Art. 22. 
 
                        (Assegni di ricerca) 
 
  1. Le universita', le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca  e
sperimentazione,  l'Agenzia  nazionale  per  le   nuove   tecnologie,
l'energia e lo sviluppo  economico  sostenibile  (ENEA)  e  l'Agenzia
spaziale italiana (ASI), nonche' le istituzioni  il  cui  diploma  di
perfezionamento scientifico e'  stato  riconosciuto  equipollente  al
titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,  n.  382,
nell'ambito  delle  relative  disponibilita'  di  bilancio,   possono
conferire assegni per lo  svolgimento  di  attivita'  di  ricerca.  I
bandi, resi pubblici anche per via telematica sui  siti  dell'ateneo,
ente o istituzione, del Ministero e dell'Unione  europea,  contengono
informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti  e  i
doveri  relativi  alla  posizione  e  sul  trattamento  economico   e
previdenziale spettante. 
  2. Possono essere destinatari degli assegni studiosi in possesso di
curriculum  scientifico  professionale  idoneo  allo  svolgimento  di
attivita' di ricerca, con  esclusione  del  personale  di  ruolo  dei
soggetti di cui al comma 1. I medesimi soggetti possono stabilire che
il dottorato di ricerca o titolo  equivalente  conseguito  all'estero
ovvero, per i settori interessati, il titolo di  specializzazione  di
area  medica  corredato  di  una  adeguata  produzione   scientifica,
costituiscono requisito obbligatorio per l'ammissione  al  bando;  in
assenza di tale disposizione, i suddetti titoli costituiscono  titolo
preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni. 
  3. Gli assegni possono avere una durata  compresa  tra  uno  e  tre
anni, sono rinnovabili  e  non  cumulabili  con  borse  di  studio  a
qualsiasi titolo  conferite,  ad  eccezione  di  quelle  concesse  da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare,  con  soggiorni
all'estero,  l'attivita'  di  ricerca   dei   titolari.   La   durata
complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del  presente  articolo,
compresi gli eventuali rinnovi, non puo' comunque essere superiore  a
quattro anni, ad esclusione del periodo in  cui  l'assegno  e'  stato
fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo
della durata legale del relativo corso. La  titolarita'  dell'assegno
non e' compatibile con la partecipazione a corsi  di  laurea,  laurea
specialistica  o  magistrale,  dottorato  di  ricerca  con  borsa   o
specializzazione medica,  in  Italia  o  all'estero,  e  comporta  il
collocamento in  aspettativa  senza  assegni  per  il  dipendente  in
servizio presso amministrazioni pubbliche. 
  4. I soggetti di cui  al  comma  1  disciplinano  le  modalita'  di
conferimento degli assegni con apposito  regolamento,  prevedendo  la
possibilita' di attribuire gli stessi mediante le seguenti procedure: 
    a)  pubblicazione  di  un  unico   bando   relativo   alle   aree
scientifiche di interesse del soggetto che intende conferire  assegni
per attivita' di ricerca, seguito  dalla  presentazione  direttamente
dai candidati dei progetti di ricerca, corredati dei titoli  e  delle
pubblicazioni e valutati da parte di un'unica commissione,  che  puo'
avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di
esperti revisori  di  elevata  qualificazione  italiani  o  stranieri
esterni al soggetto medesimo e che formula, sulla base  dei  punteggi
attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree interessate; 
    b) pubblicazione di  bandi  relativi  a  specifici  programmi  di
ricerca dotati di propri finanziamenti, secondo  procedure  stabilite
dal soggetto che intende conferire assegni per attivita' di ricerca. 
  5. I soggetti di cui al comma 1, con proprio  regolamento,  possono
riservare una quota di assegni  di  ricerca  a  studiosi  italiani  o
stranieri che hanno conseguito il  dottorato  di  ricerca,  o  titolo
equivalente,  all'estero  ovvero  a  studiosi  stranieri  che   hanno
conseguito il dottorato di ricerca in Italia. 
