Art. 12 
 
             Formato dei documenti informatici allegati 
 
  1. I documenti informatici  allegati  all'atto  del  processo  sono
privi di elementi attivi e hanno i formati previsti dalle  specifiche
tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 
  2. E' consentito  l'utilizzo  dei  formati  compressi,  secondo  le
specifiche tecniche stabilite  ai  sensi  dell'articolo  34,  purche'
contenenti solo file nei formati previsti dal comma precedente.