Art. 28. 
 
            (Istituzione di un Fondo per la formazione e 
 
              l'aggiornamento della dirigenza presso il 
 
            Ministero dell'istruzione, dell'universita' e 
 
                           della ricerca) 
 
  1. Al fine di contribuire alla formazione e  all'aggiornamento  dei
funzionari pubblici, con particolare attenzione  al  personale  degli
enti  locali  in   vista   delle   nuove   responsabilita'   connesse
all'applicazione del federalismo  fiscale,  e'  istituito  presso  il
Ministero  il  Fondo  per  la  formazione  e  l'aggiornamento   della
dirigenza. A valere  su  detto  Fondo,  il  Ministro  puo'  concedere
contributi per il finanziamento di iniziative di  studio,  ricerca  e
formazione sviluppate da universita' pubbliche in collaborazione  con
le regioni e gli enti locali. 
  2. Possono accedere alle risorse del Fondo  universita'  pubbliche,
private,  fondazioni  tra   universita'   ed   enti   locali,   anche
appositamente   costituite,   nell'ambito   delle   risorse    umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, per  le
finalita' di cui al presente articolo, in numero massimo di  due  sul
territorio nazionale, di cui una avente sede nelle aree delle regioni
dell'obiettivo  1  di  cui  al  regolamento  (CE)  n.  1260/1999  del
Consiglio, del 21 giugno 1999. 
  3. Con decreto del Ministero, da emanare  entro  centoventi  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono  stabiliti
i criteri e le modalita' di attuazione delle presenti disposizioni  e
sono altresi' individuati i soggetti destinatari. 
  4. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata  la  spesa
di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012 e fino all'anno
2017. 
  5. All'onere  derivante  dalle  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo  per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  6. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
 
          Note all'articolo 28: 
              Il Regolamento CE n. 1260/1999  del  Consiglio  del  21
          giugno  1999  recante  disposizioni  generali   sui   Fondi
          strutturali e' pubblicato nella G.U.C.E.  26  giugno  1999,
          n.. L 161. 
              -  Il  testo  del  comma  5,   dell'articolo   10   del
          decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282   (Disposizioni
          urgenti  in  materia  fiscale  e  di   finanza   pubblica),
          convertito  in  legge,  con  modificazioni,  dalla  L.   27
          dicembre 2004, n. 307, e' il seguente: 
              «5.  Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.»