  6. A decorrere dall'anno 2011, agli  assegni  di  cui  al  presente
articolo si applicano, in materia fiscale,  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 4 della legge  13  agosto  1984,  n.  476,  nonche',  in
materia previdenziale, quelle di  cui  all'articolo  2,  commi  26  e
seguenti,  della  legge  8  agosto  1995,  n.   335,   e   successive
modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per  maternita',
le disposizioni di cui al decreto del Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale  12  luglio  2007,  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia  di  congedo  per
malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre  2006,  n.
296,  e  successive  modificazioni.   Nel   periodo   di   astensione
obbligatoria per maternita', l'indennita'  corrisposta  dall'INPS  ai
sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 e'  integrata
dall'universita' fino a concorrenza dell'intero importo  dell'assegno
di ricerca. 
  7.  L'importo  degli  assegni  di  cui  al  presente  articolo   e'
determinato dal soggetto che intende conferire gli assegni  medesimi,
sulla base di un importo minimo stabilito con decreto del Ministro. 
  8. Gli assegni non danno luogo a diritti in ordine  all'accesso  ai
ruoli dei soggetti di cui al comma 1. 
  9. La durata complessiva dei rapporti  instaurati  con  i  titolari
degli assegni di cui al presente articolo  e  dei  contratti  di  cui
all'articolo 24, intercorsi anche con atenei  diversi,  statali,  non
statali o telematici, nonche' con gli enti di  cui  al  comma  1  del
presente articolo, con il medesimo soggetto, non puo'  in  ogni  caso
superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della  durata
dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa
per maternita' o per motivi di salute secondo la normativa vigente. 
 
          Note all'articolo 22: 
              - Il testo dell'articolo 74, quarto  comma,del  decreto
          del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.  382  e'
          il seguente: 
              «Il Ministro della pubblica istruzione con suo decreto,
          su conforme parere del Consiglio  universitario  nazionale,
          potra' stabilire eventuali equipollenze con  il  titolo  di
          dottore  di  ricerca   dei   diplomi   di   perfezionamento
          scientifico rilasciati dall'Istituto universitario europeo,
          dalla  Scuola  normale  superiore  di  Pisa,  dalla  Scuola
          superiore di studi universitari  e  di  perfezionamento  di
          Pisa,  dalla  Scuola  internazionale  superiore  di   studi
          avanzati di Trieste e da altre scuole italiane  di  livello
          post-universitario e che siano  assimilabili  ai  corsi  di
          dottorato di ricerca per strutture, ordinamento,  attivita'
          di  studio  e  di  ricerca  e  numero  limitato  di  titoli
          annualmente rilasciati. « 
              - Il testo dell'articolo 4, della legge 13 agosto 1984,
          n. 476 e' il seguente: 
              «Art. 4. - Sono esenti dall'imposta locale sui  redditi
          e da quella sul reddito delle persone fisiche le  borse  di
          studio di cui all'articolo 75 del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e gli  assegni  di
          studio corrisposti dallo Stato  ai  sensi  della  legge  14
          febbraio 1963, n. 80,  e  successive  modificazioni,  dalle
          regioni   a   statuto   ordinario,   in   dipendenza    del
          trasferimento  alle  stesse   della   materia   concernente
          l'assistenza scolastica nell'ambito universitario,  nonche'
          dalle regioni a statuto speciale e dalle province  autonome
          di Trento e Bolzano allo stesso titolo. 
              E'  abrogato  il  quarto  comma  dell'articolo  34  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 601 , come sostituito  dall'articolo  4  della  legge  3
          novembre 1982, n. 835.» 
              - Il testo dell'articolo 2, commi 26 e seguenti,  della
          legge  8  agosto  1995,  n.  335   (Riforma   del   sistema
          pensionistico obbligatorio e complementare)e' il seguente: 
              «26. A decorrere  dal  1°  gennaio  1996,  sono  tenuti
          all'iscrizione  presso  una  apposita  Gestione   separata,
          presso     l'INPS,     e     finalizzata     all'estensione
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
          professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
          lavoro autonomo, di cui al comma  1  dell'articolo  49  del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n.  917  ,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,
          nonche' i titolari di rapporti di collaborazione coordinata
          e  continuativa,  di  cui   al   comma   2,   lettera   a),
          dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli  incaricati
          alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge
          11 giugno 1971,  n.  426  .  Sono  esclusi  dall'obbligo  i
          soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla
          relativa attivita'. 
