Art. 11 
 
  Formato dell'atto del processo in forma di documento informatico 
 
  1. L'atto del processo in forma di documento informatico  e'  privo
di  elementi  attivi  ed  e'  redatto  nei  formati  previsti   dalle
specifiche  tecniche  di  cui  all'articolo   34;   le   informazioni
strutturate sono in  formato  XML,  secondo  le  specifiche  tecniche
stabilite ai sensi  dell'articolo  34,  pubblicate  sul  portale  dei
servizi telematici. 
  2. La nota di iscrizione a ruolo  puo'  essere  trasmessa  per  via
telematica  come  documento  informatico   sottoscritto   con   firma
digitale; le relative informazioni sono contenute nelle  informazioni
strutturate di cui al primo comma,  secondo  le  specifiche  tecniche
stabilite ai sensi dell'articolo 34.