Art. 13 
 
Trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni  e
                        degli utenti privati 
 
  1. I documenti informatici di  cui  agli  articoli  11  e  12  sono
trasmessi da parte dei soggetti  abilitati  esterni  e  degli  utenti
privati  mediante  l'indirizzo  di  posta   elettronica   certificata
risultante  dal  registro  generale  degli   indirizzi   elettronici,
all'indirizzo   di   posta   elettronica   certificata   dell'ufficio
destinatario, secondo  le  specifiche  tecniche  stabilite  ai  sensi
dell'articolo 34. 
  2. I documenti informatici di cui al comma 1 si intendono  ricevuti
dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata  la  ricevuta
di avvenuta consegna  da  parte  del  gestore  di  posta  elettronica
certificata del Ministero della giustizia. 
  3. Nel caso previsto dal comma 2 la ricevuta di  avvenuta  consegna
attesta, altresi', l'avvenuto  deposito  dell'atto  o  del  documento
presso  l'ufficio  giudiziario  competente.  Quando  la  ricevuta  e'
rilasciata dopo le ore 14 il  deposito  si  considera  effettuato  il
giorno feriale immediatamente successivo. 
  4. Ai fini della comunicazione prevista dall'articolo  170,  quarto
comma, del codice di  procedura  civile,  la  parte  che  procede  al
deposito  invia  ai  procuratori   delle   parti   costituite   copia
informatica dell'atto e  dei  documenti  allegati  con  le  modalita'
previste dall'articolo 18 del presente decreto.  Fuori  del  caso  di
rifiuto per omessa sottoscrizione, il rigetto del deposito  da  parte
dell'ufficio non impedisce il successivo  deposito  entro  i  termini
assegnati o previsti dal codice di procedura civile. 
  5. La certificazione dei professionisti abilitati  e  dei  soggetti
abilitati esterni pubblici e'  effettuata  dal  gestore  dei  servizi
telematici sulla base dei dati presenti nel registro  generale  degli
indirizzi elettronici, secondo le specifiche  tecniche  stabilite  ai
sensi dell'articolo 34. 
  6.  Al  fine  di  garantire  la  riservatezza  dei   documenti   da
trasmettere, il soggetto abilitato esterno utilizza un meccanismo  di
crittografia, secondo  le  specifiche  tecniche  stabilite  ai  sensi
dell'articolo 34. 
  7. Il  gestore  dei  servizi  telematici  restituisce  al  mittente
l'esito dei controlli effettuati dal dominio giustizia nonche'  dagli
operatori della cancelleria o della segreteria, secondo le specifiche
tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 
  8.  La  dimensione  massima  del  messaggio  e'   stabilita   nelle
specifiche tecniche di cui all'articolo 34. Se  il  messaggio  eccede
tale dimensione, il gestore dei servizi  telematici  genera  e  invia
automaticamente  al  mittente  un  messaggio  di  errore,  contenente
l'avviso del rifiuto del messaggio, secondo  le  specifiche  tecniche
stabilite ai sensi dell'articolo 34. 
  9. I soggetti abilitati esterni possono avvalersi dei  servizi  del
punto di accesso, di cui all'articolo 23,  per  la  trasmissione  dei
documenti; in tale caso il punto di accesso si attiene alle modalita'
di trasmissione dei documenti di cui al presente articolo. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  170  del  codice  di
          procedura civile (Notificazioni e comunicazioni  nel  corso
          del procedimento.): 
              «Art. 170 (Notificazioni e comunicazioni nel corso  del
          procedimento). - Dopo la costituzione in giudizio tutte  le
          notificazioni e le comunicazioni si  fanno  al  procuratore
          costituito, salvo che la legge disponga altrimenti. 
              E' sufficiente la consegna di una sola copia  dell'atto
          anche se il procuratore e' costituito per piu' parti. 
              Le notificazioni e le comunicazioni alla parte  che  si
          e'  costituita  personalmente  si  fanno  nella   residenza
          dichiarata o nel domicilio eletto. 
              Le comparse e le  memorie  consentite  dal  giudice  si
          comunicano mediante deposito in cancelleria oppure mediante
          notificazione   o   mediante   scambio   documentato    con
          l'apposizione sull'originale, in calce o  in  margine,  del
          visto della  parte  o  del  procuratore.  Il  giudice  puo'
          autorizzare per singoli atti, in qualunque  stato  e  grado
          del giudizio, che lo scambio o la comunicazione di  cui  al
          presente comma possano avvenire anche  a  mezzo  telefax  o
          posta  elettronica  nel  rispetto  della  normativa,  anche
          regolamentare,   concernente    la    sottoscrizione,    la
          trasmissione e la ricezione  dei  documenti  informatici  e
          teletrasmessi. La parte che vi procede in relazione  ad  un
          atto  di  impugnazione  deve   darne   comunicazione   alla
          cancelleria  del  giudice  che  ha   emesso   la   sentenza
          impugnata. A tal fine il difensore indica nel primo scritto
          difensivo utile il numero di telefax o l'indirizzo di posta
          elettronica  presso  cui  dichiara  di  voler  ricevere  le
          comunicazioni.».