              27. I soggetti tenuti all'iscrizione prevista dal comma
          26 comunicano all'INPS, entro il 31  gennaio  1996,  ovvero
          dalla  data  di  inizio   dell'attivita'   lavorativa,   se
          posteriore, la tipologia dell'attivita' medesima, i  propri
          dati anagrafici, il numero di codice fiscale e  il  proprio
          domicilio. 
              28. I soggetti indicati nel primo  comma  dell'articolo
          23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973,  n.  600  ,  che  corrispondono   compensi   comunque
          denominati anche sotto forma di partecipazione  agli  utili
          per prestazioni di lavoro autonomo di cui al comma 26  sono
          tenuti ad inoltrare all'INPS,  nei  termini  stabiliti  nel
          quarto comma dell'articolo 9  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , una copia  del
          modello  770-D,  con  esclusione  dei  dati   relativi   ai
          percettori dei redditi  di  lavoro  autonomo  indicati  nel
          comma 2, lettere da b) a f), e nel comma 3 dell'articolo 49
          del testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917 , e successive modificazioni ed integrazioni. 
              29. Il contributo alla  Gestione  separata  di  cui  al
          comma 26 e' dovuto nella  misura  percentuale  del  10  per
          cento  ed  e'  applicato  sul   reddito   delle   attivita'
          determinato  con  gli  stessi  criteri  stabiliti  ai  fini
          dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche,  quale
          risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi  e
          dagli    accertamenti     definitivi.     Hanno     diritto
          all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a
          ciascun anno  solare  cui  si  riferisce  il  versamento  i
          soggetti che abbiano corrisposto un contributo  di  importo
          non inferiore a quello calcolato sul  minimale  di  reddito
          stabilito dall'articolo 1, comma 3, della  legge  2  agosto
          1990, n. 233 , e successive modificazioni ed  integrazioni.
          In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i
          mesi  di  assicurazione  da  accreditare  sono  ridotti  in
          proporzione alla somma versata.  I  contributi  come  sopra
          determinati  sono  attribuiti   temporalmente   dall'inizio
          dell'anno  solare  fino  a  concorrenza  di   dodici   mesi
          nell'anno.  Il  contributo  e'  adeguato  con  decreto  del
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale di  concerto
          con il Ministro del tesoro, sentito  l'organo  di  gestione
          come definito ai sensi del comma 32. 
              30.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale,  di  concerto  con  i  Ministri  delle
          finanze e del tesoro, da emanare entro il 31 ottobre  1995,
          sono definiti le modalita' ed i termini per  il  versamento
          del contributo stesso,  prevedendo,  ove  coerente  con  la
          natura dell'attivita' soggetta al  contributo,  il  riparto
          del  medesimo  nella  misura   di   un   terzo   a   carico
          dell'iscritto e di  due  terzi  a  carico  del  committente
          dell'attivita'  espletata  ai  sensi  del  comma   26.   Se
          l'ammontare dell'acconto versato risulta superiore a quello
          del  contributo   dovuto   per   l'anno   di   riferimento,
          l'eccedenza e' computata  in  diminuzione  dei  versamenti,
          anche  di  acconto,  dovuti  per  il  contributo   relativo
          all'anno   successivo,   ferma   restando    la    facolta'
          dell'interessato di chiederne il rimborso entro il medesimo
          termine  previsto  per  il  pagamento  del  saldo  relativo
          all'anno cui il credito si riferisce. Per  i  soggetti  che
          non provvedono entro i termini stabiliti al  pagamento  dei
          contributi ovvero  vi  provvedono  in  misura  inferiore  a
          quella dovuta, si applicano, a titolo di sanzione, le somme
          aggiuntive previste per  la  gestione  previdenziale  degli
          esercenti attivita' commerciali. 
              31. Ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo di  cui
          ai commi 26  e  seguenti  si  applicano  esclusivamente  le
          disposizioni in materia di requisiti di accesso  e  calcolo
          del trattamento pensionistico previsti dalla presente legge
          per i lavoratori iscritti per la prima volta alle forme  di
          previdenza successivamente al 31 dicembre 1995. 
