Art. 12 
 
                      Misure di semplificazione 
 
  1. I progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni
rilevanti su edifici  esistenti  che  assicurino  una  copertura  dei
consumi di calore, di elettricita' e per il raffrescamento in  misura
superiore di almeno  il  30  per  cento  rispetto  ai  valori  minimi
obbligatori di cui all'allegato 3, beneficiano, in sede  di  rilascio
del titolo edilizio, di un bonus volumetrico del 5 per  cento,  fermo
restando il rispetto delle norme in materia di  distanze  minime  tra
edifici e distanze minime di protezione del nastro stradale, nei casi
previsti e disciplinati dagli strumenti urbanistici comunali, e fatte
salve le aree individuate come zona A dal decreto del  Ministero  dei
lavori pubblici 2 aprile 1968,  n.  1444.  I  progetti  medesimi  non
rientrano  fra  quelli  sottoposti   al   parere   consultivo   della
commissione edilizia eventualmente  istituita  dai  Comuni  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380. 
  2. I soggetti pubblici  possono  concedere  a  terzi  superfici  di
proprieta' per la realizzazione di impianti di produzione di  energia
elettrica da fonti rinnovabili nel rispetto della disciplina  di  cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.  Le  disposizioni  del
presente comma si applicano  anche  ai  siti  militari  e  alle  aree
militari in conformita' con quanto  previsto  dall'articolo  355  del
codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66. 
  3. Entro il 31  dicembre  2012,  con  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  e  del  mare  e  con   il   Ministro   della
semplificazione, previa intesa con la Conferenza  unificata,  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  si
provvede al riordino degli  oneri  economici  e  finanziari  e  delle
diverse  forme  di  garanzia  richiesti  per   l'autorizzazione,   la
connessione, la costruzione,  l'esercizio  degli  impianti  da  fonti
rinnovabili e il rilascio degli incentivi ai  medesimi  impianti.  Il
riordino e' effettuato sulla base dei seguenti criteri: 
    a) coordinare ed unificare, laddove possibile, i diversi oneri  e
garanzie al fine di evitare duplicazioni o sovrapposizioni; 
    b) rendere proporzionato e razionale il  sistema  complessivo  di
oneri e garanzie; 
    c)  rendere  efficiente  l'intero  processo   amministrativo   ed
accelerare  la  realizzazione  degli  impianti,  corrispondendo  agli
obiettivi  di  cui  all'articolo  3  e,  al  contempo,   contrastando
attivita'  speculative  nelle   diverse   fasi   di   autorizzazione,
connessione, costruzione, esercizio degli impianti e  rilascio  degli
incentivi; 
    d) prevedere la possibilita' di  diversificare  gli  oneri  e  le
garanzie per fonti e per fasce di potenza, tenendo conto dell'effetto
scala; 
    e) coordinare gli  oneri  previsti  dall'articolo  24,  comma  4,
lettera b),  per  l'assegnazione  degli  incentivi,  quelli  previsti
dall'articolo 1-quinquies del decreto-legge 8 luglio  2010,  n.  105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, ai
fini dell'autorizzazione, e quelli a garanzia della connessione degli
impianti disposti anche in attuazione dell'articolo 1-septies,  comma
2, del medesimo decreto-legge n. 105 del 2010; 
    f) per gli oneri e le garanzie a favore  di  Regioni  o  di  enti
locali, prevedere principi minimi generali che  restano  validi  fino
all'emanazione di un'apposita normativa regionale; 
    g)  definire  i  casi  in  cui  l'acquisizione  del  nulla   osta
minerario,  previsto  dall'articolo  120  del   testo   unico   delle
disposizioni di legge sulle acque e impianti  elettrici,  di  cui  al
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, puo'  essere  sostituito  da
dichiarazione del progettista circa l'insussistenza  di  interferenze
con  le  attivita'  minerarie,  prevedendo  la  pubblicazione   delle
informazioni  necessarie  a  tal  fine  da  parte  dalla   competente
autorita' di vigilanza mineraria  ed  eventualmente  coinvolgendo  le
Regioni interessate; 
    h) definire, con riferimento all'obbligo di rimessa  in  pristino
del sito di cui all'articolo 12 del decreto legislativo  29  dicembre
2003, n. 387 le modalita' e le garanzie da rispettare per  assicurare
il corretto smaltimento dei componenti dell'impianto. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Per i  riferimenti  del  decreto  del  Ministero  dei
          lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, si veda nelle  note
          all'articolo 7. 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  4,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, si  veda
          nelle note all'art. 11 
              - Il  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,
          recante Codice dei contratti pubblici  relativi  a  lavori,
          servizi  e  forniture   in   attuazione   delle   direttive
          2004/17/CE e 2004/18/CE, e' pubblicato nella Gazz.  Uff.  2
          maggio 2006, n. 100, S.O. 
