Art. 25. 
 
      (Collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori) 
 
  1. L'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  503,
non  si  applica  a  professori   e   ricercatori   universitari.   I
provvedimenti adottati dalle  universita'  ai  sensi  della  predetta
norma decadono alla data di entrata in vigore della  presente  legge,
ad eccezione di quelli che hanno gia'  iniziato  a  produrre  i  loro
effetti. 
 
          Note all'articolo 25: 
              - Il testo dell'articolo 16 del decreto legislativo  30
          dicembre 1992, n.  503  (Norme  per  il  riordinamento  del
          sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici,  a
          norma dell'articolo 3 della L. 23 ottobre 1992, n. 421)  e'
          il seguente: 
              «Art. 16 (Prosecuzione del rapporto di lavoro). - 1. E'
          in facolta' dei dipendenti civili dello Stato e degli  enti
          pubblici  non  economici  di  permanere  in  servizio,  con
          effetto dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  23
          ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un  biennio
          oltre i limiti di eta' per il  collocamento  a  riposo  per
          essi   previsti.   In   tal   caso   e'    data    facolta'
          all'amministrazione,  in   base   alle   proprie   esigenze
          organizzative e funzionali, di accogliere la  richiesta  in
          relazione   alla   particolare   esperienza   professionale
          acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti
          ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi  .  La
          domanda di trattenimento va presentata  all'amministrazione
          di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi  precedenti
          il compimento del limite di  eta'  per  il  collocamento  a
          riposo previsto dal proprio ordinamento.  I  dipendenti  in
          aspettativa non retribuita che ricoprono  cariche  elettive
          presentano la  domanda  almeno  novanta  giorni  prima  del
          compimento del limite di eta' per il collocamento a riposo. 
              1-bis.  Per  le   categorie   di   personale   di   cui
          all'articolo 1 della legge 19  febbraio  1981,  n.  27,  la
          facolta' di cui al comma 1 e' estesa sino al compimento del
          settantacinquesimo anno di eta'.»