              32.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale di concerto con il Ministro del  tesoro,
          l'assetto organizzativo e funzionale della Gestione  e  del
          rapporto assicurativo di cui ai  commi  26  e  seguenti  e'
          definito, per quanto non diversamente disposto dai medesimi
          commi, in base alla legge 9 marzo 1989, n. 88,  al  decreto
          legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e alla legge  2  agosto
          1990, n. 233, e successive modificazioni  ed  integrazioni,
          secondo criteri di adeguamento alla  specifica  disciplina,
          anche in riferimento alla fase di prima applicazione.  Sono
          abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 1994, le  disposizioni
          di cui ai commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 11  della
          legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
              33. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare,
          entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, norme volte ad  armonizzare  la  disciplina
          della gestione «Mutualita'  pensioni»,  istituita  in  seno
          all'INPS dalla  legge  5  marzo  1963,  n.  389  ,  con  le
          disposizioni recate dalla  presente  legge  avuto  riguardo
          alle peculiarita' della specifica  forma  di  assicurazione
          sulla base dei seguenti principi: 
              a) conferma della volontarieta' dell'accesso; 
              b) applicazione del sistema contributivo; 
              c) adeguamento della normativa  a  quella  prevista  ai
          sensi dei commi  26  e  seguenti,  ivi  compreso  l'assetto
          autonomo della gestione  con  partecipazione  dei  soggetti
          iscritti all'organo di amministrazione.» 
              - Il testo del comma 788, dell'articolo 1, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296 e' il seguente: 
              « 788. A decorrere dal 1° gennaio 2007, ai lavoratori a
          progetto e  categorie  assimilate  iscritti  alla  gestione
          separata di cui all'articolo 2, comma  26,  della  legge  8
          agosto 1995,  n.  335,  non  titolari  di  pensione  e  non
          iscritti ad  altre  forme  previdenziali  obbligatorie,  e'
          corrisposta un'indennita' giornaliera di malattia a  carico
          dell'INPS entro il limite massimo di giorni pari a un sesto
          della durata complessiva del rapporto di lavoro e  comunque
          non inferiore a venti giorni  nell'arco  dell'anno  solare,
          con esclusione degli eventi morbosi di durata  inferiore  a
          quattro giorni. Per la predetta prestazione si applicano  i
          requisiti  contributivi  e  reddituali  previsti   per   la
          corresponsione dell'indennita'  di  degenza  ospedaliera  a
          favore dei lavoratori iscritti alla gestione  separata.  La
          misura della predetta prestazione e' pari al 50  per  cento
          dell'importo corrisposto a titolo di indennita' per degenza
          ospedaliera  previsto  dalla  normativa  vigente  per  tale
          categoria di lavoratori. Resta fermo, in  caso  di  degenza
          ospedaliera,   il   limite   massimo   indennizzabile    di
          centottanta  giorni  nell'arco  dell'anno  solare.  Per  la
          certificazione e l'attestazione dello stato di malattia che
          dia  diritto  alla  predetta  indennita'  si  applicano  le
          disposizioni di cui all'articolo  2  del  decreto-legge  30
          dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive  modificazioni.
          Ai lavoratori di cui al  presente  comma  si  applicano  le
          disposizioni in materia di fasce orarie di reperibilita'  e
          di controllo dello stato di malattia di cui all'articolo 5,
          comma 14, del decreto-legge  12  settembre  1983,  n.  463,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11  novembre
          1983, n. 638, e successive modificazioni. Ai lavoratori  di
          cui al presente comma, che abbiano titolo all'indennita' di
          maternita',  e'  corrisposto  per  gli  eventi   di   parto
          verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007 un trattamento
          economico  per  congedo  parentale,  limitatamente  ad   un
          periodo di tre  mesi  entro  il  primo  anno  di  vita  del
          bambino, la cui misura e' pari al 30 per cento del  reddito
          preso a riferimento per la  corresponsione  dell'indennita'
          di maternita'. Le disposizioni di cui al precedente periodo
          si applicano anche nei casi di adozione o  affidamento  per
          ingressi in famiglia con decorrenza dal 1° gennaio 2007. Le
          prestazioni di cui al  presente  comma  sono  finanziate  a
          valere sul contributo previsto dall'articolo 84  del  testo
          unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
          sostegno della maternita' e della  paternita',  di  cui  al
          decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.»