              - Si riporta  il  testo  dell'  dall'articolo  355  del
          codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66: 
              "Art.  355  Valorizzazione  ambientale  degli  immobili
          militari 
              1. Il Ministero della difesa, nel rispetto  del  codice
          dei beni culturali e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  allo   scopo   di
          soddisfare le proprie  esigenze  energetiche,  nonche'  per
          conseguire significative misure di contenimento degli oneri
          connessi  e  delle  spese  per  la  gestione   delle   aree
          interessate,  puo',  fatti  salvi  i  diritti  dei   terzi,
          affidare  in  concessione  o  in  locazione,  o  utilizzare
          direttamente, in tutto o in  parte,  i  siti  militari,  le
          infrastrutture e i beni del demanio militare o a  qualunque
          titolo in uso o in dotazione  all'Esercito  italiano,  alla
          Marina militare, all'Aeronautica militare  e  all'Arma  dei
          carabinieri,  con  la  finalita'  di  installare   impianti
          energetici  destinati  al  miglioramento  del   quadro   di
          approvvigionamento strategico dell'energia, della sicurezza
          e   dell'affidabilita'   del   sistema,    nonche'    della
          flessibilita' e della  diversificazione  dell'offerta,  nel
          quadro degli obiettivi comunitari in materia di  energia  e
          ambiente.  Resta  ferma  l'appartenenza  al  demanio  dello
          Stato. 
              2. Non possono essere utilizzati ai fini del comma 1  i
          beni immobili individuati ai sensi dell' articolo 27, comma
          13-ter,  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre
          2003, n. 326, e successive modificazioni, e dell'  articolo
          307, comma 2. 
              3. Ai fini di  cui  al  comma  1,  il  Ministero  della
          difesa,  di  concerto  con  il  Ministero  dello   sviluppo
          economico, con il Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
          del  territorio  e  del  mare  e  con  il  Ministero  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,   sentita   la   regione
          interessata, nel rispetto dei principi e con  le  modalita'
          previsti dal  codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a
          lavori, servizi e forniture, di cui al decreto  legislativo
          12 aprile 2006, n. 163, anche con  particolare  riferimento
          all'  articolo  17  del  medesimo  codice,   e   successive
          modificazioni,  puo'  stipulare  accordi  con   imprese   a
          partecipazione  pubblica  o   private.   All'accordo   sono
          allegati un progetto preliminare e uno  studio  di  impatto
          ambientale che attesti la conformita' del progetto medesimo
          alla normativa vigente in materia di ambiente. 
              4. Il proponente, contemporaneamente alla presentazione
          del progetto preliminare al Ministero  della  difesa  e  al
          Ministero dello sviluppo economico, presenta  al  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          ovvero alla regione  territorialmente  competente,  istanza
          per la valutazione di impatto  ambientale,  ovvero  per  la
          verifica di  assoggettabilita'  a  valutazione  di  impatto
          ambientale, se previste dalla normativa vigente. 
              5. Il Ministero  della  difesa,  quale  amministrazione
          procedente,  convoca  una   conferenza   di   servizi   per
          l'acquisizione delle intese, dei concerti, dei nulla osta o
          degli   assensi    comunque    denominati    delle    altre
          amministrazioni, che svolge  i  propri  lavori  secondo  le
          modalita' di cui agli articoli  da  14  a  14-quater  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241,  e  successive  modificazioni,
          anche con  riferimento  alle  disposizioni  concernenti  il
          raccordo  con  le  procedure  di  valutazione  di   impatto
          ambientale. Restano ferme le competenze del Ministero delle
          infrastrutture e dei trasporti in  merito  all'accertamento
          della conformita' delle opere alle prescrizioni delle norme
          di settore e dei piani urbanistici ed  edilizi.  Il  parere
          del Consiglio superiore dei lavori pubblici,  se  previsto,
          e' reso in base alla normativa vigente. 
              6. La determinazione finale della conferenza di servizi
          di cui  al  comma  6  costituisce  provvedimento  unico  di
          autorizzazione, concessione, atto amministrativo, parere  o
          atto di assenso comunque denominato. 
              7.  Il  Ministero  della  difesa,  ai  fini  di  quanto
          previsto  dal  comma  1,  puo'  usufruire   per   l'energia
          elettrica prodotta da fonti  rinnovabili  del  servizio  di
          scambio sul posto dell'energia elettrica  prodotta  secondo
          le modalita' di cui al comma 4, dell'  articolo  27,  della
          legge 23 luglio 2009, n. 99, anche per impianti di  potenza
          superiore a 200 kW." 
              - per l'articolo 8 del decreto  legislativo  28  agosto
          1997, n. 281, si veda nelle note all'articolo 5. 
              - si  riporta  il  testo  dell'articolo  1-quinquies  e
          1-septies, comma 2, del decreto-legge  8  luglio  2010,  n.
          105, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  agosto
          2010, n. 129, recante Misure urgenti in materia di energia: 
              "Art.  1-quinquies   Garanzie   finanziarie   ai   fini
          dell'autorizzazione di impianti di  produzione  di  energia
          elettrica da fonti rinnovabili. 
              1. Al fine  di  contrastare  le  attivita'  speculative
          legate allo sviluppo e all'autorizzazione  di  progetti  di
          impianti di produzione di energia elettrica  alimentati  da
          fonti rinnovabili, che comportano l'avvio  di  procedimenti
          autorizzativi da parte di soggetti che  non  concludono  la
          realizzazione degli impianti, il  Ministro  dello  sviluppo
          economico stabilisce, entro novanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto,   opportune   misure   affinche'   l'istanza   per
          l'autorizzazione di  cui  all'articolo  12,  comma  3,  del
          decreto  legislativo  29  dicembre  2003,   n.   387,   sia
          accompagnata da congrue garanzie finanziarie poste a carico
          del soggetto che richiede il rilascio dell'autorizzazione e
          di eventuali successivi subentranti." 
              "2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sulla
          base di indirizzi del Ministero  dello  sviluppo  economico
          connessi  alla  politica  di   promozione   delle   energie
          rinnovabili e all'attuazione dell'articolo 12  del  decreto
          legislativo 29 dicembre  2003,  n.  387,  definisce,  entro
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
          di conversione del presente decreto, regole  finalizzate  a
          evitare fenomeni di prenotazione di capacita' di  rete  per
          impianti alimentati da fonti rinnovabili per  i  quali  non
          siano verificate entro  tempi  definiti  le  condizioni  di
          concreta  realizzabilita'  delle  iniziative,   anche   con
          riferimento alle richieste di connessione gia' assegnate." 
              - Si riporta il testo dell'art. 120 del  regio  decreto
          11 dicembre  1933,  n.  1775,  recante  Testo  unico  delle
          disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici: 
              "Art.  120.  Le  condutture  elettriche   che   debbono
          attraversare  zone  dichiarate   militarmente   importanti,
          fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali,  zone
          demaniali marittime e lacuali, strade pubbliche,  ferrovie,
          tramvie,  funicolari,  teleferiche,  linee  telegrafiche  o
          telefoniche  di  pubblico  servizio   o   militari,   linee
          elettriche costruite  dall'amministrazione  delle  ferrovie
          dello Stato in servizio delle  linee  ferroviarie  da  essa
          esercitate, o che debbono avvicinarsi a  tali  linee  o  ad
          impianti radio-telegrafici o radio-telefonici di  Stato,  o
          che debbono attraversare zone adiacenti  agli  aeroporti  o
          campi di fortuna ad una distanza inferiore ad un chilometro
          dal punto piu' vicino del perimetro dei medesimi, o  quelle
          che debbono passare su monumenti pubblici o appoggiarsi  ai
          medesimi  e  quelle  che  debbono  attraversare   beni   di
          pertinenza dell'autorita' militare o  appoggiarsi  ad  essa
          non possono essere autorizzate in nessun  caso  se  non  si
          siano pronunciate in merito le autorita' interessate. 
              Per le modalita' di esecuzione  e  di  esercizio  delle
          linee e  degli  impianti  autorizzati,  l'interessato  deve
          stipulare appositi atti di sottomissione con le  competenti
          autorita'." 
              - Per l'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre
          2003, n. 387, si veda nelle note all'articolo 4.