          dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre  1992,
          n. 502, come determinata  dalla  Tabella  C  allegata  alla
          presente legge, una quota non  inferiore  al  5  per  cento
          relativamente al 2007 e al 10 per cento a partire dal  2008
          e' destinata, ai progetti di ricerca sanitaria  svolta  dai
          soggetti di cui all'articolo 12-bis, comma  6,  del  citato
          decreto  legislativo  n.  502  del  1992,   presentati   da
          ricercatori  di  eta'  inferiore   ai   quaranta   anni   e
          previamente valutati, secondo la tecnica di valutazione tra
          pari,  da  un  comitato.  Detto  comitato  e'  composto  da
          ricercatori, di nazionalita' italiana o straniera, di  eta'
          inferiore ai quaranta anni, operanti, almeno per la  meta',
          presso istituzioni  ed  enti  di  ricerca  non  italiani  e
          riconosciuti di livello eccellente  sulla  base  di  indici
          bibliometrici, quali l'impact factor ed il citation  index.
          L'attuazione del presente comma e'  demandata  ad  apposito
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  da
          adottarsi di concerto con il Ministro della  salute  ed  il
          Ministro dell'universita' e della  ricerca  entro  sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge. 
              815.   L'onere   derivante   dall'istituzione   e   dal
          funzionamento  del  comitato  di  cui  al  comma   814   e'
          quantificato nel limite massimo di 100.000 euro annui.» 
              -  Il  testo  dei  commi  313,  come  modificato  dalla
          presente legge, 314 e 315 dell'articolo 2  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244( Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (legge
          finanziaria 2008)e' il seguente: 
              «313.  A  decorrere  dall'anno  2008,  una  quota,  non
          inferiore al 10 per cento, dello  stanziamento  complessivo
          del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica  e
          tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' destinata ai progetti di
          ricerca di base presentati da ricercatori di eta' inferiore
          ai quaranta anni operanti a qualunque titolo  in  attivita'
          di ricerca e previamente valutati, secondo il metodo  della
          valutazione tra pari, da un  comitato.  Detto  comitato  e'
          composto  da  ricercatori,  di  nazionalita'   italiana   o
          straniera, in maggioranza di  eta'  inferiore  ai  quaranta
          anni e riconosciuti di livello  eccellente  sulla  base  di
          indici bibliometrici, quali l'impact factor ed il  citation
          index, e operanti presso istituzioni ed  enti  di  ricerca,
          almeno per la meta' non italiani,  che  svolgono  attivita'
          nei settori disciplinari relativi alla ricerca  scientifica
          e tecnologica. 
              314.  L'attuazione  del  comma  313  e'  demandata   ad
          apposito decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca, da adottare entro sessanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge,  nel  rispetto  dei
          criteri stabiliti dal regolamento di  cui  all'articolo  1,
          comma 873, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              315.  All'onere  derivante   dall'istituzione   e   dal
          funzionamento  del  comitato   di   cui   al   comma   313,
          quantificato nel limite massimo di 100.000 euro  annui,  si
          provvede mediante  incremento,  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, delle aliquote  di  base  di
          cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per  il
          calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati  destinati  alla
          vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.»