Art. 10 
 
                   Requisiti e specifiche tecniche 
 
  1. Decorso un anno dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili  accedono  agli
incentivi statali a  condizione  che  rispettino  i  requisiti  e  le
specifiche tecniche di  cui  all'allegato  2.  Sono  fatte  salve  le
diverse decorrenze indicate nel medesimo allegato 2. 
  2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, e successivamente con frequenza almeno biennale, UNI  e  CEI
trasmettono al Ministero dello  sviluppo  economico  e  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  una  rassegna
della vigente normativa tecnica europea, tra cui i marchi di qualita'
ecologica,  le  etichette  energetiche  e  gli   altri   sistemi   di
riferimento tecnico creati da organismi europei  di  normalizzazione,
applicabili ai componenti, agli impianti e ai sistemi che  utilizzano
fonti rinnovabili.  La  rassegna  include  informazioni  sulle  norme
tecniche in elaborazione. 
  3. Sulla base della documentazione di cui al comma 2, l'allegato  2
e' periodicamente aggiornato con decreto del Ministro dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare. La decorrenza dell'efficacia  del  decreto
e' stabilita tenendo conto dei tempi necessari  all'adeguamento  alle
norme tecniche con riguardo alle diverse taglie  di  impianto  e  non
puo' essere fissata prima di un anno dalla sua pubblicazione. 
  4. Dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  per  gli
impianti solari fotovoltaici con moduli collocati  a  terra  in  aree
agricole, l'accesso agli incentivi statali e' consentito a condizione
che, in aggiunta ai requisiti previsti dall'allegato 2: 
    a) la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a  1
MW e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario,  gli
impianti  siano  collocati  ad  una  distanza  non  inferiore   a   2
chilometri; 
    b) non sia destinato all'installazione degli impianti piu' del 10
per cento della superficie del terreno agricolo nella  disponibilita'
del proponente. 
  5. I limiti  di  cui  al  comma  4  non  si  applicano  ai  terreni
abbandonati da almeno cinque anni. 
  6. Il comma 4 non si applica agli impianti solari fotovoltaici  con
moduli collocati a terra in aree agricole  che  hanno  conseguito  il
titolo abilitativo entro la data di entrata in  vigore  del  presente
decreto  o  per  i  quali  sia  stata  presentata  richiesta  per  il
conseguimento del titolo entro il 1° gennaio 2011,  a  condizione  in
ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro un anno dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto.